CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 42043/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente C_Lci ORDINANZA sul ricorso 17527-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], LESSANDRO BELTRAMgj - ricorrente- contro If\-e MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA ry_124A-C, L\-42-e( GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; ()te - con troricorrenti - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; rilevato che: - il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'appello di Trieste , con provvedimento del 6.6.2017, respinse l'opposizione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l'attività svolta quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato; - la corte di merito fondò la sua decisione sull'interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis che prevede l'emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il termine per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza; la previsione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis relativa all'emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento non sarebbe sanzionata a pena di nullità ma costituirebbe una mera irregolarità - il motivo è fondato; Ric. 2017 n. 17527 sez. 52 - ud. 28-10-2021 -2- - va qui ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448); - il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista; - tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, art. ,1 comma 738 e, in particolar modo con l'espressa previsione di un termine di decadenza per l'ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni; - il ricorso va pertanto accolto; - l'ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione. PQM accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 28 o