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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 05695/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 10/10/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 9 giugno 2022 del Tribunale di Bologna, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli art. 61, n. 11, 81 cpv cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007n 231, con la recidiva speci fica dals. infraquinquennale, con riferimento all'episodios2 agosto 2013, e ha confermato la condanna per gli altri episodi del 25 e del 27 luglio 2013. 2.L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per vizio di motivazione.

Sostiene che doveva essere assolto per l'episodio del 27 luglio 2013 perché quel giorno il disco cronotachigrafo del veicolo era stato fermo per cui non era al lavoro e non aveva potuto utilizzare la scheda carburante.

E doveva essere assolto anche per l'episodio del 25 luglio 2013 dal momento che, secondo il cronotachigrafo, il veicolo era stato in movimento dalle 11 alle 12 con la sola pausa dalle ore 11,15 alle 11,28, compatibile con l'attività di consegna e non con la frode di carburante, tant'era vero che era stato effettuato un rifornimento di benzina mentre il veicolo era a gasolio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso, in origine assegnato alla Settima Sezione Penale e restituito con ordinanza del 21 giugno 2024 alla Terza Sezione Penale non essendo manifestamente infondato il motivo di ricorso legato all'attitudine probatoria del cronotachigrafo installato sul veicolo in uso al prevenuto, va accolto.

La motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna è certamente insufficiente per l'episodio del 25 luglio 2013 ove non si dà conto della tesi difensiva secondo cui il fermo era giustificato dalla consegna degli oggetti trasportati e aderisce acriticamente alla prospettazione accusatoria, nonostante dall'analisi del cronotachigrafo emergesse che il veicolo condotto dall'imputato fosse in movimento nel momento del prelievo, mentre era fermo in un momento precedente.

La motivazione è, invece, congetturale e contraddittoria per l'episodio del 27 luglio 2013 perché il disco cronotachigrafo aveva attestato che il veicolo in uso all'imputato era fermo, circostanza questa che aveva invece portato all'assoluzione dell'imputato per l'episodio del 2 agosto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 17 ottobre 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 10/10/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 9 giugno 2022 del Tribunale di Bologna, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli art. 61, n. 11, 81 cpv cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007n 231, con la recidiva speci fica dals. infraquinquennale, con riferimento all'episodios2 agosto 2013, e ha confermato la condanna per gli altri episodi del 25 e del 27 luglio 2013. 2.L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per vizio di motivazione. Sostiene che doveva essere assolto per l'episodio del 27 luglio 2013 perché quel giorno il disco cronotachigrafo del veicolo era stato fermo per cui non era al lavoro e non aveva potuto utilizzare la scheda carburante. E doveva essere assolto anche per l'episodio del 25 luglio 2013 dal momento che, secondo il cronotachigrafo, il veicolo era stato in movimento dalle 11 alle 12 con la sola pausa dalle ore 11,15 alle 11,28, compatibile con l'attività di consegna e non con la frode di carburante, tant'era vero che era stato effettuato un rifornimento di benzina mentre il veicolo era a gasolio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, in origine assegnato alla Settima Sezione Penale e restituito con ordinanza del 21 giugno 2024 alla Terza Sezione Penale non essendo manifestamente infondato il motivo di ricorso legato all'attitudine probatoria del cronotachigrafo installato sul veicolo in uso al prevenuto, va accolto. La motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna è certamente insufficiente per l'episodio del 25 luglio 2013 ove non si dà conto della tesi difensiva secondo cui il fermo era giustificato dalla consegna degli oggetti trasportati e aderisce acriticamente alla prospettazione accusatoria, nonostante dall'analisi del cronotachigrafo emergesse che il veicolo condotto dall'imputato fosse in movimento nel momento del prelievo, mentre era fermo in un momento precedente. La motivazione è, invece, congetturale e contraddittoria per l'episodio del 27 luglio 2013 perché il disco cronotachigrafo aveva attestato che il veicolo in uso all'imputato era fermo, circostanza questa che aveva invece portato all'assoluzione dell'imputato per l'episodio del 2 agosto. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 17 ottobre 2024 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 05695/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris