CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena negava la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per essere stato colto dagli agenti di polizia giudiziaria in flagranza del delitto di cui all'art. 73 comma 1-bis d.P.R. 309/1990, in quanto deteneva gr 5,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e gr 94,4 di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi rinvenuto presso la sua abitazione. [OSCURATO:PERSONA] respingeva inoltre la richiesta di applicazione di misura cautelare. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Siena propone ricorso avverso il diniego della convalida dell'arresto, con un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione. In particolare, premette che, al momento dell'udienza di convalida, la natura stupefacente di entrambe le sostanze e la loro specifica qualità risultavano confermate dagli accertamenti rapidi (c.d. narco -test) ma non erano stati ancora completati gli accertamenti chimici finalizzati alla quantificazione di principio attivo e conseguente individuazione del numero di dosi ricavabili dai quantitativi detenuti. Di conseguenza, ritiene che il giudice non abbia considerato che se, all'esito di tali indagini, le sostanze si fossero confermate di elevata purezza, sarebbe stato possibile ricavarne diverse decine di dosi di cocaina e diverse centinaia di dosi di hashish. La qualificazione del fatto come lieve, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, è dunque frettolosa e semplicistica, perché suscettibile di smentita e non fondata su informazioni suscettibili di confortarla. Al contrario, ritiene illogico sostenere che il fatto che l'arrestato fosse disoccupato non sia sufficiente ad escludere che lo stupefacente fosse stato da lui acquistato per uso personale, tanto più che, in sede di interrogatorio, Zgargar ha negato di fare uso di cocaina ed ha dichiarato di fumare solo erba. Ancora, sarebbero state trascurate le risultanze della perquisizione effettuata presso l'abitazione dell'arrestato, dove sono stati rinvenuti ritagli circolari ricavati da buste di plastica, peraltro somiglianti a quelli in cui era stata riposta la cocaina rinvenuta in possesso di Zgargar. Per contro, nessuna rilevanza avrebbe dovuto avere la giovane età dell'imputato e la sua incensuratezza, così come non avrebbe potuto attribuirsi valenza positiva alla condotta tenuta dall'imputato al momento dell'arresto, considerato che questi ha cercato in modo evidentemente pretestuoso di impedire l'accesso degli agenti al suo cellulare e ha fornito spiegazioni inverosimili per giustificare il possesso delle sostanze stupefacenti. Né erano stati svolti approfondimenti (pedinamenti, attività di osservazione ecc.) suscettibili di fondare l'ipotesi che il fatto fosse di lieve entità. In definitiva, premesso che il controllo del giudice della convalida in ordine ai presupposti di legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria deve mantenersi nei limiti della ragionevolezza, in considerazione del quantitativo di droghe trovato in possesso dell'indagato e delle circostanze di fatto in cui era avvenuto l'arresto, l'arresto in oggetto non avrebbe potuto né dovuto essere considerato irragionevole. Il giudice per le indagini preliminari, decidendo di non convalidarlo, avrebbe dunque violato l'art. 391, connma 4, cod. proc. pen., facendo prevalere sulle puntuali argonnentazioni del verbale di arresto, valutazioni meta-giuridiche, supportate da formule di stile. 3. Il Pubblico Ministero ha tramesso altresì una memoria con gli esiti delle attività di indagine della Procura della Repubblica di Siena in cui, insistendo per l'accoglimento del ricorso, deduce ulteriori elementi volti a dimostrare che la droga non poteva essere destinata a consumo personale. Tra le altre cose, rileva che la quantità di principio attivo contenuto nell'hashish era del 37,02%o, consentendo di ricavare circa 1.352 dosi da 25 mg cadauna. La cocaina era pura all'81,09% e avrebbe consentito di ricavare 26,4 dosi da 25 mg. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato e va accolto. 2. Il giudice ha basato il rifiuto della convalida sul convincimento che non ricorressero gli elementi previsti dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. In particolare, il fatto non sarebbe stato grave, posto che, nell'impossibilità di attribuire rilievo al solo dato ponderale della droga, non emergevano elementi da cui desumere la destinazione della sostanza allo spaccio. L'arrestato non era stato infatti colto nell'atto di cedere la sostanza; non era contornato da altri individui; aveva il panetto di hashish ben visibile in uscita dalla tasca della giacca; non aveva con sé denaro (che potesse far pensare ad una precedente attività di spaccio). Inoltre il soggetto, di età giovanissima, non avrebbe potuto essere ritenuto pericoloso. Egli era incensurato ed aveva a suo carico solo precedenti segnalazioni amministrative per uso personale di sostanza stupefacente; non aveva tenuto un contegno oppositivo al momento dell'arresto. Né avrebbe potuto essere valorizzata la mancata comunicazione dei codici di sblocco del telefono rinvenuto sulla sua persona, avendo Zgargar dichiarato ai Carabinieri che il telefono non era suo e, dunque, avendo dato una spiegazione "prima" di essere arrestato e rispetto alla quale, comunque, non sono indicati fatti idonei a smentire quando affermato nell'immediatezza.Tali elementi inoltre avrebbero dovuto deporre nel senso di una diversa qualificazione giuridica del fatto, configurandosi, nel caso di specie, l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 3. La validità delle surriferite considerazioni esposte nel provvedimento impugnato deve essere valutata in funzione della verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria. Per giurisprudenza di questa Corte, infatti, in sede di convalida dell'arresto, il giudice non può sostituire la sua valutazione a quella della polizia giudiziaria, ma deve limitarsi ad un controllo di ragionevolezza, da attuare con riguardo alle circostanze presenti al momento dell'arresto. In particolare, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, connma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230; Sez. 6, n. 5048 del 27/11/2012, dep. 2013, Crimaldi, Rv. 254240). 4. Nel caso di specie, il giudice del rinvio si è spinto oltre una mera valutazione di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria secondo i criteri appena richiamati, sostituendo ex post la sua valutazione del fatto all'apprezzamento della polizia giudiziaria stessa, la quale aveva desunto l'esistenza dei presupposti per l'arresto in flagranza da elementi quali: il significativo quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa specie detenute, le risposte poco plausibili di Zgargar alle domande e alle richieste degli agenti, la presenza, presso la sua abitazione, di bustine simili a quelle rinvenute in suo possesso e verosimilmente destinate al confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti. Si tratta di elementi che valevano a dar conto della configurabilità di un reato in corso di esecuzione, suscettibile di ulteriori sviluppi, e dunque tale da legittimare le valutazioni al riguardo formulate dalla polizia giudiziaria, sia che fosse stato ravvisabile un caso di arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990, sia che fosse stato ravvisabile un caso di arresto facoltativo in presenza di un'ipotesi di lieve entità, in presenza di un quadro fattuale tale da giustificare l'arresto medesimo. 5. Per tale ragione, l'ordinanza di non convalida va annullata. L'annullamento, su ricorso del Pubblico Ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va, peraltro, disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Cosman, Rv. 266566; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, dichia