Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24572/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica, è manifestamente infondato, avendo reso la Corte d'appello una motivazione immune da vizi al riguardo e in particolare avendo osservato in maniera corretta che la recidiva qualificata è sottratta al giudizio di comparazione con alle circostanze attenuanti generiche, riguardando il richiamato intervento della Corte Costituzionale la diversa questione relativa alla comparazione fra la recidiva qualificata e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica, è manifestamente infondato, avendo reso la Corte d'appello una motivazione immune da vizi al riguardo e in particolare avendo osservato in maniera corretta che la recidiva qualificata è sottratta al giudizio di comparazione con alle circostanze attenuanti generiche, riguardando il richiamato intervento della Corte Costituzionale la diversa questione relativa alla comparazione fra la recidiva qualificata e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24572/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris