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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18278/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35002/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2051/2018 depositata il 27/04/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei decreti ingiuntivi n. 3266/2005 e n. 3268/2005 ottenuti dal Tribunale di Milano nei confronti del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA] per un importo di €. 47.542,91, chiedeva in data 19/02/2013 il pignoramento delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui il Biglino era socio e amministratore unico.

Adiva successivamente il Tribunale di Milano, impugnando per simulazione e in subordine per nullità l'atto con il quale la [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del pignoramento delle quote richieste dal Graziani, aveva ceduto alla statunitense K4B Llcla partecipazione che deteneva nella [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 192.000,00, che la cedente dichiarava di aver già riscosso tramite 23 versamenti sul proprio conto corrente bancario presso il [OSCURATO:PERSONA] fra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 24/12/2012.

2. Con sentenza n. 13270/2015,il Tribunale di Milano, ritenendo che non fosse stata fornita idonea prova della simulazione del contratto di cessione di quote societarie, rigettava la domanda di simulazione e anche la subordinata domanda di nullità.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., mentre rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e K4B Llc.

4. Con sentenza n. 2051/2018, la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame, ritenendo- per quanto in questa sede rileva – non idonee a condurre alla declaratoria di simulazione del contratto in questione, in quanto non suffragate da altri indizi gravi precisi e concordanti, le allegazion i dell'appellante in ordine alla mancata registrazione dei versamenti nelle scritture contabili e nei bilanci relativi agli anni 2011 e 2012, le copie degli assegni prodotti per la prima volta nel giudizio di appello tratti dal procedimento penale n. 42959/2013, la dichiarazione resa dal Biglino a un giornalista del Corriere della Sera nel dicembre 2012, la registrazione a sua domanda del domain name K4B.us, dalla quale sarebbe emerso il ruolo di reale referente della [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto concerne la domanda di nullità osservava la Corte che la difesa dell’ appellante si era limitata a produrre una documentazione assunta come acquisita nel corso del procedimento penale a carico del Biglino senza esplicitare alcunché in ordine all’impossibilità di produrre in anticipo la stessa e soprattutto senza fornire una chiave di lettura delle emergenze penali.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi e successivamente illustrato da memoria.

6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] non hanno proposto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 342 c.p.c. e 1414, 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

Afferma il medesimo che nell’atto di appello, sulla scorta della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento penale n. 42950/2013, che aveva vi sto coinvolto il Biglino, avevachiarito in modo specifico che si trattava degli assegni bancari che la [OSCURATO:SOCIETA] indicava quale incasso del pagamento del prezzo delle quote cedute, il cui corrispettivo in realtà non risultava a debito della K4B Llc ed a credito della [OSCURATO:SOCIETA] proprio perché i versamenti erano stati effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla K4B, pur in assenza tra queste due ultime società di rapporti negoziali o societari.

Si trattava chiaramente di un'operazione non reale e le successive vicissitudini societarie confermerebbero la natura fittizia della cessione delle quote: la [OSCURATO:PERSONA], trasferita la sede principale in Lussemburgo, è presieduta da [OSCURATO:PERSONA], amministrata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarl, detenuta integralmente dallo stesso Biglino. 2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto - l'accertamento della natura giudiziaria del titolo di credito e della violazione dell'art. 388 c.p. - decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

Contesta il ricorrente che il motivo di impugnazione sul punto non era affatto basato sulle acquisizioni documentali, ma sulla circostanza che il giudice - pur avendo accertato la natura fraudolenta della cessione - ha considerato il pregiudizio limitato a l solo creditore, ritenendo che nella fattispecie non si configurasse un’ipotesi di violazione di norme imperative ma di diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore.

L’operazione negoziale aveva invece il fine ultimo di permettere al socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], di sottrarsi volontariamente all'esecuzione di provvedimenti giudiziali, come riconosciuto dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 42950/2013.

La realizzazione di un atto che comporti la violazione di norme imperative deve essere sanzionata con l'invalidità. 3.-Il primo motivo è infondato.

Non sussiste la dedotta violazione di legge con riferimento agli artt.163 e 342 c.p.c. e agli artt. 1414 e 2697 c.c. poiché, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 7823/2023; n. 24414/2019; 24155/2017), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. Sez. 1, 30 settembre 2019, n. 24414; Cass. Sez. 6-3, ord. 20aprile 2022, n. 12549).

La censura del ricorrente si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio, prerogativa del giudice di merito, al pari del controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove ( per tutte: Cass. n. 9786/2022).

La Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto insufficienti a condurre alla declaratoria di simulazione del contratto di cessione delle quote societarie le allegazioni dell’appellante, non sorrette da indizi gravi precisi e concordanti, tali non risultando: la mancata registrazione dei versamenti nelle scritture contabili dei bilanci relativi agli anni 2011- 2012, essendo la cessione temporalmente successiva; le copie degli assegni estratti dal procedimento penale n. 42959/2013 ( peraltro prodotteper la prima volta in sede di appello), dei quali non è stata illustrata dal difensore dell’appellante l’interferenza con la cessione controversa; la dichiarazione resa dal B iglino al giornalista del Corriere della Sera nel dicembre 2012, anch’essa antecedente all’atto di cessione e ritenuta priva di rilevanza; infine, la registrazione a domanda di quest’ultimo del domain name K4b.us, dalla quale dovrebbe risultare il ruolo del Biglino di reale referente della K4B.LLC, posto che l’estensione .usindica “noi” e non “[OSCURATO:PERSONA]”.

In altri termini, il giudice del merito ha dato una plausibile dimostrazione dell’inesistenza della simulazione prendendo in esame le circostanze desumibili dalla causa e procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria, come richiesto da questa Corte nella specifica materia (Cass. n. 9465/2011).

4. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui censura l'omesso esame di fatto un decisivo, precluso dall’art. 348 biscommi 4 e 5 c.p.c., data la presenza nel caso de quo di una cd.

“ doppia conforme” e non avendo il ricorrente specificatola diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello (così, ex multis, Cass. n. 29715/2018).

La restante parte del motivo, nella quale si lamenta l’omessa considerazione della violazione delle norme imperative penali, generatrici di una nullità che il giudice a quo ha disconosciut o , dedotta sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.con riferimento all’art. 1418 c.c., si traduce ancora una volta in una censura rivolta agli apprezzamenti riservati al giudice del merito, non consentita in questa sede, perché atta a chiedere a questo Giudice una riconsiderazione della “chiave di lettura delle emergenze penali”, che il giudice a quo ha rilevato mancante , essendosi l’attuale ricorrente “limitato a produrre una notevole mole di documenti, pretendendo che fosse la Corte a selezionarne la loro rilevanza ai fini del decidere“.

5. - In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente, che si liquidano come in dispositivo.

6. - Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35002/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2051/2018 depositata il 27/04/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei decreti ingiuntivi n. 3266/2005 e n. 3268/2005 ottenuti dal Tribunale di Milano nei confronti del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA] per un importo di €. 47.542,91, chiedeva in data 19/02/2013 il pignoramento delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui il Biglino era socio e amministratore unico. Adiva successivamente il Tribunale di Milano, impugnando per simulazione e in subordine per nullità l'atto con il quale la [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del pignoramento delle quote richieste dal Graziani, aveva ceduto alla statunitense K4B Llcla partecipazione che deteneva nella [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 192.000,00, che la cedente dichiarava di aver già riscosso tramite 23 versamenti sul proprio conto corrente bancario presso il [OSCURATO:PERSONA] fra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 24/12/2012. 2. Con sentenza n. 13270/2015,il Tribunale di Milano, ritenendo che non fosse stata fornita idonea prova della simulazione del contratto di cessione di quote societarie, rigettava la domanda di simulazione e anche la subordinata domanda di nullità. 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., mentre rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e K4B Llc. 4. Con sentenza n. 2051/2018, la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame, ritenendo- per quanto in questa sede rileva – non idonee a condurre alla declaratoria di simulazione del contratto in questione, in quanto non suffragate da altri indizi gravi precisi e concordanti, le allegazion i dell'appellante in ordine alla mancata registrazione dei versamenti nelle scritture contabili e nei bilanci relativi agli anni 2011 e 2012, le copie degli assegni prodotti per la prima volta nel giudizio di appello tratti dal procedimento penale n. 42959/2013, la dichiarazione resa dal Biglino a un giornalista del Corriere della Sera nel dicembre 2012, la registrazione a sua domanda del domain name K4B.us, dalla quale sarebbe emerso il ruolo di reale referente della [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto concerne la domanda di nullità osservava la Corte che la difesa dell’ appellante si era limitata a produrre una documentazione assunta come acquisita nel corso del procedimento penale a carico del Biglino senza esplicitare alcunché in ordine all’impossibilità di produrre in anticipo la stessa e soprattutto senza fornire una chiave di lettura delle emergenze penali. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi e successivamente illustrato da memoria. 6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] non hanno proposto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 342 c.p.c. e 1414, 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Afferma il medesimo che nell’atto di appello, sulla scorta della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento penale n. 42950/2013, che aveva vi sto coinvolto il Biglino, avevachiarito in modo specifico che si trattava degli assegni bancari che la [OSCURATO:SOCIETA] indicava quale incasso del pagamento del prezzo delle quote cedute, il cui corrispettivo in realtà non risultava a debito della K4B Llc ed a credito della [OSCURATO:SOCIETA] proprio perché i versamenti erano stati effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla K4B, pur in assenza tra queste due ultime società di rapporti negoziali o societari. Si trattava chiaramente di un'operazione non reale e le successive vicissitudini societarie confermerebbero la natura fittizia della cessione delle quote: la [OSCURATO:PERSONA], trasferita la sede principale in Lussemburgo, è presieduta da [OSCURATO:PERSONA], amministrata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarl, detenuta integralmente dallo stesso Biglino. 2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto - l'accertamento della natura giudiziaria del titolo di credito e della violazione dell'art. 388 c.p. - decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. Contesta il ricorrente che il motivo di impugnazione sul punto non era affatto basato sulle acquisizioni documentali, ma sulla circostanza che il giudice - pur avendo accertato la natura fraudolenta della cessione - ha considerato il pregiudizio limitato a l solo creditore, ritenendo che nella fattispecie non si configurasse un’ipotesi di violazione di norme imperative ma di diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore. L’operazione negoziale aveva invece il fine ultimo di permettere al socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], di sottrarsi volontariamente all'esecuzione di provvedimenti giudiziali, come riconosciuto dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 42950/2013. La realizzazione di un atto che comporti la violazione di norme imperative deve essere sanzionata con l'invalidità. 3.-Il primo motivo è infondato. Non sussiste la dedotta violazione di legge con riferimento agli artt.163 e 342 c.p.c. e agli artt. 1414 e 2697 c.c. poiché, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 7823/2023; n. 24414/2019; 24155/2017), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. Sez. 1, 30 settembre 2019, n. 24414; Cass. Sez. 6-3, ord. 20aprile 2022, n. 12549). La censura del ricorrente si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio, prerogativa del giudice di merito, al pari del controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove ( per tutte: Cass. n. 9786/2022). La Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto insufficienti a condurre alla declaratoria di simulazione del contratto di cessione delle quote societarie le allegazioni dell’appellante, non sorrette da indizi gravi precisi e concordanti, tali non risultando: la mancata registrazione dei versamenti nelle scritture contabili dei bilanci relativi agli anni 2011- 2012, essendo la cessione temporalmente successiva; le copie degli assegni estratti dal procedimento penale n. 42959/2013 ( peraltro prodotteper la prima volta in sede di appello), dei quali non è stata illustrata dal difensore dell’appellante l’interferenza con la cessione controversa; la dichiarazione resa dal B iglino al giornalista del Corriere della Sera nel dicembre 2012, anch’essa antecedente all’atto di cessione e ritenuta priva di rilevanza; infine, la registrazione a domanda di quest’ultimo del domain name K4b.us, dalla quale dovrebbe risultare il ruolo del Biglino di reale referente della K4B.LLC, posto che l’estensione .usindica “noi” e non “[OSCURATO:PERSONA]”. In altri termini, il giudice del merito ha dato una plausibile dimostrazione dell’inesistenza della simulazione prendendo in esame le circostanze desumibili dalla causa e procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria, come richiesto da questa Corte nella specifica materia (Cass. n. 9465/2011). 4. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui censura l'omesso esame di fatto un decisivo, precluso dall’art. 348 biscommi 4 e 5 c.p.c., data la presenza nel caso de quo di una cd. “ doppia conforme” e non avendo il ricorrente specificatola diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello (così, ex multis, Cass. n. 29715/2018). La restante parte del motivo, nella quale si lamenta l’omessa considerazione della violazione delle norme imperative penali, generatrici di una nullità che il giudice a quo ha disconosciut o , dedotta sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.con riferimento all’art. 1418 c.c., si traduce ancora una volta in una censura rivolta agli apprezzamenti riservati al giudice del merito, non consentita in questa sede, perché atta a chiedere a questo Giudice una riconsiderazione della “chiave di lettura delle emergenze penali”, che il giudice a quo ha rilevato mancante , essendosi l’attuale ricorrente “limitato a produrre una notevole mole di documenti, pretendendo che fosse la Corte a selezionarne la loro rilevanza ai fini del decidere“. 5. - In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente, che si liquidano come in dispositivo. 6. - Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
Sentenza Cassazione n. 18278/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris