Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2017
ECLI:EU:T:2017:458
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0343
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
29 giugno 2017 (
*1
)
«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Assenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di violazione di un diritto al nome noto di una persona — Articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009»
Nella causa T‑343/14,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Venezia (Italia), rappresentato da A. Vanzetti, G. Sironi e S. Bergia, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato da J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede a Venezia, rappresentata inizialmente da C. Hoole, solicitor, successivamente da T. Alkin, B. Brandreth, barristers, W. Sander, P. Cantrill, M. Pearce, A. Hall e A. Ward, solicitors, ed infine da B. Brandreth, barrister, A. Poulter e P. Brownlow, solicitors,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2014 (procedimento R 224/2012-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA],
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da G. [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. [OSCURATO:PERSONA] e O. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: I. Dragan, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2014,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2014,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1
o
ottobre 2014,
vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2015,
vista la controreplica dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2015,
vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,
vista la riassegnazione della causa alla Sesta Sezione e ad un nuovo giudice relatore,
viste le misure di organizzazione del procedimento del 16 novembre 2016,
viste i quesiti del Tribunale al ricorrente e la sua risposta a tali quesiti depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1
o
dicembre 2016,
in seguito all’udienza del 23 gennaio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
Nel 1956 il sig. [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], e un terzo soggetto hanno costituito la [OSCURATO:SOCIETA], dante causa dell’interveniente, la [OSCURATO:SOCIETA]. Nel marzo del 1958 è stato inaugurato l’hotel che portava il nome [OSCURATO:PERSONA].
2
Nel 1966 le azioni della dante causa dell’interveniente detenute dal terzo che aveva partecipato alla sua costituzione sono state trasferite alla Stondon, Ondale and [OSCURATO:PERSONA].
3
Nel 1967 il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la Stondon, Ondale and [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un accordo in virtù del quale tutte le azioni della dante causa dell’interveniente detenute dal primo sarebbero state trasferite alla seconda (in prosieguo: l’«accordo del 1967»). La dante causa dell’interveniente è stata parimenti autorizzata da tale accordo all’utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA] a determinate condizioni.
4
Il 12 dicembre 1969 la dante causa dell’interveniente ha chiesto la registrazione del marchio italiano denominativo [OSCURATO:PERSONA], che è stato registrato il 9 dicembre 1971 con il numero 254410, in particolare, per servizi corrispondenti alla descrizione che segue: «[OSCURATO:PERSONA], ristoranti, bar, caffetterie, snack bar e esercizi di ristorazione».
5
Il 1
o
aprile 1996 la dante causa dell’interveniente ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
)].
6
Il marchio di cui si richiedeva la registrazione è costituito dal segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
7
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 35 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna di dette classi alla seguente descrizione:
—
classe 16: «Stampati, cartone, cartonaggi e biglietti, giornali, pubblicazioni periodiche, opuscoli, libri e cartoleria, strumenti per scrivere, indirizzari e diari, agende, fotografie e manifesti, carte da gioco, biglietti di auguri, cartoline postali, carte e immagini»;
—
classe 35: «Pubblicità, relazioni pubbliche; marketing e servizi promozionali; gestione d’alberghi»;
—
classe 42: «Alberghi, prenotazione d’alberghi, ristoranti, caffetterie, posti pubblici di ristorazione, bar, approvvigionamento; consegna di bevande per il consumo immediato».
8
La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 26/1997, del 3 novembre 1997. Il marchio richiesto è stato registrato il 9 luglio 1998 con il numero 115824.
9
Nel 2006 l’interveniente è stata registrata, secondo l’EUIPO, quale titolare del marchio contestato.
10
Il 31 luglio 2009 il ricorrente ha depositato presso l’EUIPO una domanda diretta a far dichiarare la nullità del marchio contestato riguardo a tutti i prodotti e servizi per i quali esso era stato registrato. I motivi di nullità invocati a sostegno della domanda erano quelli contenuti, in primo luogo, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio dell’Unione europea sarebbe stato registrato in malafede e, in secondo luogo, all’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del Codice della [OSCURATO:PERSONA] italiano (in prosieguo: il «CPI»), in quanto detto marchio avrebbe leso il diritto ad un nome noto di persona, ossia il nome [OSCURATO:PERSONA], la notorietà del quale sarebbe strettamente legata alla persona del ricorrente, un uomo di cultura la cui attività di ristorazione sarebbe nota in tutto il mondo.
11
Con decisione datata 29 novembre 2011 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In primo luogo, ha ritenuto che la domanda di dichiarazione di nullità fosse irricevibile nella parte in cui era fondata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto un giudice nazionale competente in materia di marchio dell’Unione europea aveva già statuito, in maniera definitiva, sulla medesima questione. In secondo luogo, ha ritenuto che, in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione nonché ai servizi associati compresi nella classe 42, il ricorrente avesse scientemente tollerato l’uso del marchio contestato per più di cinque anni ai sensi dell’articolo 28 del CPI. Ne ha tratto la conclusione che, per quanto concerneva i citati servizi, la domanda di dichiarazione di nullità fosse irricevibile nella parte in cui era fondata sull’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del citato regolamento. In terzo luogo, in relazione ai prodotti e servizi di cui, rispettivamente, alle classi 16 e 35, ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità nella parte in cui era fondata sull’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI, in quanto non vi era pregiudizio del diritto al nome del ricorrente.
12
Il 27 gennaio 2012 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di annullamento.
13
Con decisione del 14 marzo 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.
14
In primo luogo, per quanto concerne la domanda di dichiarazione di nullità, nella parte in cui era fondata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha concluso per l’assenza di malafede. A tal proposito, ha osservato che la dante causa dell’interveniente, e poi la stessa interveniente, avevano «diretto l’[[OSCURATO:SOCIETA]]» dagli anni ’60 e che quest’ultima era titolare di un marchio italiano denominativo [OSCURATO:PERSONA], registrato il 9 dicembre 1971 con il numero 254410, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 32, 33 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Ha rilevato che detto marchio non era stato contestato dal ricorrente. Ha quindi considerato che chiedere la registrazione di un marchio dell’Unione europea per attività esercitate in modo pienamente legittimo da molti anni non costituiva in alcun caso un atto compiuto in malafede. Ha inoltre precisato che la sentenza del 9 dicembre 2008 della [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]] (in prosieguo: la «decisione del 2008») si basava su una motivazione esaustiva, chiara e convincente e che, sebbene detta decisione nazionale non fosse vincolante, vi faceva riferimento.
15
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità nella parte in cui era fondata sull’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI. Sotto un primo profilo, ha considerato che gli elementi di prova prodotti dal ricorrente consistevano esclusivamente in documenti in cui egli era stato indicato con il suo nome e cognome affiancati, ossia [OSCURATO:PERSONA], e che il solo cognome [OSCURATO:PERSONA] non era sufficiente ad identificare la persona a cui detti elementi facevano riferimento. Ne ha dedotto che il marchio contestato non arrecava pregiudizio al nome del ricorrente, e che quest’ultimo poteva tuttalpiù invocare la notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA]. Sotto un secondo profilo, ha ritenuto che l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI mirasse ad impedire l’usurpazione da parte di terzi di un nome noto di persona e non potesse applicarsi allorché la registrazione di un marchio fosse richiesta da una persona con il medesimo nome. Orbene, nel caso di specie, poiché la dante causa dell’interveniente era stata la legittima avente causa del sig. [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, la fattispecie descritta dall’articolo 8, paragrafo 3, del CPI non sarebbe sussistita. Sotto un terzo profilo, il ricorrente non avrebbe provato se, e in che modo, il diritto italiano disciplinasse il caso in cui due persone avessero il medesimo cognome e quello in cui il nome invocato avesse acquisito notorietà in seguito all’inizio dell’utilizzo del segno contestato nel commercio.
16
In terzo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che non si dovesse pertanto esaminare se il ricorrente avesse tollerato l’uso del marchio contestato da parte dell’interveniente o se la sua dichiarazione di nullità fosse irricevibile, nei limiti in cui la questione relativa all’asserita malafede dell’interveniente avesse autorità di cosa giudicata, in quanto risolta nella decisione del 2008.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
17
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
dichiarare nullo il marchio contestato per tutti i prodotti e i servizi per i quali era stato registrato;
—
in subordine, dichiarare nullo il marchio contestato per tutti i prodotti o i servizi diversi da servizi di «alberghi» e «prenotazione d’alberghi»;
—
in ulteriore subordine, dichiarare nullo il marchio contestato per i servizi quali i «ristoranti, caffetterie, posti pubblici di ristorazione, bar, approvvigionamento; consegna di bevande per il consumo immediato»
—
in estremo subordine, rinviare la causa all’EUIPO perché quest’ultimo proceda ad una tale dichiarazione di nullità;
—
ordinare il rimborso integrale delle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente procedimento.
18
L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
19
A sostegno del ricorso il ricorrente invoca sostanzialmente due motivi, fondati, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI, e sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento,.
20
Il Tribunale ritiene debba essere esaminato, prima di tutto, il secondo motivo.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
21
Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia erronea nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso per l’assenza di malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in sede di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
22
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti del ricorrente.
23
Occorre ricordare, innanzitutto, che il sistema del marchio dell’Unione europea riposa sul principio sancito all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per cui un diritto esclusivo è conferito al primo depositante. In forza di tale principio, un marchio può essere registrato come marchio dell’Unione europea soltanto nei limiti in cui non vi osti un marchio anteriore, che si tratti, in particolare, di un marchio dell’Unione europea, di un marchio registrato in uno Stato membro o dall’ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, di un marchio oggetto di registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro o, ancora, di un marchio oggetto di registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea. Per contro, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il solo fatto che un terzo utilizzi un marchio non registrato non osta a che un marchio identico o simile sia registrato come marchio dell’Unione europea, per prodotti o servizi identici o simili [v. sentenza dell’11 luglio 2013, SA.PAR./UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
T‑321/10
,
EU:T:2013:372
, punto
17
e giurisprudenza citata; sentenza del 28 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
T‑674/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:44
, punto
70
].
24
L’applicazione di detto principio è temperata, in particolare, dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale la nullità di un marchio dell’Unione europea deve essere dichiarata, su domanda presentata dinanzi all’EUIPO o su domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione per contraffazione, qualora il richiedente fosse in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio. Spetta al richiedente la nullità, il quale intenda basarsi su questo motivo, dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo [v. sentenza del 26 febbraio 2015, Pangyrus/UAMI – RSVP Design (COLOURBLIND),
T‑257/11
, non pubblicata,
EU:T:2015:115
, punto
63
e giurisprudenza citata].
25
La nozione di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa [sentenza del 1o febbraio 2012, Carrols/UAMI – Gambettola ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]),
T‑291/09
,
EU:T:2012:39
, punto
44
].
26
Si deve osservare che, nella sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli (
C‑529/07
,
EU:C:2009:361
), la Corte ha apportato molte precisazioni riguardo alle modalità occorrenti all’interpretazione del concetto di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
27
Secondo la Corte, ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea e, in particolare, in primo luogo, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione, in secondo luogo, l’intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno, nonché, in terzo luogo, il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione (sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli,
C‑529/07
,
EU:C:2009:361
, punto
53
).
28
Ciò premesso, dalla formulazione elaborata dalla Corte nella sentenza dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli (
C‑529/07
,
EU:C:2009:361
, punto
53
) deriva che i fattori ivi enumerati sono soltanto degli esempi tra un insieme di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di decidere sull’eventuale malafede del richiedente la registrazione di un marchio al momento del deposito della domanda (v. sentenza del 26 febbraio 2015, COLOURBLIND,
T‑257/11
, non pubblicata,
EU:T:2015:115
, punto
67
e giurisprudenza citata).
29
Occorre quindi considerare che, nell’ambito dell’analisi globale effettuata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tenere conto dell’origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito (v. sentenza del 26 febbraio 2015, COLOURBLIND,
T‑257/11
, non pubblicata,
EU:T:2015:115
, punto
68
e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA],
T‑321/10
,
EU:T:2013:372
, punto
23
).
30
È in particolare alla luce delle considerazioni che precedono che occorre verificare la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell’assenza della malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
31
Preliminarmente, va rilevato che è pacifico che la sussistenza della presunta malafede dovesse essere dimostrata al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ossia il 1
o
aprile 1996 (in prosieguo: la «data di riferimento»).
32
Il presente motivo è costituito, in sostanza, da due parti: la prima verte sul carattere succinto della motivazione della decisione impugnata relativa all’analisi della domanda di dichiarazione di nullità basata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e la seconda verte sull’erronea valutazione della commissione di ricorso quanto all’esistenza della malafede della dante causa dell’interveniente.
Sulla prima parte, vertente sul carattere succinto della motivazione della decisione impugnata relativa all’analisi della domanda di dichiarazione di nullità basata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
33
Poiché il ricorrente invoca il carattere succinto della motivazione della decisione impugnata relativa all’analisi della domanda di dichiarazione di nullità basata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si deve rilevare che, pur ammettendo un simile carattere succinto, questo non è tale da implicare l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata.
34
Infatti, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione, che discende altresì dall’articolo 296 TFUE, è stato oggetto di consolidata giurisprudenza secondo cui la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati un esercizio effettivo del loro diritto di chiedere un controllo giurisdizionale della decisione impugnata, da un lato, e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione, dall’altro lato [v. sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (LIFEDATA),
T‑318/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:96
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2011, Meica/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
T‑61/09
, non pubblicata,
EU:T:2011:733
, punto
17
e giurisprudenza ivi citata].
35
Orbene, si deve constatare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha fatto un’analisi delle circostanze del caso di specie e ha risposto agli argomenti invocati dal ricorrente.
36
Pertanto, considerando la logica commerciale della dante causa dell’interveniente, che era già titolare di un identico marchio nazionale denominativo, la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti del ricorrente secondo cui detta dante causa avrebbe cercato di arrecargli pregiudizio e a profittare della notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA].
37
Inoltre, riferendosi espressamente alla decisione del 2008, la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti del ricorrente relativi ad un’asserita volontà della dante causa dell’interveniente di approfittare della sua notorietà nonché gli argomenti relativi alle negoziazioni negli [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui simili argomenti avevano trovato risposta nella citata decisione, senza che sia stato necessario per la commissione di ricorso ripetere i motivi di detta decisione.
38
A tal proposito, contrariamente a quanto sottinteso dal ricorrente, la decisione impugnata non è viziata da alcuna contraddizione nei motivi per quanto concerne la presa in considerazione della decisione del 2008 da parte della commissione di ricorso. Infatti, salvo sapere se l’esistenza di quest’ultima decisione potesse comportare l’irricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità nella parte in cui era basata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per il motivo che essa aveva statuito, con autorità di cosa giudicata, sulla questione dell’asserita malafede della dante causa dell’interveniente, discende da consolidata giurisprudenza che, sebbene l’EUIPO non sia vincolato alle decisioni emesse dalle autorità nazionali, queste ultime decisioni, senza essere vincolanti o decisive, possono tuttavia essere prese in considerazione dall’EUIPO, quali indizi, nell’ambito della valutazione dei fatti di causa [v. sentenza del 18 marzo 2016, Karl-May-Verlag/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (WINNETOU),
T‑501/13
,
EU:T:2016:161
, punto
36
e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, non può essere contestato alla commissione di ricorso di aver fatto riferimento alla decisione del 2008 nella decisione impugnata.
39
Risulta da quanto precede che, per quanto concerne l’analisi della domanda di dichiarazione di nullità basata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la decisione impugnata è sufficientemente motivata. Pertanto, la prima parte del presente motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte, vertente sull’erronea valutazione della commissione di ricorso quanto all’esistenza della malafede della dante causa dell’interveniente
40
Il ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente concluso nel senso dell’assenza di malafede della dante causa dell’interveniente alla data di riferimento.
–
Sulla presa in considerazione dell’esistenza del marchio italiano denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] e sull’asserita intenzione della dante causa dell’interveniente di approfittare della notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA] nonché di quella del ricorrente
41
Per concludere nel senso dell’assenza di malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 alla data di riferimento, la commissione di ricorso ha indicato, al punto 32 della decisione impugnata, che la citata dante causa, e poi la stessa interveniente, avevano «diretto l’[[OSCURATO:SOCIETA]]» dagli anni ’60 e che quest’ultima era titolare del marchio italiano denominativo [OSCURATO:PERSONA], registrato il 9 dicembre 1971«nelle classi 29, 30, 32, 33 e 42», e non contestato. Ha quindi considerato che chiedere la registrazione di un marchio dell’Unione europea per attività esercitate in modo pienamente legittimo da molti anni non costituiva in alcun caso un atto compiuto in mala fede.
42
Il ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso, asserendo che l’esistenza della malafede vada dimostrata in funzione delle circostanze del caso di specie, circostanze che potrebbero rivelare la malafede del richiedente la registrazione di un marchio anche se tale registrazione presentava un nesso con un’attività esercitata legittimamente. Nel caso di specie, la dante causa dell’interveniente avrebbe avuto l’intenzione di ostacolare l’attività del ricorrente nel settore della ristorazione indipendente e di ottenere una registrazione invocabile, come del resto sarebbe avvenuto, per avviare procedimenti giurisdizionali e amministrativi nei confronti del ricorrente e della sua famiglia in relazione alle loro attività in detto settore. Avrebbe inoltre avuto l’intenzione di approfittare della notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA] nel suo settore alla data di riferimento.
43
Questo argomento del ricorrente non può essere accolto.
44
Infatti, in primo luogo, si deve constatare che, come indicato dalla commissione di ricorso, in sostanza, al punto 32 della decisione impugnata, il ricorrente non revoca in dubbio il fatto che, alla data di riferimento, la dante causa dell’interveniente fosse già titolare di un altro marchio [OSCURATO:PERSONA], ossia del marchio italiano denominativo [OSCURATO:PERSONA], depositato il 12 dicembre 1969 e registrato il 9 dicembre 1971 con il numero 254410, segnatamente, per «hotel», «ristoranti», «bar», «snack bar», e «esercizi di ristorazione» (v. punto 4 supra). Il ricorrente ha confermato in sede di udienza di non essersi opposto né alla registrazione né all’uso di detto marchio.
45
Orbene, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, il fatto di ampliare la protezione di un marchio nazionale facendolo registrare quale marchio dell’Unione europea rientra nella normale strategia commerciale di un’impresa [v., in tal senso, sentenze del 1o febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
T‑291/09
,
EU:T:2012:39
, punto
58
, e del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Fors MW (BIGAB),
T‑33/11
,
EU:T:2012:77
, punto
23
]. Pertanto, si può ritenere che la domanda di registrazione del marchio contestato s’iscrivesse nella strategia commerciale della dante causa dell’interveniente.
46
È pur vero che il ricorrente fa valere che la dante causa dell’interveniente, operante unicamente nel settore alberghiero, avrebbe agito in malafede in quanto avrebbe depositato il marchio contestato senza l’intenzione di utilizzarlo per servizi diversi da quello alberghiero, in particolare per servizi di ristorazione indipendente. Tale argomento del ricorrente deve tuttavia essere respinto. Infatti, si deve rilevare, come fa l’interveniente, che è pacifico che, alla data di riferimento, la citata dante causa offrisse servizi di ristorazione ai propri clienti dell’hotel, ma anche ad altri clienti. Pertanto, dalle circostanze del caso di specie non emerge che, alla data di riferimento, la dante causa non aveva intenzione di utilizzare il marchio contestato per servizi di ristorazione per i quali era richiesta la registrazione. Inoltre, il ricorrente non produce alcun elemento a sostegno della sua affermazione per cui la stessa dante causa avrebbe avuto quale unico scopo quello di ostacolare la sua attività nel settore della ristorazione indipendente.
47
Infine, dal fatto che la dante causa dell’interveniente abbia chiesto la registrazione per servizi della classe 42, ma anche per prodotti e servizi, rispettivamente, delle classi 16 e 35, non si può dedurre che abbia inteso perseguire un obiettivo diverso dallo sviluppo commerciale e prevedibile delle sue attività.
48
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la dante causa dell’interveniente avrebbe avuto l’intenzione di parassitare la sua notorietà, imitando le sue iniziative, e di approfittare della notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei servizi di ristorazione alla data di riferimento. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che, a partire dal 1979, detta dante causa avrebbe aperto un bar a Londra ([OSCURATO:PERSONA]), chiamato «[OSCURATO:PERSONA]», che sarebbe stata una copia, non solamente per il nome, ma anche per lo stile, dell’«[OSCURATO:PERSONA]» di Venezia (Italia), di cui il ricorrente sarebbe stato il proprietario. A tal proposito si deve rilevare che, a volerla ritenere accertata, tale apertura, datata 1979 secondo il ricorrente, è di molto anteriore alla data di riferimento. Orbene, il ricorrente non espone la ragione per cui l’esistenza di detto presunto bar a Londra consentirebbe di concludere per la malafede della citata dante causa alla data di cui trattasi, ossia circa sedici anni più tardi. Anche a voler supporre che il ricorrente intenda sostenere che la stessa dante causa avrebbe ripetutamente inteso approfittare della sua notorietà e della notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA] alimentando una confusione tra gli stessi e che la domanda di registrazione del marchio contestato avrebbe costituito, dopo la creazione del presunto bar a Londra, un nuovo esempio della volontà della dante causa di cui trattasi di approfittare della sua notorietà, e quindi un atto di malafede, tale argomento non può avere alcun impatto sull’analisi della malafede della dante causa interessata in sede di domanda di registrazione del marchio contestato, che è il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come rilevato al punto 44 supra, è pacifico che la registrazione di detto marchio è stata richiesta quando la dante causa era titolare di un marchio nazionale identico, registrato in particolare per i bar, e che a detto marchio il ricorrente non si è mai opposto.
