CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 16988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROBERTOSAGRIPANTI per procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellaprocuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 1032/2023 della CORTE D’APPELLO DIudita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del12/5/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNIBATTISTA NARDECCHIANumero registro generale 17328/2023Nu2m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ammessa alconcordato preventivo con decreto del 12/1/2011, ha convenutoin giudizio, innanzi al tribunale di Pisa, la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio diVolterra s.p.a., chiedendo la condanna della convenuta allarestituzione di tutti gli importi che la stessa aveva incameratonel periodo successivo alla presentazione da parte dell’attrice, indata 23/12/2010, della domanda di ammissione alla proceduraconcorsuale.1.2. Il tribunale, con sentenza dell’8/5/2019, ha accoltola domanda ed ha, quindi, condannato la banca convenuta alpagamento della somma di €. 127,914,42, oltre interessi dalladomanda al saldo.1.3. Il tribunale ha, in sostanza, ritenuto che: - la bancaaveva illegittimamente trattenuto le somme che i clienti dellaNovasaiga avevano versato dopo la presentazione delladomanda di concordato preventivo; - la banca e la [OSCURATO:SOCIETA],in effetti, avevano concluso un mandato all’incasso con patto dicompensazione e non poteva, dunque, operare, in relazione aipagamenti effettuati dai clienti della [OSCURATO:SOCIETA] dopo la domandadi ammissione al concordato preventivo, la compensazioneprevista dall’art. 56 l.fall.; - il contratto concluso inter partes nonpoteva, del resto, qualificarsi in termini di cessione del credito,che comunque sarebbe inopponibile “al concordato in assenzadella prova certa della avvenuta notifica ai debitori ceduti aisensi del combinato disposto degli artt. 169 e 45 L.F. e 2914 n.2 c.c.”.1.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoappello avverso tale sentenza.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistitoall’appello, chiedendone il rigetto.1.6. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, haaccolto l’appello.Ric. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/2023Nu3m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/20261.7. La corte, in particolare, ha, intanto, rilevato che: -risulta pacifico fra le parti e comunque non contestato“l’avvenuta pattuizione di un mandato all’incasso correlato dipatto di compensazione” con il quale la banca era stataautorizzata a “incassare le somme risultanti a … credito (dellacliente) verso la clientela e rappresentate dagli effetti cambiari,dalle ricevute bancarie, dalle lettere di accreditamento o da altriappunti … con richiesta di accredito salvo buon fine …”, conl’espresso riconoscimento del “diritto di compensare ocomunque incamerare le somme così incassate asoddisfacimento” dei suoi “eventuali crediti nei … confronti” dellacliente.1.8. La corte, quindi, dopo aver evidenziato che laquestione su cui verte la causa attiene alla “legittimitàdell’incameramento da parte della banca delle somme riscossepresso terzi in un momento successivo all’ammissione dellasocietà correntista al concordato preventivo” e che il puntocontroverso del giudizio attiene all’individuazione del “momentogenetico del diritto della banca di trattenere le somme” in quantosoltanto nel caso in cui il fatto sia collocabile cronologicamenteprima dell’ammissione al concordato preventivol’incameramento delle somme da parte della banca convenutapuò considerarsi legittima; ha, in sostanza, ritenuto che: - nelcaso in cui le parti abbiano concluso un “contratto dianticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente conpatto di compensazione”, e cioè prevedendo il diritto della bancadi introitare le somme ricosse in forza del mandato conferitole,la banca ha il “diritto di compensare il proprio credito verso ilcorrentista conseguente all’anticipo su fattura con il debito versoil medesimo correntista di accreditare sul conto il pagamento delterzo anche se tale pagamento interviene in un momento in cuivi sia stata già richiesta della società correntista di accedere allaRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/2023Nu4m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026procedura concorsuale”; - in tal caso, infatti, “ciò che rivestecarattere decisivo … non è il momento in cui ha luogo lariscossione dei crediti, ma il collegamento funzionale esistentetra i diversi aspetti del regolamento negoziale concordato tra leparti, la cui interdipendenza, consentendo alla banca dicontinuare a riscuotere dai terzi i crediti anticipati, nonostantel’ammissione del debitore al concordato preventivo, ed adetrarne l’importo da quello dovuto per il rimborsodell’anticipazione, comporta l’inoperatività del principio dicristallizzazione dei crediti”; - se, dunque, la banca puòriscuotere dai terzi i crediti anticipati, nonostante l’ammissionedel debitore al concordato preventivo, la stessa ha anche “ildiritto di detrarre gli importi riscossi da quello dovuto per ilrimborso dell’anticipazione attesa la complessa unicità delrapporto”; - “la circostanza che gli addebiti e gli accreditiderivanti dalle operazioni compiute in esecuzione dell’accordocomplessivamente raggiunto siano destinati ad essere regolatiin conto corrente consente d’altronde di escludere laconfigurabilità della fattispecie in esame come compensazione insenso proprio”, regolata in via generale dall’art. 1241 c.c. ed inmateria fallimentare dall’art. 56 l.fall., la quale presupponel’autonomia dei rapporti da cui derivano le reciproche ragioni dicredito; - nel caso di specie, invece, si tratta di partitecontrapposte inerenti ad un unico complesso rapporto negoziale,la cui elisione fino alla concorrenza dei rispettivi importi ha luogosulla base di un mero accertamento contabile di dare ed avere,con la conseguente inapplicabilità della disciplina tipica,sostanziale e processuale, della compensazione; - lariconducibilità di tale fenomeno al programma negozialeunitariamente convenuto dalle parti in epoca anteriore allapresentazione della domanda di concordato consente, pertanto,di escludere che la produzione dell’effetto estintivo possa trovareRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/2023Nu5m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026ostacolo nel vincolo di destinazione gravante sul patrimonio deldebitore ai sensi dell’art. 168 l.fall., non precludendoquest’ultimo neppure la compensazione in senso proprio,allorché, come nella specie, la vicenda estintiva, purverificandosi in pendenza del predetto vincolo, sia ricollegabilead un fatto genetico anteriore alla sua costituzione; - nel caso inesame, del resto, il mandato all’incasso rientra in un più ampio“collegamento negoziale fra il contratto di anticipazione e ilmandato all’incasso con pactum de compensando, entrambiconclusi il 6.9.2007”; - ne consegue, in definitiva, la legittimitàdelle somme introitate da [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Volterra aseguito dell’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] al concordato preventivoe dunque il rigetto della domanda attorea.2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ammessa alconcordato preventivo, con ricorso notificato (lunedì)17/7/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dellasentenza.2.2. La banca ha resistito con controricorso del20/9/2023.2.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 16/4/2026,ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 56, 72 e 169 l.fall.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto che la compensazione fra crediti puòavvenire anche in caso di apertura della procedura concorsualeladdove il fatto genetico dell’obbligazione risulti anteriore allapresentazione della domanda di concordato sul rilievo che ilfatto genetico dev’essere individuato non nel momento dellariscossione del credito ma in quello in cui è stato stipulato ilpatto di compensazione, omettendo, tuttavia, di considerareRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/2023Nu6m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026che: - in caso di ammissione del debitore al concordatopreventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantatinei confronti dei creditori postula, ai sensi degli artt. 56 e 169l.fall., che i rispettivi crediti siano preesistenti all’apertura dellaprocedura concorsuale; - tale compensazione, pertanto, nonpuò operare nell’ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad unabanca un mandato all’incasso di un proprio credito e la bancaabbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti daessa vantati; - il mandato all’incasso, infatti, a differenza dellacessione di credito, non determina il trasferimento del credito infavore del mandatario ma solo l’obbligo di quest’ultimo direstituire al mandante la somma riscossa; - tale obbligo nonsorge al momento del conferimento del mandato ma soltantoall’atto della riscossione del credito, con la conseguenza che,ove quest’ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione delladomanda di ammissione al concordato preventivo, nonsussistono i presupposti per la compensazione; - la banca, indifetto di una cessione opponibile, non è, dunque, legittimata atrattenere il pagamento del terzo e ad imputarlo alle proprieragioni nei confronti del cliente nel frattempo “entrato inprocedura concorsuale”, vertendosi in ipotesi di operatività dellimite di cui all’art. 56 l.fall.; - se il credito della banca derivantedall’anticipazione concessa è antecedente alla presentazionedella domanda concordataria, il corrispondente debito avente adoggetto la restituzione di quanto ricevuto in pagamento dalterzo, pur inquadrandosi nel rapporto contrattualeprecedentemente instaurato, trova il suo fatto genetico proprionel pagamento incassato; - in caso di mandato all’incassoaccompagnato dal pactum de compensando, l’estinzione delleobbligazioni contrapposte si verifica, in realtà, solo dopo che,con l’incasso della somma da parte della mandataria, è sorto ildiritto della mandante alla percezione della somma stessa; - nelRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/2023Nu7m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026caso in esame, pacificamente, tale incasso è avvenuto solo dopoche la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato la domanda diconcordato, per cui l’invocata compensazione non potevaoperare.3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 56, 161, 168 e169 l.fall. e degli artt. 1241,1243 e 1246 c.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello haritenuto che il debito della banca, essendo derivato dal mandatoall’incasso, fosse anteriore all’apertura della proceduraconcorsuale e, quindi, suscettibile di compensazione con ilcredito della stessa banca nei confronti della correntista, senza,tuttavia, considerare che: - i due crediti non sono compensabili,in quanto non omogenei, dal momento che quello della bancaaveva natura concorsuale, essendo sorto prima dell’apertura delconcordato, mentre quello della società era sorto in epocasuccessiva, per effetto dei pagamenti eseguiti dai terzi debitori;- la banca, pertanto, non può ritenere l’incasso invocando lacompensazione tra il credito derivante dall’anticipazione ed ildebito restitutorio conseguente all’incasso, in quanto il primoviene ad esistenza prima dell’apertura della procedura diconcordato mentre il secondo dopo, laddove la compensazioneprevista dall’art. 56 l.fall., applicabile anche al concordatopreventivo, può operare solo quando entrambi i crediti sianovenuti ad esistenza prima dell’apertura della proceduraconcorsuale, anche se divengano esigibili dopo; - la banca, delresto, non può ritenere l’incasso neppure invocando il pactumde compensando eventualmente previsto dal contratto di contocorrente o di apertura di credito o di sconto bancario o dianticipazione sbf; - la regolazione dell’incasso sul conto correntenon si traduce, infatti, in una compensazione in senso tecnico,ma in una operazione contabile di riduzione del saldo passivo; -Ric. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/2023Nu8m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026il pactum de compensando, inoltre, non può operare in caso diapertura della procedura concorsuale a fronte della prevalenzadel principio di cristallizzazione dei crediti e del divieto dicompensazione ricavabile dall’art. 56 l.fall., applicabile anchealla compensazione volontaria; - in definitiva, in caso dimandato all’incasso conferito dal cliente alla banca, primadell’apertura di una procedura concorsuale, nell’ambito di unrapporto di conto corrente o di apertura di credito o di scontobancario o di “anticipazione sbf”, qualora l’incasso avvengadopo l’apertura della procedura concorsuale, deve escludersiche la banca abbia il diritto di ritenere il pagamento.3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 45, 56, 161, 168e 169 l.fall. e degli artt. 1241, 1243, 1246 e 1372 c.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello non ha ritenuto che il patto di compensazione avrebbedovuto essere considerato inopponibile al liquidatore, in quantoestraneo al rapporto tra la banca e la società debitrice, senza,per contro, considerare che: - l’art. 45 l.fall. mira a proteggerei creditori, evitando che gli stessi restino penalizzati da atti lesividella garanzia patrimoniale; - il patrimonio del debitore sitrasforma in un patrimonio segregato, specificamente destinatoalla soddisfazione dei creditori concorsuali e, quindi, sottrattoad azioni esecutive e cautelari, nonché insensibile ad attidispositivi compiuti in assenza della prescritta autorizzazione; -il patrimonio dell’impresa, specie se si tratta di concordato concessione dei beni, è affidato alla gestione del liquidatore, il qualeriveste la posizione di terzo rispetto alla banca ed alla societàdebitrice, con la conseguente inopponibilità del patto dicompensazione.3.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.Ric. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/2023Nu9m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/20263.5. La corte d’appello, infatti, dopo aver rilevato, infatto, “l’avvenuta pattuizione” tra la banca e la società attrice“di un mandato all’incasso correlato di patto di compensazione”con il quale la banca era stata autorizzata a “incassare le sommerisultanti a … credito (della cliente) verso la clientela erappresentate dagli effetti cambiari, dalle ricevute bancarie,dalle lettere di accreditamento o da altri appunti … con richiestadi accredito salvo buon fine …”, con l’espresso riconoscimentodel “diritto di compensare o comunque incamerare le sommecosì incassate a soddisfacimento” dei suoi “eventuali crediti nei… confronti” della cliente, ha, in sostanza, ritenuto, in diritto,che: - nel caso in cui le parti abbiano concluso un “contratto dianticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente conpatto di compensazione”, e cioè prevedendo il diritto della bancadi introitare le somme riscosse in forza del mandato conferitole,la banca ha il “diritto di compensare il proprio credito verso ilcorrentista conseguente all’anticipo su fattura con il debitoverso il medesimo correntista di accreditare sul conto ilpagamento del terzo anche se tale pagamento interviene in unmomento in cui vi sia stata già richiesta della società correntistadi accedere alla procedura concorsuale”; - in tal caso, infatti,“ciò che riveste carattere decisivo … non è il momento in cui haluogo la riscossione dei crediti, ma il collegamento funzionaleesistente tra i diversi aspetti del regolamento negozialeconcordato tra le parti, la cui interdipendenza, consentendo allabanca di continuare a riscuotere dai terzi i crediti anticipati,nonostante l’ammissione del debitore al concordato preventivo,ed a detrarne l’importo da quello dovuto per il rimborsodell’anticipazione, comporta l’inoperatività del principio dicristallizzazione dei crediti”; - se, dunque, la banca puòriscuotere dai terzi i crediti anticipati, nonostante l’ammissionedel debitore al concordato preventivo, la stessa ha anche “ilRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg0is tro generale 17328/2023Numero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026diritto di detrarre gli importi riscossi da quello dovuto per ilrimborso dell’anticipazione attesa la complessa unicità delrapporto”; - del resto, “la circostanza che gli addebiti e gliaccrediti derivanti dalle operazioni compiute in esecuzionedell’accordo complessivamente raggiunto siano destinati adessere regolati in conto corrente consente … di escludere laconfigurabilità della fattispecie in esame come compensazionein senso proprio”, regolata in via generale dall’art. 1241 c.c. edin materia fallimentare dall’art. 56 l.fall., la quale presupponel’autonomia dei rapporti da cui derivano le reciproche ragioni dicredito, trattandosi, piuttosto, di partite contrapposte inerentiad un unico complesso rapporto negoziale, la cui elisione finoalla concorrenza dei rispettivi importi ha luogo sulla base di unmero accertamento contabile di dare ed avere, con laconseguente inapplicabilità della disciplina tipica, sostanziale eprocessuale, della compensazione.3.6. Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato inquesta sede quanto agli accertamenti in fatto che necostituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, corrette.3.7. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo diaffermare che: - in caso di anticipazione da parte della banca alcliente dell’importo relativo ad un credito (dallo stesso vantatonei confronti di un terzo), cui segua l’incasso diretto sulla basedi un mandato in rem propriam (come ha assunto la stessaricorrente), la facoltà di compensazione del debito della bancadi rimessione della somma ricevuta dal terzo con il propriocredito da anticipazione presuppone la conclusione (che la corted’appello ha, in fatto, accertato) di un previo “patto dicompensazione” fra le parti al momento della erogazione dellaanticipazione stessa, con facoltà per la banca di incamerare larelativa somma una volta che la stessa sia stata ricevuta amezzo di bonifico da parte del debitore (cfr. Cass. n. 8752 delRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg1is tro generale 17328/2023Numero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/20262011); - in tal caso, difatti, la banca ha diritto a “compensare”il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscossecon il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente adoperazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla, percontro, rilevando che tale credito sia anteriore alla ammissionedel correntista alla procedura concorsuale del concordatopreventivo ed il correlativo debito, invece, sia posteriore adessa; - in siffatta ipotesi, dunque, non può ritenersi operante ilprincipio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenzache né il correntista né gli organi concorsuali hanno diritto a chela banca (anziché porle in compensazione con il proprio credito)riversi in loro favore le somme riscosse (cfr. Cass. n. 7194 del1997; Cass. n. 2539 del 1998; Cass. n. 17999 del 2011; Cass.n. 8752 del 2011; Cass. n. 24046 del 2015; Cass. n. 825 del2015; Cass. n. 3336 del 2016; Cass. n. 10091 del 2019, inmotiv.; Cass. n. 15825 del 2024).3.8. È vero che, come ha osservato la ricorrente, bisognadistinguere l’ipotesi in cui, a fronte dell’anticipazione degliimporti delle fatture (o delle ricevute o dei titoli di credito)presentati dal debitore, le parti abbiano concordato la cessionedei crediti da quest’ultimo vantati nei confronti dei terzi, el’ipotesi in cui sia stato, invece, previsto soltanto il conferimentodi un mandato all’incasso in favore della banca.3.9. Nel primo caso, infatti, la banca acquistaimmediatamente la titolarità dei crediti, alla cui riscossioneprocede in proprio, sicché l’incameramento del relativo importonon costituisce il risultato di una compensazione ma laconseguenza dell’avvenuto trasferimento del diritto, verificatosifin dal compimento dell’operazione.3.10. Nel secondo caso, invece, non si verifica alcuntrasferimento e la banca procede alla riscossione per conto deldebitore (anche se nell’interesse proprio, svolgendo il mandatoRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg2is tro generale 17328/2023Numero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026una funzione di garanzia), il cui diritto alla restituzione nonsorge al momento del conferimento del mandato ma soltantoall’atto della riscossione, con la conseguenza che, ovequest’ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione delladomanda di ammissione al concordato preventivo, nonsussistono i presupposti per la compensazione (Cass. n. 6870del 1994; Cass. n. 15225 del 2007): a meno che (com’èaccaduto, appunto, nel caso in esame) le parti non abbianoprecedentemente stipulato un apposito patto in tal senso, chederoga al principio di cristallizzazione dei crediti,indipendentemente dal fatto che il credito della banca verso ilmandante ed il correlativo debito (a rimettere al cliente quantoriscosso) siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispettoall’ammissione di quest’ultimo alla procedura concorsuale (cfr.Cass. n. 8752 del 2011; Cass. n. 17999 del 2011; Cass. n. 3336del 2016; Cass. n. 15825 del 2024).3.11. Nel conto corrente bancario, infatti, ove ilcorrentista e la banca abbiano pattuito l’anticipazione su creditiper ricevute con clausola di compensazione, l’incasso da partedella banca, anche nell’interesse del cliente, del danaroincorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisceadempimento di un’obbligazione già sorta e determina la solaesigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente,con la conseguenza, che, in caso di apertura di una proceduraconcorsuale nei confronti di quest’ultimo, come il concordatopreventivo o il fallimento, tra le operazioni di anticipazione didanaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e lariscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarieavvenute in epoca successiva, sussistono i presupposti richiestidall’art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia dellaclausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori,giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parteRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/20231Nu3m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026del debitore o del curatore del relativo fallimento) dopo la stessadichiarazione di fallimento del correntista (cfr. Cass. n. 42008del 2021).3.12. In tale ipotesi, la deroga al principio dellacristallizzazione del credito dev’essere rinvenuta (come giàevidenziato da questa Corte nelle sentenze nn. 11523/2020 e11524/2020, rese all’esito dell’udienza pubblica del 20/2/2020)in due ordini di ragioni: - in primo luogo, l’ammissione ad unaprocedura concorsuale minore, come il concordato preventivo,non determina lo scioglimento del rapporto di conto correntebancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti, cheproseguono nella loro sua interezza, con estensione quindi atutte le clausole pattizie che li regolano, ivi compresa quella conle quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di“incamerare le somme riscosse”; - in secondo luogo, ilcollegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto dianticipazione ed il mandato all’incasso con patto dicompensazione (discendente dal rilievo che, attenendo il pattoalla regolamentazione delle modalità di satisfazione del creditodella banca, in sua carenza, l’operazione non sarebbe stata maiposta in essere, così rivelando la causa concreta di tuttal’operazione), induce a ritenere che i rispettivi debiti e creditidelle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso,rapporto negoziale e che, di conseguenza, è configurabile lafattispecie della c.d. compensazione impropria (e non, quindi, lacompensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 ss. c.c.,disciplinata nella procedura fallimentare dall’art. 56 l.fall, chepresuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono icontrapposti crediti delle parti).3.13. Nella compensazione impropria, infatti, lavalutazione delle reciproche pretese delle parti comportasoltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere,Ric. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg4is tro generale 17328/2023Numero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrareostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in sensotecnico giuridico (cfr. Cass. n. 30220 del 2019; Cass. n. 4825del 2019; Cass. n. 26365 del 2024).3.14. Ne consegue che, ove i rispettivi debiti e crediti delleparti derivino ad un unico rapporto negoziale (come accade nelcaso della linea di credito c.d. autoliquidante, in cui la fonte dirimborso dell’erogazione finanziaria della banca èpredeterminata, ed è stata pattuita sin dall’inizio dalle parti lacanalizzazione del pagamento del terzo a favore dell’istituto dicredito), non trova applicazione l’art. 56 l.fall., il quale (come lenorme sulla compensazione disciplinata dal codice civile)delle parti vengono a coesistenza.3.15. L’elisione automatica dei rispettivi crediti fino allareciproca concorrenza è, in tal caso, la conseguenza di un meroaccertamento contabile di dare e avere di poste attive e passiveche, per effetto del patto di compensazione, vengono annotatenel medesimo conto corrente.3.16. Il collegamento funzionale tra il contratto dianticipazione ed il mandato all’incasso con patto dicompensazione previsto all’interno del contratto di contocorrente, comporta, in definitiva, che, in tale ipotesi, i rispettividebiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapportonegoziale, con la conseguenza che trova applicazione non lacompensazione in senso stretto prevista dagli artt. 1241 c.c. e56 l.fall. (la quale presuppone l’autonomia dei rapporti cui siriferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza: cfr. Cass. 28232 del 2023; Cass. n.11524 del 2020) ma la cd. “compensazione impropria”,Ric. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg5is tro generale 17328/2023Numero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/2026ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, conelisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza, che il giudice può, d’altra parte, svolgere senzanecessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale(Cass. n. 27219 del 2025; Cass. n. 28232 del 2023).3.17. Viceversa, nel caso in cui il mandato all’incasso dellabanca fosse espletato in difetto del patto di compensazionestipulato a monte, verrebbe meno, evidentemente, ilcollegamento negoziale sopra evidenziato e la conseguenteunicità del rapporto negoziale, con la conseguente applicabilitàdelle norme sulla compensazione in senso stretto e, in materiafallimentare, dell’art. 56 l.fall., che non consente lacompensazione tra i crediti reciproci se non entrambipreesistenti all’apertura della procedura di concordatopreventivo (vedi sul punto la fattispecie esaminata da Cass. n.22277 del 2017).3.18. Dev’essere, in definitiva, il principio per cui, in casodi linee di credito c.d. “autoliquidanti” nel concordatopreventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionaletra il contratto di anticipazione ed il mandato all’incasso conpatto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle partitraggono origine da un unico rapporto negoziale, conconseguente applicabilità della c.d. “compensazione impropria”(ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, conelisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza) inapplicabilità, per converso, della compensazionein senso stretto di cui all’art. 1241 c.c. e, dunque, dell’art. 56l.fall., che al pari di essa presuppone l’autonomia dei rapporticui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza (Cass. n. 28232 del 2023).Ric. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 17328/20231Nu6m ero sezionale 2093/2026Numero di raccolta generale 16988/2026Data pubblicazione 30/05/20263.19. Nel caso in esame, l’esistenza del patto con cui èstato attribuito alla banca il diritto di incamerare le sommeriscosse all’esito della esecuzione del mandato all’incasso e,dunque, l’operatività della c.d. compensazione impropria,consentono alla banca, come ha correttamente affermato lacorte d’appello, di trattenersi legittimamente le somme riscossedopo l’apertura del concordato preventivo.4. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a suavolta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misuradel 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2023 n. 17328 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026