CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45231/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE di ASSISE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha confermato l'esclusione della circostanza attenuante della c.d. "collaborazione" - prevista in origine dall'art. 8 I. n. 203 del 1991 e ora riversata nell'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. - in favore di [OSCURATO:PERSONA], condannato, in via definitiva, per il reato di omicidio volontario, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sui presupposti dell'attenuante della collaborazione. La Corte distrettuale ha negato in radice la possibilità di riconoscere l'attenuante in parola, ritenendo che l'omicidio non fosse connotato dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione mafiosa ex art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), poiché l'omicidio sarebbe frutto di un "favore" ricevuto "in amicizia". Sostiene il ricorrente che si tratta di valutazione erronea, contrastante con le caratteristiche dell'azione criminosa che deporrebbero in senso contrario: l'omicidio è stato commesso in esecuzione di una spedizione punitiva partita da Terzigno (Napoli), su mandato di una potente associazione criminale che riunisce persone di nazionalità cinese. Il giudice di rinvio avrebbe immotivatamente svalutato la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2008 con la quale il Tribunale di Napoli ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipe di una associazione di stampo mafioso, della quale facevano parte i medesimi soggetti coinvolti nell'omicidio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante in parola "anche se non nella massima estensione". Se le dichiarazioni del ricorrente non sono state determinanti (come ritenuto dal giudice di rinvio), il comportamento ampiamente collaborativo avrebbe potuto essere premiato con il riconoscimento della circostanza attenuante richiesta, sia pure apportando una diminuzione di pena inferiore rispetto a quella massima consentita, sì da distinguere la figura del collaboratore di giustizia da quella del dissociato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi proposti vanno esaminati in modo unitario perché strettamente interdipendenti. 2.1. La Corte di appello di Firenze si è pronunciata, quale giudice di rinvio, a seguito del parziale annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista in origine dall'art. 8 I. n. 203 del 1991 e ora riversata nell'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., a mente del quale: «Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati». Con gli originari motivi di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante in rassegna. Il giudice di secondo grado non aveva accolto la richiesta, sul presupposto che, nel processo in esame, non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Con la sentenza rescindente (n. 21783 del 20/10/2016) la prima sezione penale della Corte di cassazione, investita del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sul punto, ha giudicato erronea la decisione di secondo grado poiché: «è vero che la norma (art. 8 I. n. 203 del 1991) fa riferimento ai delitti di cui all'art. 416 bis cod.pen., e a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; ma ciò non significa che per la concessione della menzionata circostanza attenuante sia richiesto che il reato sia stato formalmente contestato come commesso avvalendosi delle condizioni anzidette o per agevolare le attività ricordate. Non è richiesto insomma che l'attenuante sia, in buona sostanza, condizionata alla contestazione dell'aggravante prevista dal citato art. 7. Ciò che rileva, al contrario, è che il reato sia stato di fatto commesso in presenza delle condizioni indicate anche se non contestate». In forza di tanto, il giudice di rinvio è stato investito del compito di valutare se il reato contestato al ricorrente fosse stato commesso in presenza delle condizioni indicate dall'art. all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1., comma primo, cod. pen, vale a dire il metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa), essendo irrilevante la mancanza di una espressa contestazione della citata aggravante. 2.2. Con la sentenza qui impugnata il giudice di rinvio ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. vuoi per l'assenza delle condizioni del metodo mafioso o della finalità di agevolazione mafiosa vuoi per difetto del carattere di decisività dell'apporto dichiarativo del ricorrente con riguardo alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione o la cattura degli autori dei reati. In tal modo la Corte di appello delinea due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna idonea ad offrire — nella prospettazione del giudice di merito — fondamento giustificativo alla pronuncia. Ne consegue che il ricorso è inammissibile (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011 - dep. 27/07/2011, F., Rv. 250972)., poiché attacca solo la prima delle due ragioni del decidere (insussistenza delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), lasciando intatta la seconda (mancanza di decisività delle dichiarazioni). 2.3. Il secondo motivo non contesta il profilo della non decisività (cui anzi presta acquiescenza), ma fa leva sul rilievo che, pur in assenza di decisività, si sarebbe potuto riconoscere la circostanza attenuante della collaborazione, applicando una diminuzione di pena inferiore al massimo consentito. Il motivo è manifestamente infondato laddove chiede che si prescinda dalla decisività poiché la soluzione contrasta con il chiaro dato normativo che eleva detto requisito a una delle due condizioni necessarie per ottenere l'attenuante, mentre è inammissibile nel resto dato che la questione sulla misura della diminuzione della pena presuppone il riconoscimento della circostanza attenuante che, però, è stata negata. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2021 Il Consigliere ,éstensore