CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso § [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, in data 21 marzo 2022, ha confermato la sentenza con la quale, all'esito dì giudizio abbreviato, il Tribunale di Torino, in data 23 gennaio 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni stradali, aggravate dallo stato di ebbrezza, in danno di [OSCURATO:PERSONA]: reato contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] attorno alle ore 18.00 del 25 luglio 2017 in occasione di una manovra di sorpasso a seguito della quale l'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] entrava in collisione con il motociclo condotto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale a seguito dell'urto riportava le lesioni meglio descritte in atti. La Corte di merito, giudicando pacifica la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], si é soffermata essenzialmente sull'unica questione controversa, ossia quella relativa allo stato d'ebbrezza del medesimo al momento dell'incidente: al riguardo la difesa, nel chiedere procedersi con rito abbreviato condizionato, aveva ottenuto l'audizione del consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA], a fronte della cui deposizione il Tribunale, in accoglimento della richiesta di prova contraria avanzata dal P.M., aveva proceduto all'esame del consulente della Procura dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito, respingendo le censure della difesa appellante, ha ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], stante il diritto alla controprova assegnato al P.M. dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.; ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti etilometrici; ed ha, infine, ritenuto condivisibile l'accertamento dello stato d'ebbrezza dell'imputato al momento dell'incidente. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale in relazione all'assunto, sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il diritto alla prova contraria, invocato dal P.M. all'esito dell'audizione del consulente della difesa, sarebbe esercitabile senza limitazioni temporali: assunto che il ricorrente contesta, richiamando alcune disposizioni (gli articoli 468 comma 4, 493, 495 e 496 cod. proc. pen.) dalle quali ritiene ricavabile il principio secondo cui il procedimento penale comporta una successione di atti che deve avvenire secondo un ordine prestabilito: principio che, trasferito nell'ambito del giudizio abbreviato, sta a significare che la prova contraria doveva essere richiesta fin dal momento in cui la difesa aveva chiesto l'integrazione probatoria, e non all'esito dell'espletamento della stessa. Per cui, conclude l'esponente, l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva della prova contraria da parte del Tribunale rende la prova stessa inutilizzabile. 1 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione secondo cui doveva escludersi che il [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'incidente, presentasse un tasso alcolemico inferiore ai 2 gli, nonché in relazione al giudizio di inattendibilità del consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver richiamato le osservazioni della Corte di merito in ordine a quanto riferito dal detto consulente, il ricorrente riporta alcuni stralci delle dichiarazioni rese dal CTPM dott. [OSCURATO:PERSONA], inferendone la natura dubitativa degli elementi probatori circa lo stato di ebbrezza del [OSCURATO:PERSONA]; ed inoltre spiega le apparenti contraddizioni nel dichiarato del dott. [OSCURATO:PERSONA] circa la stima del tasso alcolemico che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato al momento del sinistro, sulla base degli accertamenti etilometrici compiuti alcune ore dopo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ricorrente ha depositato note d'udienza a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. 1.1. Muovendo dal primo motivo, é proprio in nome di una valutazione sistematica delle modalità e delle finalità di assunzione di fonti di prova orale contraria che il diritto alla controprova nel corso del giudizio, espressamente attribuito al pubblico ministero dal comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen., non soggiace a termini o decadenze, in specie laddove esso non venga esercitato "a monte" dell'assunzione della prova diretta. A militare in tal senso sono sia le disposizioni relative all'istruzione dibattimentale, sia quelle riguardanti più direttamente il giudizio abbreviato. Quanto alle prime, é noto che il diritto alla controprova - a differenza di quello per indicare le prove dirette - non é soggetto a termine (da ultimo vds. Sez. 1, Sentenza n. 10395 del 04/03/2022, Mastropasqua, Rv. 282962), né presuppone che esso sia esercitato (ossia che formi oggetto di richiesta) prima che venga assunta la prova diretta, ben potendo essere esercitato nel corso del giudizio di primo grado, e perfino a seguito dell'assunzione d'ufficio di mezzi di prova ex art.507 cod. proc. pen. (cfr. ad es. Sez. 1, Sentenza n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527). Anche per quanto riguarda il giudizio di appello, ad esempio, si é affermato che, in tema di perizia disposta in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il diritto all'ammissione del consulente tecnico a prova contraria non deve essere esercitato entro un termine previsto a pena di decadenza e non é subordinato alla precedente nomina in sede di conferimento dell'incarico peritale ex art. 225 cod. proc. pen., ma solo alla condizione che la richiesta venga effettuata prima della chiusura dell'istruttoria oggetto di rinnovazione dibattimentale (Sez. 6, Sentenza n. 40750 del 05/07/2016, Marotta, Rv. 268152). Quanto al giudizio abbreviato, é pacifico che l'attribuzione al pubblico ministero del diritto alla prova contraria nell'ambito del rito "condizionato", lungi da porsi in contrasto con il diritto di difesa o il principio di ragionevole durata del processo (potendo essere esercitato anche dopo l'ammissione officiosa delle integrazioni probatorie disposte dal giudice ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.: vds. al riguardo la già citata Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018), é invece espressione del principio costituzionale di parità delle parti. Non vi sono, del resto, elementi che consentano di ritenere configurabile al riguardo l'invocata sanzione processuale dell'inutilizzabilità della prova, con la conseguenza che la lagnanza non può essere ammessa, non avendo ad oggetto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, di cui all'art. 606, comma 1, lettera C, cod. proc. pen.. 1.2. In ordine al secondo motivo di doglianza, relativo allo stato di ebbrezza del [OSCURATO:PERSONA] al momento del sinistro, anch'esso risulta manifestamente infondato a fronte dell'ampio percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata attraverso inferenze logiche convenientemente illustrate, basate sui pareri dei consulenti di parte, che hanno condotto la Corte di merito a ritenere più affidabile e coerente con gli elementi istruttori acquisiti l'opinione del CTPM dott. [OSCURATO:PERSONA], spiegando fra l'altro che la descrizione dei sanitari relativa al [OSCURATO:PERSONA] come "lucido, orientato e collaborante" non significa che costui non versasse in stato di alterazione da alcolici, ma solo che egli non aveva riportato gravi danni traumatici a livello cranico. Si rammenta del resto che in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, é inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (ex multis Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435). Ciò é puntualmente avvenuto nella specie, mentre gli argomenti posti a base del motivo di ricorso in esame si riducono, a ben vedere, all'esposizione di enunciati per lo più congetturali, non basati sull'utilizzo di prove propriamente scientifiche ed inidonei a sciogliere le contraddizioni insite nella tesi esposta dal consulente della difesa, nonché alla strumentalizzazione di parti della deposizione del consulente del P.M. estrapolate dal contesto delle dichiarazioni rese dal medesimo. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della