CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia revocava a [OSCURATO:PERSONA] la sostituzione della pena principale con quella dei lavori sostitutivi di pubblica utilità, ripristinando la pena dell'arresto dell'ammenda e la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 186, comma 9 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), per il rilevato inadempimento del condannato a seguito del ricevimento di una relazione inviata da parte dell'UEPE con cui si era segnalata l'impossibilità di ottemperare alla sentenza n. 170 del 2021, irrevocabile il 27/5/2021, poiché il condannato non si era mai presentato presso l'associazione ove avrebbe dovuto svolgere i previsti lavori di pubblica utilità. Tale decisione veniva sospesa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 31 agosto 2023, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., in attesa dell'esito del riscorso per cassazione proposto nell'interesse del condannato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza sopra indicata con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha revocato la sostituzione della pena principale con quella dei lavori sostitutivi di pubblica utilità, ripristinando la pena dell'arresto dell'ammenda e la sospensione della patente di guida, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666 e 179 cod. proc. pen. per la nullità assoluta della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio effettuata via Pec in data 19 giugno 2023 al difensore di fiducia già nominato, ma cancellatosi dall'Albo degli avvocati con delibera consiliare del 22 novembre 2021 (allegata), relativamente alla violazione del contraddittorio instauratosi con l'intervento, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., di un difensore d'ufficio prontamente reperibile. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente ribadito che l'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Navarra, Rv. 285102 - 01), va affermata la fondatezza del ricorso. 2. Dall'esame degli atti trasmessi a cui questo Collegio ha avuto accesso, essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quale giudice anche del fatto e, per risolvere la questione sottoposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 - 01), si rileva che effettivamente la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nella quale è stata assunta la qui impugnata decisione è stata trasmessa via Pec, in data 19 giugno 2023, al difensore nominato di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, però, era stato cancellato dall'Albo degli avvocati con delibera consiliare del 22 novembre 2021. 2.1. La difesa di ufficio istituita in assenza del difensore di fiducia a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., di cui si è presupposto lo ius postulandi, non era comunque in grado di sanare la nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) _e 179, comma 1 cod. ìL Cri9ui(o rtut [OSCURATO:PERSONA]`dn'tz proc. pen., essendo obbligàfòrrarfra-----pres-enza all'udienza camerale fissata per valutare il comunicato inadempimento alle prescrizioni da parte del condannato ; in occasione della sostituzione della pena principale con quella dei lavori sostitutivi di pubblica utilità, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore di fiducia cancellatosi dall'Albo prima di tale notifica e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., venendo a essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in questo senso, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). 3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524 - 01). P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia. Così deciso in data