CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36255/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 3112-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono assieme all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrenti - R.G. 3112/2017 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore - intimata — avverso la sentenza n. 5293/29/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; udito per la ricorrente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva parzialmente accolto l'appello erariale avverso la sentenza n. 441/7/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione con cui era stato rideterminato, ai fini dell'imposta complementare di registro, il valore della proprietà dei terreni oggetto della compravendita, con atto a rogito notatile, ìn favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in particolare, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado sul rilievo che, sebbene l'atto impositivo dovesse ritenersi adeguatamente motivato mediante la mera enunciazione del criterio astratto valorizzato ai fini della rideterminazione del valore di mercato degli immobili, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio era comunque emerso un valore inferiore rispetto a quello stimato dall'Ufficio. L'Agenzia delle entrate è rimasta ìntìmata. Le ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (art. 1306, comma 2, c.c.) stante l'intervenuto passaggio in R.G. 3112/2017 giudicato della sentenza n. 3663/25/2014 emessa a favore della parte acquirente ([OSCURATO:PERSONA] S.r.L.), che aveva parimenti impugnato, con separato ricorso, l'atto impositivo in questione. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., avendo la [OSCURATO:PERSONA] reso, nella sentenza impugnata, una motivazione incomprensibile, tale da precludere di verificare l'iter logico della decisione. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 51 DPR n. 131/1986 e 2697 c.c.), avendo la CTR omesso di rilevare che l'Ufficio non aveva dimostrato di aver posto alla base della rideterminazione dì valore atti dì compravendita anteriori a non oltre tre anni e relativi ad immobili dì analoghe caratteristiche. 1.4. Con il quarto motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nell'errata individuazione della superficie edificabile sui terreni compravenduti e nell'impossibilità di trasferire ad altre aree la cubatura non realizzabile. 1.5. Con il quinto motivo si denuncia secondo motivo violazione degli artt. 15 e 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c., avendo la [OSCURATO:PERSONA] compensato tra le parti le spese di lite, ponendo tuttavia solo a carico delle contribuenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio. 2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi. 2.2. L'eccezione di giudicato esterno è stata qui formulata nel pieno rispetto degli oneri di specificità ed autosufficienza, avendo le ricorrenti prodotto nel proprio fascicolo copia autentica dell'invocata sentenza, con attestazione del suo passaggio in giudicato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata nella presente sede. 2.3. La sentenza in questione riguarda l'annullamento della rendita rettificata dall'Ufficio con il medesimo avviso di accertamento, oggetto del presente giudizio, emesso nei confronti della parte acquirente ([OSCURATO:PERSONA] S.r.L.) dei terreni oggetto di accertamento di maggior valore da parte dell'Ufficio.R.G. 3112/2017 2.4. Al riguardo vengono in evidenza due principi enunciati in tema di impugnazioni dalla giurisprudenza di legittimità, riguardanti il giudicato esterno. 2.5. Per ciò che attiene all'ammissibilità nel giudizio di cassazione, è stato affermato che «nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo» (cfr. Cass. n. 1534/2018). 2.6. E' stato altresì affermato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto dì dìrìtto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass. n. 13152/2019; n. 16675/2011 ; Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916; Cass.12/04/2010, n. 8650; 09/12/2016, n. 25269). 2.7. Altresì è stato affermato che «in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo (nella specie sostituito d'imposta), di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato (nella specie sostituto d'imposta), secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza R.G. 3112/2017 sfavorevole passata in giudicato» (cfr. Cass. nn. 6411/2021, 19580/2014; conf. 3204/2018). 2.8. Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado, in giudicato, intervenuta tra l'Agenzia delle entrate e l'acquirente, obbligata solidale delle venditrici, odierne ricorrenti, è quindi legittimamente invocabile da queste ultime, atteso che la dedotta eccezione di giudicato esterno, formatosi sulla sentenza della CTR Sicilia n. 3663/25/14, esplica effetti anche nel presente giudizio, ritenendo definitivamente accertato il valore dei terreni (aree fabbricabili), sottoposte ad accertamento di maggior valore. 3.1. La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti. 3.2. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l'accoglimento del ricorso introduttivo delle contribuenti. 4. Stante la formazione del giudicato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e del presente grado. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo delle contribuenti; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 19.10.2021. [OSCURATO:PERSONA]