Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 31933/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 591 comma 1 n. 1 let. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 comma 1 let. a), c) e d) cod. proc. pen., lamentando l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità per aspecificità dell'appello, con il quale invocava un più favorevole giudizio di valenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, poiché tale richiesta era stata sorretta da argomentazioni puntuali e mirate; ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché riproduttivo di doglianza già adeguatamente valutata dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che in tema di circostante attenuati generiche la sentenza di appello ha correttamente osservato che il giudice di primo grado aveva esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, non avversate con le doglianze aspecifiche contenute nell'atto di appello; ricordato che le argomentazioni dei giudici di merito costituiscono la ragione, ma segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia - il giudizio di comparazione tra circostanze - che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la «perduranza della determinazione criminosa, l'eclatante gravità dell'azione criminosa ideata - lancio di bombe contro un fabbricato dove abitavano esponenti di un clan avversario, infine elevata capacità a delinquere dimostrata dal ruolo di primo piano da lui svolto»; rilevato altresì che il giudice di appello non ha trascurato di prendere in considerazione gli elementi allegati dalla difesa, ma li ha correttamente ritenuti identicamente riproduttivi di argomenti già esaminati dal giudice di prima cura, senza confutare la motivazione con cui questi ha ritenuto di bilanciare in termini di equivalenza le circostanze eterogenee; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 591 comma 1 n. 1 let. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 comma 1 let. a), c) e d) cod. proc. pen., lamentando l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità per aspecificità dell'appello, con il quale invocava un più favorevole giudizio di valenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, poiché tale richiesta era stata sorretta da argomentazioni puntuali e mirate; ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché riproduttivo di doglianza già adeguatamente valutata dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che in tema di circostante attenuati generiche la sentenza di appello ha correttamente osservato che il giudice di primo grado aveva esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, non avversate con le doglianze aspecifiche contenute nell'atto di appello; ricordato che le argomentazioni dei giudici di merito costituiscono la ragione, ma segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia - il giudizio di comparazione tra circostanze - che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la «perduranza della determinazione criminosa, l'eclatante gravità dell'azione criminosa ideata - lancio di bombe contro un fabbricato dove abitavano esponenti di un clan avversario, infine elevata capacità a delinquere dimostrata dal ruolo di primo piano da lui svolto»; rilevato altresì che il giudice di appello non ha trascurato di prendere in considerazione gli elementi allegati dalla difesa, ma li ha correttamente ritenuti identicamente riproduttivi di argomenti già esaminati dal giudice di prima cura, senza confutare la motivazione con cui questi ha ritenuto di bilanciare in termini di equivalenza le circostanze eterogenee; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 31933/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris