CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 03356/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/4/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto manifestamente infondata, nonché meramente reiterativa, l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi proprietari di beni confiscati, ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), all'esito del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza emessa dalla medesima Corte in data 20 maggio 2019, irrevocabile dal 13 febbraio 2020. 2. Avverso il decreto di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, mediante due articolati motivi, plurimi vizi di violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione. Ricorrono altresì per cassazione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essi stessi denunciando, mediante due articolati motivi, plurimi vizi di violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe. I ricorrenti hanno depositato tempestive memoria di replica. 4. Ciò posto, assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è, in questa sede, il rilievo secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza nei confronti dell'imputato, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di mancato accoglimento dell'istanza di restituzione promossa dal terzo rimasto estraneo al processo, è esperibile unicamente il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen. (giurisprudenza costante: tra le molte, Sez. 5, n. 28344 del 12/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276136- 01; Sez. 1, n. 32418 del 31/3/2016, Cataldo, Rv. 267478-01; Sez. 1, n. 52058 del 10/6/2014, Bimbola, Rv. 261604-01); in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall'art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale. Non è possibile in questi casi proporre, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (Sez. 1, n. 38048 del 22/6/2016, Ballarin, Rv. 267643-01). 5. In base al disposto di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e comunque in base al generale principio di conservazione degli atti processuali, di cui esso è espressione, il ricorso proposto dai terzi proprietari deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per la decisione al riguardo. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 25/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensor