CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile SOC. [OSCURATO:PERSONA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha depositato note conclusive e nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2020, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato continuato di cui all'art. 474 cod. pen. con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Il Tribunale, pur ritenendo provata la contraffazione dei beni introdotti nel territorio italiano (circa 27.000 scarpe con marchi contraffatti "Converse"), ha assolto l'imputato per mancanza di prova certa della consapevolezza della non autenticità delle scarpe dallo stesso acquistate da una società avente sede in Spagna, pur provenendo la merce materialmente dalla Grecia. Il Tribunale aveva disposto la confisca dei beni contraffatti e l'imputato aveva proposto appello anche con riferimento a tale confisca; misura confermata dalla Corte territoriale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è denunziata violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie contestata. In particolare, è lamentata la carenza del requisito dell'introduzione nel territorio italiano della merce contraffatta, poiché i prodotti dovevano essere trasportati dalla Grecia alla Spagna per via marittima. Inoltre, la Corte d'Appello ha ignorato quanto dedotto con l'atto d'appellc in merito alla mancanza del fine di lucro richiesto dalla norma incriminatrice, posto che i beni si trovavano sul territorio italiano a solo titolo di "transito", essendo destinati ad essere trasportati in Spagna, come risulta dalla documentazione acquisita. Difetta l'elemento soggettivo, poiché l'imputato non aveva alcuna volontà né di introdurre la merce né di procedere alla vendita della merce nel territorio italiano. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge processuale in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento del Giudice monocratico. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale, rigettando il motivo d'appello con il quale si sosteneva la mancanza delle indicazioni in merito all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove, ha affermato che, nel corso dell'udienza del 7 marzo 2016, la difesa aveva prestato il consenso limitatamente all'utilizzo dalle dichiarazione del teste Bayer, nulla eccependo in merito all'attività preliminare all'escussione degli altri testi quando il Tribunale, con formula onnicomprensiva, aveva disposto la rinnovazione dibattimentale. 2.3. Con il terzo motivo è denunziata violazione di legge processuale in riferimento a quanto devoluto al giudice d'appello, che ha omesso di motivare in merito alle doglianze sollevate con l'atto d'impugnazione. La sentenza impugnata risulta carente non soltanto in ordine alla prova della contraffazione ma anche riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Pigozzi e Bayer, caratterizzate da numerose discrepanze e contraddizioni. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti. 3.1. Si contesta la valutazione delle prove in ordine al reato di contraffazione del marchio, ribadendo che non potessero esse valorizzate le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati invece di operazioni tipicamente peritali sebbene legati da rapporto di dipendenza con la parte offesa (la società Converse). Dopo aver riportato il contenuto delle dichiarazioni di tali soggetti, assumendo che, comunque, sulla base delle stesse non è stata accertata la contraffazione, il deducente evidenzia che la Corte d'appello nulla ha detto sulla dettagliatissima perizia di parte prodotta fin dall'inizio dalla difesa del Lllams e neppure sulle altre prove introdotte dalla difesa. Né è stata accolta la richiesta di perizia al fine di stabilire l'autenticità delle calzature. 3.2. Sono state svolte ulteriori argomentazioni sul rapporto tra la fattispecie incriminatrice, la prova del fatto costitutivo e la regola di cui all'art. 53:3 cod.proc.pen. Fermo tutto quanto già rilevato nel ricorso introduttivo, la difesa si è soffermata sulla mancanza di un requisito strutturale specifico (o, comunque, sul mancato rispetto dello standard probatorio necessario per acclararlo), e cioè la contraffazione/alterazione dei marchi e/o segni distintivi dei prodotti industriali che (accidentalmente) hanno transitato sul suolo italiano. La prova circa un elemento costitutivo del delitto è stata fornita sulla base di una relazione riepilogativa di valutazioni avvenuta guardando delle fotografie; fotografie scattate ed inviate a soggetti non terzi e, per quanto risulta dagli atti di causa, non qualificati. 3.3. Il difensore ha contestato la confisca dei beni tenuto conto dell'esito assolutorio del processo. Si ribadisce che il punto di partenza per affrontare il tema è l'assoluzione dell'imputato con formula "perché il fatto non costituisce reato" e, tuttavia, secondo il deducente, manca una prova solida circa la contraffazione dei prodotti commercializzati. 3.4. Il difensore denunzia violazione di legge afferente alla impossibilità di applicare la previsione punitiva dell'art. 474 cod. pen. a beni che si trovano in mero transito sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La difesa sostiene (si veda anche par. 4 dei motivi aggiunti) che non è configurabile nella specie il reato di cui all'art. 474 comma 1 cod. pen. difettando il requisito (elemento oggettivo) dell'introduzione nel territorio italiano della merc:e contraffatta, poiché le scarpe dovevano essere trasportate dalla Grecia direttamente in Spagna per via marittima. Era stato il "trasportatore" a decidere autonomamente di effettuare uno scalo ad Ancona, per proseguire il viaggio sino in Spagna via terra. Inoltre, la Corte d'appello avrebbe ignorato quanto dedotto con l'atto di impugnazione in merito alla mancanza del fine di lucro richiesto dalla norma incriminatrice.2.2. Il primo comma dell'art. 474 cod. pen. prevede che è punito, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, "chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati". Il tenore della norma non lascia dubbi sulla necessità che ricorrano sia il requisito della "introduzione" nel territorio nazionale e che quello della "finalità di lucro". Questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare che il reato di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui il mezzo che trasporta i prodotti falsamente contrassegnati superi i confini nazionali (si veda Sez. 5, n. 53198 del 11/10/2018, Rv. 274591, che ha ritenuto momento di consumazione del reato quello in cui il velivolo che trasportava la merce aveva fatto ingresso nello spazio aereo italiano, assumendo quindi l'irrilevanza del superamento o meno della barriera doganale dell'aeroporto, trattandosi di evento successivo alla consumazione della fattispecie). Applicando gli stessi principi, questa Corte ha affermato che integra il reato previsto dall'art. 474 cod. pen. la presentazione alla dogana di prodotti con segni falsi, trattandosi di atto che costituisce già introduzione del bene nel territorio italiano (Sez. 2, n. 40382 del 12/06/2015, Rv. 264558). E, in un caso analogo a quello di specie, si è affermato, che integra il reato previsto dall'art.474 cod.pen. l'introduzione di prodotti con segni falsi nelle acque territoriali italiane, anche se non risulti superata la barriera doganale, purché la scoperta e il conseguente sequestro di detti prodotti siano avvenuti nel corso degli appositi controlli (Sez. 2, n. 27951 del 12/07/2011, Rv. 250893, in un caso di merce in transito nel porto di Napoli e non ancora accettata dal destinatario; in senso conforme Sez. 5, n. 7064 del 29/01/2009 -dep. 18/02/2009- Rv. 243235). Dunque, del tutto irrilevante nel caso in esame deve ritenersi la circostanza che la merce contraffatta fosse solo "in transito" nel territorio italiano, perché destinata ad essere trasportata in Spagna; l'elemento oggettivo del reato si è realizzato nel momento in cui la nave che trasportava la merce è entrata nelle acque territoriali. Che il transito nel porto di Ancona fosse stato deciso autonomamente dal "trasportatore" è circostanza di fatto neutra e, comunque, non rispondente alla ricostruzione operata dai giudici di merito (si veda, in particolare, la sentenza di primo grado, pagg. 4-5), i quali, peraltro, hanno evidenziato che i prodotti contraffatti sono stati rinvenuti in seguito a due distinti accertamenti (avvenuti nelle date del 2 aprile 2017 e 5 aprile 2010), conseguenti al controllo di due diversi autoarticolati (di proprietà di due ditte olandesi) sbarcati da motonavi provenienti dalla Grecia e diretti a Alicante, in Spagna. 2.2. Irrilevante è anche la circostanza che la merce non fosse destinata ad essere commercializzata nel territorio italiano. Va premesso che l'art. 474 cod. pen. è stato novellato dalla legge 23 luglio 2009 n. 99, che, pur conservando il profilo oggettivo della fattispecie previgente, ha sdoppiato l'incriminazione in due autonome figure di reato, di cui la prima - collocata nel primo comma e rilevante nel caso in esame - ha ad oggetto la sola condotta di introduzione nel territorio dello Stato di merce contraffatta, mentre la seconda - prevista nel secondo comma del medesimo articolo - contempla le stesse condotte già in precedenza incriminate e, cioè, quelle di detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti recanti marchi contraffatti. Orbene, nella fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 474 cod. pen. è previsto che la condotta di introduzione della merce contraffatta nel territorio italiano sia posta in essere "al fine di trarne profitto"; requisito, però, che prescinde dalla circostanza che i beni contraffatti siano destinati alla commercializzazione in Italia; infatti, come si è detto, il reato si consuma con l'introduzione del prodotto contraffatto nel territorio nazionale, rimanendo irrilevante che esso non sia stato ancora commercializzato. Insomma, indubbiamente la locuzione "al fine di trarre profitto" opera anche sul piano soggettivo (e non soltanto sul piano oggettivo), per cui deve ritenersi che il dolo specifico qualifichi la condotta di introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti con marchio contraffatto, rispondendo all'esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela (si veda, con riferimento alla fattispecie di cui al secondo comma, Sez. 5, n. 18641 del 17/02/2017 Rv. 269921); del tutto irrilevante, però, deve ritenersi la circostanza che il fine di profitto sia destinato a realizzarsi in Italia o, come nella specie, in altro territorio. Va detto, inoltre, che nella specie i giudici di merito hanno assolto l'imputato, ai sensi dell'art.530 comma 2 cod. proc. pen., ritenendo che non sia emersa prova sufficiente a provare che l'imputato fosse consapevole della circostanza di aver acquistato, per commercializzali, prodotti contraffatti, tanto che la questione della sussistenza del requisito del "fine di profitto" non risulta essere stata dedotta con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Così come risulta dal verbale di udienza del 7 marzo 2016 (cui il collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), il giudice monocratico, subentrato ad altro giudice, dopo aver preso atto del consenso della difesa all'utilizzazione delle dichiarazioni rese da un solo teste, ha con ordinanza disposto la rinnovazione del dibattimento in relazione a tutte le altre prove già acquisite, fissando il calendario per l'esame dei testi dell'accusa e della difesa. Con tale provvedimento il giudice ha correttamente proceduto sulla richiesta delle parti, pur non rinnovando formalmente l'ordinanza di ammissione delle prove richieste dalle parti. Come chiarito dalle Sezioni Unite Bajrami (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019; e già incidentalmente da Sezioni Unite n. 2 del 15/01/1999, [OSCURATO:PERSONA]. 212395), la disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. «Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate» (così, in motivazione, Sezioni Unite Bajrami). Pertanto, nel caso in esame non v'era affatto la necessità che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, rinnovasse espressamente l'ordinanza ammissiva delle prove richieste dalle parti, perché hanno conservato efficacia i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati o modificati. 4. Infondato è il quarto motivo di ricorso. Sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello v'è motivazione sufficiente, non manifestamente illogica ed esente da vizi di travisamento in ordine alla valutazione della prova relativa alla contraffazione con marchio Converse della merce transitata nel territorio italiano. Le deduzioni difensive, invece, si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello fa rinvio rispondendo alle doglianze difensive (pag. 4 della sentenza di appello), sono illustrate in maniera compiuta e correttamente argomentata le risultanze istruttorie in base alle quali è stata accertata la contraffazione, previa valutazione anche della consulenza tecnica di parte (pag. 6 della sentenza di primo grado). Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei testi "tecnici", va qui ribadito l'incontroverso principio di diritto secondo il quale il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma 3 cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (ex multis, Sez. 2 n. 4128 del 09/10/2019 -deo. 31/01/2020- Rv. 278086; in senso conforme: n. 38221 del 2008 rv. 241312 - 01; n. 29891 del 2015 rv. 264444 - 01; n. 1247 del 1999 rv. 212408 - 01; n. 44363 del 2010 rv. 249184 - 01; n. 42634 del 2004 rv. 230330 - 01). Né il ricorrente, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può dolersi della mancata effettuazione di accertamenti peritali, in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017 Rv. 27093).5. Sono precluse le doglianze in ordine alla statuizione di conferma della confisca proposte solo con i motivi aggiunti. Va infatti ribadito che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censu-e non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (tra le tante, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Rv. 254301). Le doglianze, peraltro, sono anche manifestamente infondate, giacché è obbligatoria la confisca di prodotti contraffatti di cui è vietata la commercializzazione. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non va disposta, invece, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile, che possono essere compensate. Infatti, il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita è inerente ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale; proprio in considerazione di ciò, il regime adottato dal legislatore in via ordinaria, con il primo comma 541 cod. proc. pen., è fondato sul criterio di soccombenza, in analogia con quanto disposto all'art. 91 cod. proc. civ.. Tale analogia si estende, peraltro, anche alla possibilità di disporre la compensazione parziale o totale delle spese, quando ricorrano giusti motivi (si veda ultima parte del citato art. 541, comma 1), così come, d'altro canto, previsto nel rito civile dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. Nel caso di specie, la parte civile, in sede di precisazione delle conclusioni come riportate in epigrafe, si è limitata a chiedere la condanna dell'imputato alle spese in conseguenza della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto, peraltro, avverso pronunzia di conferma di una sentenza assolutoria di primo grado per insufficienza di prova sull'elemento soggettivo. Sussistono, pertanto, giusti motivi per non statuire sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese, da ritenersi compensate. P.Q.M. Riget