49
Orbene, se il ricorrente si fosse opposto alla registrazione o all’uso del marchio nazionale [OSCURATO:PERSONA] e, nonostante tale opposizione, la dante causa dell’interveniente avesse nondimeno deciso di chiedere la registrazione di un segno identico quale marchio dell’Unione europea, tali fatti avrebbero eventualmente potuto portare ad interrogarsi sulla malafede della dante causa alla data di riferimento. Per contro, in assenza di opposizione al marchio italiano denominativo [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto del fatto che il marchio contestato è composto dallo stesso elemento verbale che, per di più, figurava nella denominazione di detto dante causa, non si può ammettere che l’apertura da parte di quest’ultimo di un presunto bar a Londra, denominato «[OSCURATO:PERSONA]», possa consentire di ritenere che, con il deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, la stessa dante causa abbia tenuto una condotta volta ad approfittare dell’asserita notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA] e della presunta notorietà del ricorrente.
50
Di conseguenza, l’argomento del ricorrente non consente di rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso secondo cui, in sostanza, la dante causa dell’interveniente ha voluto ampliare la protezione del suo marchio nazionale a livello dell’Unione europea, iniziativa che non può essere paragonata ad un atto di malafede alla data di riferimento.
–
Sul riferimento alla decisione del 2008
51
Al fine di concludere nel senso dell’assenza di malafede della dante causa dell’interveniente alla data di riferimento, la commissione di ricorso ha precisato, al punto 33 della decisione impugnata, che la decisione del 2008 si fondava su una motivazione esauriente, chiara e convincente e che, sebbene detta decisione nazionale non fosse vincolante, essa vi avrebbe fatto riferimento.
52
Il ricorrente contesta l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]], nella decisione del 2008, della clausola 3.1 dell’accordo del 1967, relativo all’uso del nome [OSCURATO:PERSONA] da parte della dante causa dell’interveniente successivamente al trasferimento delle azioni (v. punto 3 supra). Sostiene a tale proposito che qualunque interpretazione di detta clausola che consista nel dedurre, basandosi meramente sul termine «esclusivo» menzionato nella stessa, una cessione definitiva dei diritti sul nome [OSCURATO:PERSONA] per tutti i settori di prodotti e servizi, sarebbe in flagrante contraddizione con la clausola speciale ed espressa che conferisce a detto dante causa un diritto esclusivo sul nome strettamente limitato, rispettivamente, ad un periodo di tempo di cinque anni ed al settore alberghiero. Ritiene che la sua interpretazione di detta clausola sia confermata dal comportamento tenuto dalle parti negli anni successivi alla sottoscrizione del citato accordo. A parere del ricorrente, la citata dante causa ha pertanto agito in malafede, chiedendo la registrazione del marchio contestato, sebbene fosse perfettamente consapevole dei limiti precisi applicabili al suo diritto di uso del nome [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’accordo.
53
Preliminarmente, va ricordato che, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 38 supra, la decisione del 2008 poteva essere presa in considerazione quale indizio, nell’ambito della valutazione dei fatti di causa.
54
In primo luogo, sebbene la commissione di ricorso non si sia preoccupata di fare rinvio a parti specifiche dei motivi della decisione del 2008, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]] ha dichiarato in detta decisione che, contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente, l’accordo del 1967 era un elemento pertinente da prendere in considerazione per esaminare se la dante causa dell’interveniente avesse agito in malafede nel chiedere la registrazione del marchio contestato.
55
In secondo luogo, si deve precisare che i termini della clausola 3 dell’accordo del 1967, intitolata «Altre disposizioni», erano così redatti:
«3.1 -
Voi [sig. [OSCURATO:PERSONA]] accettate che [la dante causa dell’interveniente] e […] l’hotel [OSCURATO:PERSONA] ad Asolo [Italia] possa[no] conservare il [loro] nome attuale e che in generale possano disporre di un diritto esclusivo di utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA], anche quando voi e la vostra famiglia non avrete più interessi finanziari [in detta dante causa] e anche se voi o i vostri figli non [farete] più parte del consiglio di amministrazione [della dante causa]. Voi vi impegnate parimenti a non avviare, e a far sì che nessun membro della vostra famiglia cerchi di avviare, nei cinque anni successivi alla presente data, attività che utilizzino il nome [OSCURATO:PERSONA] o che potrebbero comunque sviare la clientela [della stessa dante causa] o dell’hotel [OSCURATO:PERSONA], a meno che noi [Stondon, Ondale and [OSCURATO:PERSONA]] non vi acconsentiamo. Inoltre, resta inteso che voi stesso e i vostri aventi causa, nonché qualsiasi persona che presenti valide ragioni a tal proposito, potrete continuare ad utilizzare il nome [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], a Torcello [Italia].
3.2 -
Da parte nostra[, ossia Stondon, Ondale and [OSCURATO:PERSONA]], ci impegniamo, nei cinque anni successivi alla data [del presente accordo], a non avviare nuove imprese che utilizzino il nome [OSCURATO:PERSONA], salvo vostro consenso.
3.3 -
Ci impegniamo a fare del nostro meglio per garantire in futuro l’eccellenza e l’alta qualità dei servizi forniti dalla [dante causa interessata] e dall’hotel [OSCURATO:PERSONA] ai rispettivi clienti».
56
Si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sono elementi che consentano di concludere che l’interpretazione della clausola 3.1 dell’accordo del 1967 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]] non rispetti le regole generalmente riconosciute per l’interpretazione del contratto, in particolare la presa in considerazione dell’intenzione delle parti contraenti (articolo 1362 del codice civile italiano), l’interpretazione complessiva delle clausole (articolo 1363 del codice civile italiano) e la conservazione del contratto (articolo 1367 del codice civile italiano).
57
Come stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]], in sostanza, nella decisione del 2008, si deve ritenere che la parte della clausola 3.1 dell’accordo del 1967 secondo cui «[la dante causa dell’interveniente] e […] l’hotel [OSCURATO:PERSONA] ad Asolo [potevano] […] disporre di un diritto esclusivo di utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA]» significasse, in combinato disposto con la clausola 3.2 dell’accordo, che tali due soggetti, in virtù dell’accordo, avevano il diritto esclusivo, rispetto ai terzi, di utilizzare detto nome, quale parte di nomi, per tutte le attività alberghiere nonché, al termine di un periodo di cinque anni a far data dalla conclusione dell’accordo (in prosieguo: il «periodo di cinque anni»), per altre attività, in particolare attività di ristorazione.
58
Infatti, si deve rilevare che alle clausole 3.1 e 3.2 dell’accordo sono state inserite due disposizioni simili, relative ai limiti posti alle attività dei due contraenti dell’accordo del 1967 e all’utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo di cinque anni. In virtù della prima disposizione, alla clausola 3.1 di detto accordo, vigeva l’obbligo, per detto periodo, del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia di non avviare attività che utilizzassero il nome [OSCURATO:PERSONA] o che potessero comunque sviare la clientela della dante causa dell’interveniente o dell’hotel [OSCURATO:PERSONA]. Tale divieto non era quindi limitato solo all’avvio di nuovi hotel, ma riguardava anche i ristoranti, in quanto essi potevano entrare in concorrenza con il ristorante appartenente ad un hotel di proprietà dell’acquirente delle azioni della dante causa che erano detenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. In virtù di tale seconda disposizione, nella clausola 3.2 dell’accordo in questione, detto acquirente aveva l’obbligo, per il periodo di cinque anni, di non avviare nuove attività che utilizzassero il nome [OSCURATO:PERSONA], come ad esempio hotel e ristoranti.
59
Per contro, discende dalle clausole 3.1 e 3.2 dell’accordo del 1967 che, al termine del periodo di cinque anni, sia l’acquirente delle azioni della dante causa dell’interveniente che erano detenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA], sia quest’ultimo e la sua famiglia potevano, in conformità alle regole di diritto applicabili in materia, creare nuove attività usando il nome [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, conformemente alle regole d’interpretazione del contratto richiamate al punti 56 supra, non vi è alcuna ragione d’interpretare la clausola 3.1 di tale accordo, relativa al sig. [OSCURATO:PERSONA] e famiglia, nel senso che essa avrebbe loro concesso, passato il periodo di cinque anni, di avviare qualsivoglia attività con il nome [OSCURATO:PERSONA], mentre il citato acquirente e la citata dante causa avrebbero avuto solamente il diritto, utilizzando il nome [OSCURATO:PERSONA], di avviare hotel e ristoranti in hotel, e non, ad esempio, bar o ristoranti fuori da hotel.
60
Inoltre, per quanto concerne l’affermazione del ricorrente secondo cui i soli obiettivi ed effetti della clausola 3.1 dell’accordo del 1967 relativo all’utilizzo dei nomi contenenti il nome [OSCURATO:PERSONA] erano quelli di consentire alla dante causa dell’interveniente di continuare ad utilizzare i nomi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] nella sua attività alberghiera, si deve constatare che, come dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]] nella decisione del 2008, una simile interpretazione non sarebbe coerente se si tiene conto del fatto che era il nome [OSCURATO:PERSONA] che la citata dante causa e l’hotel [OSCURATO:PERSONA] potevano utilizzare in modo esclusivo, e non il loro rispettivo nome completo. Inoltre, se si dovesse accogliere l’interpretazione della clausola proposta dal ricorrente, la terza parte di detta clausola, secondo cui «[il sig. [OSCURATO:PERSONA] s’]impegna[va] parimenti a non avviare, e a far sì che nessun membro della [sua] famiglia cerc[asse] di avviare, [nel periodo di] cinque anni […], attività che utilizz[assero] il nome [OSCURATO:PERSONA] o che pot[essero] comunque sviare la clientela [di detta dante causa] o dell’hotel [OSCURATO:PERSONA], a meno che [l’acquirente delle azioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]] non vi acconsenti[ssero]», sarebbe ridondante.
61
Per di più, sebbene il ricorrente sostenga che la propria interpretazione è confermata dal comportamento tenuto dalle parti negli anni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, poiché la dante causa dell’interveniente non ha avviato ristoranti con il nome [OSCURATO:PERSONA] per più di trent’anni dopo la sottoscrizione dell’accordo, si può osservare che la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]] ha sottolineato che, in più di 30 anni, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente avevano agito in maniera conforme rispetto alla sua interpretazione della clausola 3.1 dell’accordo del 1967 nei limiti in cui, fino all’apertura, nel 2000, del ristorante [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (Italia), non avevano mai aperto in Italia, o altrove in Europa, hotel o ristoranti con il nome [OSCURATO:PERSONA] o un nome che includesse il nome [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa non contestata dal ricorrente. Pertanto, in tali circostanze, non si può dedurre dal comportamento tenuto dalle parti dopo la conclusione del citato accordo la sussistenza di un elemento determinante al fine di interpretare i termini della clausola 3 di detto accordo.
62
Infine, si deve rilevare che la decisione del 2008 è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), [OSCURATO:PERSONA])] nella sua decisione del 24 febbraio 2010.
63
Risulta dalle considerazioni che precedono che l’argomento del ricorrente relativo al riferimento alla decisione del 2008 dev’essere respinto.
–
Sulla mancata presa in considerazione di una decisione del Tribunale civile di Venezia
64
Il ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione una decisione del Tribunale civile di Venezia in cui quest’ultimo sarebbe giunto a conclusioni opposte a quelle della decisione del 2008, affermando che, «in base all’accordo del 1967 […], non vi era alcun divieto a contare dalla data di scadenza del termine di [cinque] anni previsti [alla clausola] 3.1 [del citato accordo] quanto all’utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA] da parte [sua] e della [dante causa dell’interveniente]». Sostiene che tali conclusioni contraddicono quindi in modo espresso l’argomento, proposto dal ricorrente e ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]], secondo cui il diritto all’utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA] era stato definitivamente trasferito alla citata dante causa per tutte le categorie di prodotti e servizi, circostanza che comportata la legittimità della registrazione di quest’ultimo del nome [OSCURATO:PERSONA] quale marchio dell’Unione europea.
65
A tal proposito, si deve rilevare che, sebbene il ricorrente rinvii ad un numero di documento che non corrisponde ad alcun allegato alle sue memorie prodotte dinanzi al Tribunale, la decisione del Tribunale civile di Venezia del 15 luglio 2011 figura nel fascicolo amministrativo del procedimento dinanzi all’EUIPO.
66
Per quanto concerne l’estratto della decisione del Tribunale civile di Venezia del 15 luglio 2011, invocato dal ricorrente, non se ne evince, nondimeno, l’esistenza di una contraddizione con l’interpretazione dell’accordo del 1967 nella decisione del 2008. Infatti, il Tribunale civile di Venezia ha solamente ritenuto che la limitazione nell’utilizzo del nome [OSCURATO:PERSONA] da parte, segnatamente, del ricorrente fosse stata tolta dopo il periodo di cinque anni. Orbene, nella decisione del 2008 non è stato indicato che tale limite persistesse oltre detto periodo di tempo, e discende dal ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]] che, scaduto tale periodo, tanto la dante causa dell’interveniente, e quindi quest’ultima, quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] e famiglia, e pertanto il ricorrente, disponevano del diritto di utilizzare il nome [OSCURATO:PERSONA], in base alle regole di diritto applicabili in materia (v. punto da 57 a 60 supra). Pertanto, l’argomento del ricorrente deve essere respinto.
–
Sull’esistenza di negoziazioni negli [OSCURATO:PERSONA] nel 1996
67
Il ricorrente invoca l’esistenza di negoziazioni negli [OSCURATO:PERSONA] tra la dante causa dell’interveniente e sé stesso, che erano in corso alla data di riferimento e che sarebbero sfociati, qualche mese più tardi, nel 1997, nella sottoscrizione di una transazione. A tal proposito, nessuno degli argomenti proposti dal ricorrente precisa in che misura dette negoziazioni negli [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto incidere sul comportamento della dante causa e contribuirebbero a dimostrare la malafede della stessa alla data di riferimento.
68
Vero è che il ricorrente fa valere, in sostanza, che, all’esito delle negoziazioni in questione, sarebbe stata confermata la limitazione al settore alberghiero del diritto della dante causa dell’interveniente di utilizzare il nome [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA], circostanza che avrebbe spinto quest’ultima a depositare, nell’Unione, la domanda di registrazione del marchio contestato per servizi diversi da quello alberghiero. Tuttavia, si deve constatare che l’argomento del ricorrente è contraddittorio a tale proposito, in quanto sostiene che la limitazione esistesse già nell’Unione per le attività della sua dante causa (v. punto 52 supra). Pertanto, anche a voler ritenere che una simile eventuale limitazione negli [OSCURATO:PERSONA] fosse conosciuta dalla dante causa in questione alla data di riferimento, poiché tali negoziazioni si sono concluse il 4 aprile 1997, ossia circa un anno dopo la data di riferimento, tale limitazione non avrebbe potuto incidere sulla decisione della dante causa di registrare il marchio contestato nell’Unione. Se, per contro, detta limitazione non fosse esistita per le attività della dante causa nell’Unione, in quanto l’accordo del 1967 non l’avrebbe prevista, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, allora dette negoziazioni negli [OSCURATO:PERSONA] a maggior ragione non avrebbero potuto influenzare la decisione della dante causa di cui trattasi di registrare il marchio contestato. L’argomento del ricorrente deve essere conseguentemente respinto.
–
[OSCURATO:PERSONA]
69
Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che la commissione di ricorso ha correttamente in sostanza concluso, al punto 32 della decisione impugnata, nel senso dell’assenza di malafede della dante causa dell’interveniente alla data di riferimento. La seconda parte del terzo motivo deve, pertanto, essere respinta.
70
Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI
71
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata è erronea nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso che all’interveniente non può essere vietato l’uso del nome [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI.
72
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti del ricorrente.
73
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo su domanda presentata all’EUIPO se il suo utilizzo può essere vietato in virtù di un diritto al nome secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.
74
L’articolo 8, paragrafo 3, del CPI recita:
«Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi […]: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi».
75
Nel caso di specie, al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha escluso l’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 3, del CPI sostanzialmente per la ragione che la persona del ricorrente non era sufficientemente determinata e che, pertanto, il marchio contestato non pregiudicava il suo nome. A tal proposito, al punto 26 della citata decisione, ha osservato che il ricorrente non invocava il nome [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente il cognome [OSCURATO:PERSONA], mentre il marchio contestato era costituito da detto cognome e non conteneva alcun elemento che consentisse di ritenere che designasse la persona del ricorrente. Secondo la commissione di ricorso, il ricorrente, tuttalpiù, avrebbe potuto invocare la notorietà del proprio nome costituito da nome e cognome, ossia [OSCURATO:PERSONA], di cui avrebbe verosimilmente avuto il diritto di impedire la registrazione.
76
Inoltre, al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI dovesse necessariamente essere interpretato nel senso che ostava a qualunque uso non autorizzato del nome di un’altra persona, in quanto subordinava espressamente la registrazione di un marchio italiano all’espressione di un consenso. Secondo la commissione di ricorso, tale disposizione mirava ad impedire l’usurpazione da parte di terzi di un nome noto di persona e non poteva applicarsi allorché la registrazione di un marchio fosse stata richiesta dalla persona portatrice del nome in questione. Nel caso di specie, poiché la dante causa dell’interveniente era stata l’avente causa legittima del sig. [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, essa ne aveva dedotto che la fattispecie descritta dall’articolo 8, paragrafo 3, del CPI non sarebbe sussistita.
77
Infine, al punto 29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sottolineato che il ricorrente non aveva dimostrato se, e in che modo, il diritto italiano disciplinasse il caso in cui due persone avessero il medesimo cognome, potendo entrambe essere note in settori di attività, economici o sociali, identici o diversi. Orbene, secondo la giurisprudenza, spetterebbe a colui che propone una domanda di dichiarazione di nullità illustrare le disposizioni nazionali e gli elementi di dottrina applicabili in materia. Nel caso di specie, sarebbe pacifico che la dante causa dell’interveniente aveva cominciato ad utilizzare il segno [OSCURATO:PERSONA] quale marchio che designa un hotel prima della data a partire dalla quale il ricorrente potrebbe sostenere di aver acquisito una notorietà grazie alle proprie attività. Pertanto, esso avrebbe anche dovuto dimostrare in che modo il diritto italiano disciplinasse il caso in cui il nome avesse acquisito notorietà in seguito all’inizio dell’utilizzo del segno contestato nel commercio. La commissione di ricorso ha precisato a tal proposito, al punto 30 della citata decisione, che l’interveniente utilizzava e poteva continuare ad utilizzare detto segno in virtù dell’accordo del 1967, a cui le parti avevano ampiamente fatto riferimento e che l’autorizzava ad utilizzare il «termine “cipriani”» per designare i propri servizi.
78
Preliminarmente, come precisato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, è pacifico che, nel caso di specie, in virtù dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio contestato può essere dichiarato nullo qualora il suo uso possa essere vietato in virtù del diritto italiano al nome protetto dall’articolo 8, paragrafo 3, del CPI. Inoltre, non è contestato che l’esistenza di tale diritto al nome vada esaminata alla data di riferimento.
79
In primo luogo, il ricorrente sostiene che, contrariamente alla valutazione della commissione di ricorso (punti da 23 a 27 della decisione impugnata), è erroneo e contrario al diritto italiano ritenere che l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI protegga un nome solamente nella sua funzione di identificazione di una persona, poiché ciò implicherebbe che tale disposizione sarebbe violata solo quando l’atto di un terzo fosse tale da «far dubitare circa l’identità» di una persona. Secondo il ricorrente, tale disposizione mira esclusivamente a proteggere il valore commerciale del nome e a riservare il suo sfruttamento al titolare del nome.
80
Tale affermazione del ricorrente dev’essere respinta, in quanto basata su una lettura erronea della decisione impugnata.
81
Infatti, l’affermazione della commissione di ricorso, al punto 27 della decisione impugnata, secondo cui «[p]oiché il diritto al nome ha come unico obiettivo l’identificazione della persona designata dal nome in questione, un pregiudizio è possibile solo se l’asserito pregiudizio sia tale da generare un dubbio circa l’identità di una persona (fisica o giuridica)», formulata in modo di certo poco felice, dev’essere letta nel suo contesto.
82
Innanzitutto, al punto 23 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha osservato che, essendo la domanda di dichiarazione di nullità fondata esclusivamente su di un nome di persona, il ricorrente doveva limitarsi a rivendicare la protezione avverso qualsivoglia pregiudizio arrecato al nome [OSCURATO:PERSONA] in quanto nome di persona, circostanza questa non contestata dal ricorrente. Al punto 24 della citata decisione, la commissione di ricorso ha ritenuto che la registrazione del marchio contestato non arrecasse pregiudizio al nome del ricorrente.
83
Inoltre, in aggiunta alle considerazioni rilevate ai punti 26 e 28 della decisione impugnata, richiamate rispettivamente ai punti 75 e 76 supra, la commissione di ricorso ha precisato, al punto 29 della citata decisione, che il ricorrente avrebbe dovuto provare in che modo il diritto italiano disciplinasse il caso in cui il nome avesse acquisito notorietà in seguito all’inizio dell’utilizzo del segno contestato nel commercio.
84
Infine, al punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che «l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI [mirava] a proteggere i nomi di persone note contro registrazioni arbitrarie a condizione che detti nomi identifichino senza alcuna ambiguità le persone in questione».
85
Discende dall’insieme delle considerazioni della commissione di ricorso che essa ha esaminato, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del CPI, la questione della registrazione di un marchio in relazione all’eventuale pregiudizio arrecato ad un nome noto. Inoltre, dal suo ragionamento discende in modo sufficientemente chiaro che essa ha fatto riferimento alla protezione contro l’usurpazione commerciale di un nome di persona, e non alla protezione contro l’usurpazione dell’identità anagrafica di una persona.
86
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha a torto ritenuto, da un lato, in base all’articolo 8, paragrafo 3, del CPI, che egli non potesse invocare la notorietà del cognome [OSCURATO:PERSONA], ma solo quella del suo nome e cognome affiancati e, dall’altro lato, che detto cognome non facesse riferimento alla sua persona.
87
Sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, a causa della sua erronea interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del CPI, ha dedotto che il ricorrente era identificato dalla combinazione di nome e cognome, poiché era tale combinazione a costituire il suo nome, mentre il cognome [OSCURATO:PERSONA] non era sufficiente ad identificarlo (punti da 24 a 27 della decisione impugnata). Orbene, secondo il ricorrente, è giustificato, e persino necessario, proteggere detto cognome, in quanto ad esso sarebbe indissolubilmente legata una notorietà.
88
Nel caso di specie, è pacifico che, secondo l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI, la registrazione del segno in quanto marchio nazionale italiano dev’essere respinta se il nome di cui si chiede la registrazione è un nome di persona nota in Italia e se il titolare di detto nome non ha acconsentito alla registrazione di detto marchio.
89
É parimenti pacifico che, nel caso di specie, poiché il marchio contestato è il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], esso può essere dichiarato nullo, in virtù delle disposizioni richiamate al punto 78 supra, se arreca pregiudizio al nome [OSCURATO:PERSONA]. Infine, non è contestato che detto nome possa essere un nome di persona e che esso sia noto in Italia.
90
Inoltre, si deve ricordare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la commissione di ricorso non ha interpretato in modo erroneo l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI (v. punti da 79 a 85 supra).
91
Infine, si deve rilevare che la commissione di ricorso ha cercato di dimostrare se il marchio contestato consistesse nella registrazione di un nome noto invocabile dal ricorrente. Ne ha dedotto che il ricorrente doveva dimostrare che la notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA], usato singolarmente, tenuto conto del marchio contestato, costituito solamente da tale nome, era legato alla sua persona. Si deve rilevare che il ricorrente aveva peraltro fatto valere, nei motivi relativi alla sua domanda di dichiarazione di nullità, che la notorietà di detto nome era strettamente legata alla sua persona. Ha inoltre sostenuto, nelle memorie dinanzi al Tribunale e, in sostanza, in sede di udienza, che «l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 3, del CPI [era] più nello specifico quello di “garantire al titolare il diritto esclusivo di sfruttare commercialmente la celebrità di taluni nomi e quindi la loro capacità evocativa, che diviene una capacità di vendita sul mercato”». Pertanto, per poter invocare la protezione del diritto al nome prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, del CPI e opporsi all’utilizzo della notorietà di detto nome e del relativo valore commerciale, come correttamente considerato dalla commissione di ricorso, in sostanza, ai punti 24, 26 e 31 della decisione impugnata, il ricorrente poteva invocare la notorietà di detto nome solo a condizione che, utilizzato da solo, detto nome evocasse necessariamente la sua persona.
92
Vero è che in sede di udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, il ricorrente ha sostenuto che, essendo [OSCURATO:PERSONA] un nome noto in quanto nome di una famiglia, l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI doveva essere interpretato nel senso che qualsiasi membro della sua famiglia che portasse detto cognome poteva opporsi alla registrazione e all’uso di un marchio contenente il nome [OSCURATO:PERSONA], invocando la notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA]. Ha tuttavia in seguito osservato che solo suo padre e lui stesso potevano agire su tale base invocando la notorietà del cognome in questione, in quanto da essi creata. Oltre al fatto che tale argomento è poco chiaro, si deve rilevare che il ricorrente non ha prodotto elementi tali da supportare una simile interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del CPI. Pertanto, in assenza della presentazione da parte del ricorrente di simili elementi, quando ad esso incombe l’onere di presentare all’EUIPO gli elementi che dimostrino il tenore della normativa nazionale di cui egli chiede l’applicazione, per poter vietare l’uso del marchio contestato (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
50
), detta interpretazione non può essere accolta.
93
Sotto un secondo profilo, il ricorrente ritiene di aver prodotto numerose prove del fatto che, utilizzato da solo, il cognome [OSCURATO:PERSONA] è «comunemente in sé associato» alla sua persona. A sostegno di tale argomento invoca più in particolare 60 documenti che lo concernerebbero e nei cui titoli sarebbe citato solo il cognome [OSCURATO:PERSONA].
94
A fronte dell’esame di tali 60 documenti, costituiti, ad eccezione di uno solo di essi, da articoli di giornale e di riviste, vero è che va constatato che il cognome [OSCURATO:PERSONA] compariva da solo nei titoli di tali documenti. Tuttavia, come fatto valere dall’EUIPO e dall’interveniente, il ricorrente è nominato, in detti articoli, attraverso il suo nome e cognome, nel corpo dell’articolo, e in particolare all’inizio dello stesso, o addirittura in calce all’articolo, nonché, in 38 di tali documenti, a margine o sotto la fotografia del ricorrente.
95
La menzione del solo cognome [OSCURATO:PERSONA] nel titolo di un articolo non può essere considerato come un indice del fatto che, utilizzato da solo, detto cognome sia «comunemente in sé associato» al ricorrente, come quest’ultimo sostiene. Infatti, come sostenuto dall’EUIPO, si deve osservare che una simile menzione può essere dovuta ad una prassi costante nei mezzi di comunicazione ed essere segnatamente giustificata da esigenze di impaginazione dell’articolo. Inoltre, l’inserimento di una fotografia del ricorrente in un articolo o la presenza, nel corpo dell’articolo, della menzione del suo nome e cognome affiancati diminuisce l’impatto della menzione del solo cognome [OSCURATO:PERSONA] nel titolo dell’articolo stesso.
96
Si deve poi considerare che, poiché nove dei citati 60 documenti sono costituiti da articoli firmati dallo stesso ricorrente, essi non consentono di provare, in tali circostanze, per il mero fatto che sia fatta menzione del solo cognome [OSCURATO:PERSONA] nel titolo di detti articoli, che, utilizzato da solo, detto cognome richiami necessariamente il ricorrente.
97
Peraltro, l’unico tra tali 60 documenti citati più in particolare dal ricorrente, in cui il prenome dello stesso non è menzionato, è un biglietto d’invito per un ricevimento. Orbene, anche a voler ritenere dimostrato il fatto che, su tale biglietto, il cognome [OSCURATO:PERSONA] sia quello del ricorrente, detto documento, non datato, non consente di provare, per di più da solo, che la notorietà di detto cognome sia necessariamente legata alla persona del ricorrente.
98
Di conseguenza, come sostenuto dalla commissione di ricorso, in sostanza, correttamente, al punto 24 della decisione impugnata, i documenti individuati dal ricorrente come i più atti a dimostrare che, utilizzato da solo, il cognome del ricorrente evocherebbe necessariamente la persona dello stesso, non consentono di provare un tale nesso. Orbene, tale constatazione è tanto più importante nel caso di specie, in cui il nome [OSCURATO:PERSONA], se del caso accompagnato in particolare da un prenome o da un altro elemento, potrebbe eventualmente evocare altre persone o enti diversi dal ricorrente.
99
Quindi, come il ricorrente fa peraltro valere, il nome [OSCURATO:PERSONA] è il cognome di diversi membri della propria famiglia. Come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, in sostanza, al punto 26 della decisione impugnata, detto nome può quindi eventualmente designare il sig. [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, cofondatore della dante causa dell’interveniente. Inoltre, si deve rilevare che, tra i documenti prodotti e citati dal ricorrente, tra i quali figura solamente detto nome nel titolo dell’articolo (v. punto 93 supra), due di essi nominano diversi membri della famiglia del ricorrente, mentre altri due, che menzionano «i C[ipriani]», rinviano parimenti a diversi membri della famiglia del ricorrente. In tali documenti compaiono anche, nel corpo dell’articolo, i prenomi delle persone interessate.
100
Tenuto poi conto delle circostanze del caso di specie richiamate ai punti 1, 3 e 4 supra, il nome [OSCURATO:PERSONA] può anche richiamare la dante causa dell’interveniente, che ha depositato domanda di registrazione del marchio contestato, nonché ora l’interveniente, o addirittura il marchio italiano denominativo [OSCURATO:PERSONA]. L’utilizzo di detto nome da parte della dante causa e poi dalla stessa interveniente era d’altronde noto al ricorrente da lunga data, poiché la dante causa aveva ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del nome in seguito all’accordo del 1967, concluso con il padre del ricorrente, in sede di vendita delle azioni della stessa dante causa che egli deteneva (v. punto 3 supra), senza che rilevino le attività coperte da tale autorizzazione.
101
Risulta dalle considerazioni che precedono che, alla data di riferimento, il nome [OSCURATO:PERSONA] poteva eventualmente designare, in particolare, membri di una famiglia, tra cui il ricorrente, se il nome fosse stato accompagnato da un prenome, così come poteva anche designare la dante causa dell’interveniente e, attualmente, l’interveniente, se il nome fosse stato accompagnato, segnatamente, dal termine «hotel», o ancora l’hotel [OSCURATO:PERSONA]. Poteva, inoltre, rinviare al marchio italiano denominativo [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 4 supra).
102
A tal proposito, va precisato che, nell’ambito del presente ricorso, non spetta al Tribunale dichiarare né l’esistenza dell’asserita notorietà di ciascuna delle parti o degli enti menzionati al punto 101 supra, che possono essere designati con il nome [OSCURATO:PERSONA], né, se del caso, la data in cui tale notorietà sarebbe stata acquisita.
103
In tali circostanze, il fatto che, alla data di riferimento, il ricorrente non potesse, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del CPI, invocare la notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA] senza che esso fosse accompagnato dal suo prenome implica che tale disposizione non poteva essere invocata per opporsi alla validità del marchio contestato.
104
Infine, si deve osservare che, come giustamente precisato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, la presente causa dev’essere distinta da quella che ha dato origine alla sentenza del 14 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Edwin ([OSCURATO:PERSONA]) (
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
), confermata a seguito di impugnazione con la sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
). In tale causa, era pacifico che il nome [OSCURATO:PERSONA] evocasse necessariamente la persona dello stilista italiano [OSCURATO:PERSONA], il cui nome era noto in Italia, e il marchio controverso che era stato registrato era precisamente il marchio dell’Unione europea [OSCURATO:PERSONA], con evidente riferimento allo stilista in questione, ricorrente in detta causa.
105
In terzo luogo, per quanto concerne le affermazioni del ricorrente con cui contesta le considerazioni della commissione di ricorso ai punti 28 e 29 della decisione impugnata, occorre respingerle. Infatti, sotto un primo profilo, l’argomento del ricorrente riposa sulla sua propria interpretazione dell’accordo del 1967, che è già stata respinta (v. punti da 52 a 62 e da 64 a 66). In tale contesto, poiché il ricorrente afferma parimenti, in sostanza, che la dante causa dell’interveniente e la stessa interveniente non hanno mai utilizzato il nome [OSCURATO:PERSONA] per servizi diversi da quelli alberghieri, si deve ricordare che la dante causa dell’interveniente ha ottenuto la registrazione del marchio italiano denominativo [OSCURATO:PERSONA], in particolare in relazione a servizi diversi da quello alberghiero e di cui il ricorrente non ha mai contestato la registrazione né l’utilizzo (v. punti 4 e 44 supra). Sotto un secondo profilo, il ricorrente non contesta di non aver prodotto elementi che provino le modalità di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del CPI quando colui che chiede la registrazione del marchio in questione e la parte che invoca l’applicazione di detta disposizione portino il medesimo cognome.
106
Discende dall’insieme delle considerazioni che precedono che, nelle circostanze del caso di specie, come ritenuto dalla commissione di ricorso, in sostanza, al punto 24 della decisione impugnata, il marchio contestato non può arrecare pregiudizio, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del CPI, al diritto al nome [OSCURATO:PERSONA], come invocato dal ricorrente.
107
Di conseguenza, si deve respingere il presente motivo in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nel suo complesso, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni del ricorrente nonché sulle eccezioni preliminari formulate dall’interveniente relative all’irricevibilità parziale della domanda di dichiarazione di nullità, come constatata dalla divisione di annullamento.
Sulle spese
108
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla [OSCURATO:SOCIETA].
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 giugno 2017.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
In diritto
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
Sulla prima parte, vertente sul carattere succinto della motivazione della decisione impugnata relativa all’analisi della domanda di dichiarazione di nullità basata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
Sulla seconda parte, vertente sull’erronea valutazione della commissione di ricorso quanto all’esistenza della malafede della dante causa dell’interveniente
– Sulla presa in considerazione dell’esistenza del marchio italiano denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] e sull’asserita intenzione della dante causa dell’interveniente di approfittare della notorietà del nome [OSCURATO:PERSONA] nonché di quella del ricorrente
– Sul riferimento alla decisione del 2008
– Sulla mancata presa in considerazione di una decisione del Tribunale civile di Venezia
– Sull’esistenza di negoziazioni negli [OSCURATO:PERSONA] nel 1996
– [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del CPI
Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.