CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9276/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1982/06/14, depositata il 7 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1982/06/14 del 07 / 10 /201 4 , la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito HS ) avverso la sentenza n. 114/10/13della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativaall’anno d’imposta 2008; 2. avverso la menzionata sentenza, l’Ag enzia delle entrate (di seguito AE)proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3. HS resisteva con controricorsoe depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia; 2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al termine di legge e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio exart. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso i