Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 06922/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in subordine che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato cessata la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, già accordata a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'affidato, sottoposto nel frattempo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, fosse incompatibile con la misura cautelare in atto.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo.

2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 298, comma 2, cod. proc. pen. ovvero eccesso di potere ex art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per l'esercizio di facoltà non espressamente attribuite al Tribunale di sorveglianza per aver erroneamente dichiarata cessata la misura alternativa alla detenzione, poiché incompatibile con la sopravvenuta sottoposizione a misura cautelare personale dell'affidato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il motivo proposto è fondato nella parte relativa alla violazione di legge.

4. Questo collegio intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il sopraggiungere della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere il corso di quest'ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile", non essendovi motivi per discostarsene.

4.1. L'art. 298 cod. proc. pen. disciplina la sopravvenienza di una pena esecutiva durante l'applicazione di una misura cautelare, senza nulla disporre per il caso inverso di una misura cautelare che si sovrapponga ad una misura alternativa alla detenzione, anche se da ciò non può desumersi in assoluto il prevalere delle esigenze di natura cautelare rispetto all'espiazione di pena in forma alternativa già in corso.

In realtà, nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha congruamente motivato sul perché la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, pur incompatibile con la misura cautelare degli arresti domiciliari, senza autorizzazioni che ne consentano la prosecuzione, debba ritenersi cessata e non sospesa, in assenza di una revoca espressa.

4.2. E', infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che anche "lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa ai titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale", ciò impone l'annullamento della decisione impugnata con rinvio affinché si tenga conto del principio di diritto ora evocato.

5. Dalle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso in data 25 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in subordine che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato cessata la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, già accordata a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'affidato, sottoposto nel frattempo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, fosse incompatibile con la misura cautelare in atto. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo. 2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 298, comma 2, cod. proc. pen. ovvero eccesso di potere ex art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per l'esercizio di facoltà non espressamente attribuite al Tribunale di sorveglianza per aver erroneamente dichiarata cessata la misura alternativa alla detenzione, poiché incompatibile con la sopravvenuta sottoposizione a misura cautelare personale dell'affidato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il motivo proposto è fondato nella parte relativa alla violazione di legge. 4. Questo collegio intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il sopraggiungere della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere il corso di quest'ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile", non essendovi motivi per discostarsene. 4.1. L'art. 298 cod. proc. pen. disciplina la sopravvenienza di una pena esecutiva durante l'applicazione di una misura cautelare, senza nulla disporre per il caso inverso di una misura cautelare che si sovrapponga ad una misura alternativa alla detenzione, anche se da ciò non può desumersi in assoluto il prevalere delle esigenze di natura cautelare rispetto all'espiazione di pena in forma alternativa già in corso. In realtà, nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha congruamente motivato sul perché la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, pur incompatibile con la misura cautelare degli arresti domiciliari, senza autorizzazioni che ne consentano la prosecuzione, debba ritenersi cessata e non sospesa, in assenza di una revoca espressa. 4.2. E', infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che anche "lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa ai titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale", ciò impone l'annullamento della decisione impugnata con rinvio affinché si tenga conto del principio di diritto ora evocato. 5. Dalle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso in data 25 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06922/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris