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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14667/2026

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ella CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 30 maggio 2025 la Corte d’Appello di Romaconfermava la sentenza emessa il 7 luglio 2023 dal Tribunale di Viterbo con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati ditruffa consumata e truffa tentata e condannato alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 96 deld.p.r. n. 115/2022, 24 e 111 Cost. 6 CEDU.Rassegnava che nel corso del giudizio di primo grado tutta l’istruttoriadibattimentale, compresa la fase di discussione, si era svolta senza che ilGiudice avesse provveduto in relazione alla proposta istanza di ammissionedell’imputato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.Deduceva che tale circostanza aveva cagionato una effettiva lesione aldiritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA] poiché con tale omissione il difensore era statoprivato del diritto di studiare il carteggio processuale e di apprestareun’adeguata difesa.Assumeva che la motivazione della sentenza risultava manifestamenteillogica nella parte in cui aveva ritenuto tardiva, in quanto dedotta solo conl’atto di appello, l’eccezione di nullità di tutti gli atti successivi al mancatoaccoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio in discorso; al riguardorassegnava che la detta eccezione era stata proposta, di necessità, solo dopoche il difensore era stato in grado di constatare la dedotta violazione del dirittodi difesa.Deduceva, inoltre, che non poteva ragionevolmente pretendersi che ildifensore si fosse recato in cancelleria per richiedere copia del fascicoloprocessuale, considerato che lo stesso difensore era consapevole del fatto cheogni richiesta di estrazione di copia non sarebbe stata evasa dalla cancelleria,non risultando l’ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese delloStato.Chiedeva infine, che l’art. 96 del d.p.r. n. 115/2002 venisse interpretatoconformemente al dettato dell’art. 6 CEDU e in subordine chiedeva che venissesollevata la questione di legittimità costituzionale del detto art. 96 per contrastocon gli artt. 6 CEDU e 117 Cost.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condivisoda questo Collegio, in tema di patrocinio a spese dello Stato - a seguito dellemodifiche apportate all'art. 96 D.Lgs. n. 115 del 2002 dal d. l. n. 92 del 2008,convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 - l'inosservanza deltermine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giornisuccessivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non èsanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo chetale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cuiderivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice(v., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746– 01; nella fattispecie, la S.C. ha escluso che a causa del denunciato ritardo sifosse verificato un difetto di assistenza difensiva dell'imputato in occasionedell'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, rilevando come lostesso fosse stato assistito dal proprio difensore sia durante l'interrogatorio digaranzia, sia tramite la presentazione dell'istanza di riesame, e come lamancata presenza del difensore all'udienza di riesame fosse frutto di una liberascelta di quest'ultimo).In applicazione del suddetto principio, osserva la Corte che la difesa non hadedotto alcunché di specifico in relazione a una concreta ed effettiva lesione deldiritto di difesa, dovendosi considerare che il fatto di avere omesso lo studio delcarteggio processuale e di avere omesso di approntare una difesa nell’interessedell’imputato costituiscono evenienze frutto di una scelta volontaria deldifensore.Ed invero, nel caso in esame l'imputato è stato fin dall'inizio assistito da undifensore di fiducia, che ha provveduto anche alla presentazione dell'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato.Nessuna incidenza, pertanto, l’omessa decisione sull’istanza ha avutosull'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, ciò che è stato anche rilevatodalla Corte d’Appello, che sul punto ha osservato che l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato era stata presentata successivamente allacelebrazione dell’udienza nel corso della quale erano state assunte le provetestimoniali e che all’udienza di discussione il difensore di fiducia dell’imputatonon si era presentato per sua libera scelta (v. pagg. 2 e 3 della sentenzaimpugnata).Dalla mancata deduzione di un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto didifesa dell’imputato deriva la irrilevanza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 96 del d.lgs. n. 115/2002, posta dalla difesa.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 30 maggio 2025 la Corte d’Appello di Romaconfermava la sentenza emessa il 7 luglio 2023 dal Tribunale di Viterbo con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati ditruffa consumata e truffa tentata e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 96 deld.p.r. n. 115/2022, 24 e 111 Cost. 6 CEDU.Rassegnava che nel corso del giudizio di primo grado tutta l’istruttoriadibattimentale, compresa la fase di discussione, si era svolta senza che ilGiudice avesse provveduto in relazione alla proposta istanza di ammissionedell’imputato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.Deduceva che tale circostanza aveva cagionato una effettiva lesione aldiritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA] poiché con tale omissione il difensore era statoprivato del diritto di studiare il carteggio processuale e di apprestareun’adeguata difesa.Assumeva che la motivazione della sentenza risultava manifestamenteillogica nella parte in cui aveva ritenuto tardiva, in quanto dedotta solo conl’atto di appello, l’eccezione di nullità di tutti gli atti successivi al mancatoaccoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio in discorso; al riguardorassegnava che la detta eccezione era stata proposta, di necessità, solo dopoche il difensore era stato in grado di constatare la dedotta violazione del dirittodi difesa.Deduceva, inoltre, che non poteva ragionevolmente pretendersi che ildifensore si fosse recato in cancelleria per richiedere copia del fascicoloprocessuale, considerato che lo stesso difensore era consapevole del fatto cheogni richiesta di estrazione di copia non sarebbe stata evasa dalla cancelleria,non risultando l’ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese delloStato.Chiedeva infine, che l’art. 96 del d.p.r. n. 115/2002 venisse interpretatoconformemente al dettato dell’art. 6 CEDU e in subordine chiedeva che venissesollevata la questione di legittimità costituzionale del detto art. 96 per contrastocon gli artt. 6 CEDU e 117 Cost.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condivisoda questo Collegio, in tema di patrocinio a spese dello Stato - a seguito dellemodifiche apportate all'art. 96 D.Lgs. n. 115 del 2002 dal d. l. n. 92 del 2008,convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 - l'inosservanza deltermine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giornisuccessivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non èsanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo chetale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cuiderivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice(v., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746– 01; nella fattispecie, la S.C. ha escluso che a causa del denunciato ritardo sifosse verificato un difetto di assistenza difensiva dell'imputato in occasionedell'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, rilevando come lostesso fosse stato assistito dal proprio difensore sia durante l'interrogatorio digaranzia, sia tramite la presentazione dell'istanza di riesame, e come lamancata presenza del difensore all'udienza di riesame fosse frutto di una liberascelta di quest'ultimo).In applicazione del suddetto principio, osserva la Corte che la difesa non hadedotto alcunché di specifico in relazione a una concreta ed effettiva lesione deldiritto di difesa, dovendosi considerare che il fatto di avere omesso lo studio delcarteggio processuale e di avere omesso di approntare una difesa nell’interessedell’imputato costituiscono evenienze frutto di una scelta volontaria deldifensore.Ed invero, nel caso in esame l'imputato è stato fin dall'inizio assistito da undifensore di fiducia, che ha provveduto anche alla presentazione dell'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato.Nessuna incidenza, pertanto, l’omessa decisione sull’istanza ha avutosull'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, ciò che è stato anche rilevatodalla Corte d’Appello, che sul punto ha osservato che l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato era stata presentata successivamente allacelebrazione dell’udienza nel corso della quale erano state assunte le provetestimoniali e che all’udienza di discussione il difensore di fiducia dell’imputatonon si era presentato per sua libera scelta (v. pagg. 2 e 3 della sentenzaimpugnata).Dalla mancata deduzione di un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto didifesa dell’imputato deriva la irrilevanza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 96 del d.lgs. n. 115/2002, posta dalla difesa.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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