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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 07064/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (primo e secondo motivo) è reiterativo dei motivi di appello ai quali la sentenza ha correttamente risposto individuando la consapevole violenta e minacciosa opposizione del ricorrente alla iniziativa degli agenti intervenuti; Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è proposto per inaccessibili ragioni in fatto rispetto alla incensurabile ragione in ordine alla obiettiva gravità delle condotta; Ritenuto che i motivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio costituiscono generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la obiettiva gravità dei fatti e la ostatività dei precedenti penali anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (primo e secondo motivo) è reiterativo dei motivi di appello ai quali la sentenza ha correttamente risposto individuando la consapevole violenta e minacciosa opposizione del ricorrente alla iniziativa degli agenti intervenuti; Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è proposto per inaccessibili ragioni in fatto rispetto alla incensurabile ragione in ordine alla obiettiva gravità delle condotta; Ritenuto che i motivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio costituiscono generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la obiettiva gravità dei fatti e la ostatività dei precedenti penali anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024
Sentenza Cassazione n. 07064/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris