CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di inadeguatezza dell'esperienza premiale rispetto al percorso trattamentale; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, funzionale a sollecitare il collegio ad una rivalutazione della concedibilità del permesso, prospettiva estranea al giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.