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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18939/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con il primo motivo si contesta la motivazione spesa dalla Corte del merito nel ribadire l'imputabilità del ricorrente all'esito di una valutazione, estranea a contraddittorietà intrinseche, vuoti o manifeste incongruenze logiche, che l'impugnazione peraltro contrasta inadeguatamente sulla base di un presupposto ( la rivendicata incidenza sulla capacità di intendere e volere del prevenuto dell'assunzione di metadone avvenuta prima dell'evasione da parte di soggetto affetto da non meglio precisate turbe psico-comportamentali) che la difesa afferma apoditticamente in via meramente esplorativa; con gli altri due motivi si contrasta, anche sotto il versante della tenuta motivazionale, il giudizio reso nel confermare la recidiva ed escludere le generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta anche su tali punti da una motivazione giuridicamente corretta, sufficiente e non illogica rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con il primo motivo si contesta la motivazione spesa dalla Corte del merito nel ribadire l'imputabilità del ricorrente all'esito di una valutazione, estranea a contraddittorietà intrinseche, vuoti o manifeste incongruenze logiche, che l'impugnazione peraltro contrasta inadeguatamente sulla base di un presupposto ( la rivendicata incidenza sulla capacità di intendere e volere del prevenuto dell'assunzione di metadone avvenuta prima dell'evasione da parte di soggetto affetto da non meglio precisate turbe psico-comportamentali) che la difesa afferma apoditticamente in via meramente esplorativa; con gli altri due motivi si contrasta, anche sotto il versante della tenuta motivazionale, il giudizio reso nel confermare la recidiva ed escludere le generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta anche su tali punti da una motivazione giuridicamente corretta, sufficiente e non illogica rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 18939/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris