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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 35701/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25827-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.25827/2017 Cron.

Rep.

Ud.26/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 716/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2017 R.G.N. 615/2016; udita la relazione dellacausa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.6.2017, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di contributi omessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], assunta con contratto di collaborazione a progetto in assenza di un progetto ritenuto valido; che avverso tale pronuncia lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sulle rimanenti eccezioni rimaste assorbite in primo grado e ritualmente riproposte in appello, concernenti il difetto di motivazione dell’avviso di addebito e il difetto di liquidità del credito; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari di merito svolte nella comparsa di costituzione in appello e concernenti l’acquiescenza dell’INPS alla pronuncia di primo grado, a suo dire desumibile dall’avvenuto pagamento delle spese legali liquidate dal primo giudice, e comunque l’inammissibilità del gravame avversario per difetto di specificità dei motivi; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere la Corte territoriale invertito l’onere della prova circa la sussistenza della subordinazione e non avere comunque valutato le emergenze istruttorie acquisite in primo grado, che deponevano univocamente per la sua insussistenza; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo e comunque travisamento della prova ex art. 115-116 c.p.c., nonché conseguente violazione degli artt. 61 e 69, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito omesso l’esame del contenuto del progetto allegato al contratto e averne comunque travisato la portata, ignorando in particolare l’art. 1, che individuava le fasi, il programma e gli obiettivi del progetto nonché i miglioramenti che la professionalità della lavoratrice avrebbe dovuto apportare all'organizzazione dello studio; che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 115, comma 2°, c.p.c., per non avere la Corte territoriale posto a base della decisione il fatto notorio costituito dalla progressiva esternalizzazione di talune attività proprie delle segreterie degli studi legali (accesso alla cancelleria, estrazione delle copie dei verbali delle udienze e dei provvedimenti giudiziari, ecc.); che,con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della legge n. 92/2012 per avere la Corte di merito recepito la giurisprudenza formatasi nell’imperio della nuova formulazione delle disposizioni concernenti il contratto a progetto; che, con il settimo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 2697 c.c. e, in subordine, dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato l’avviso di addebito anche relativamente all’importo dei contributi dovuti e delle sanzioni, nonostante che il quantum avesse formato oggetto di apposita contestazione sia in prime cure che in appello; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che la deduzione in questa sede di legittimità di un error in procedendo, che legittima l'esercizio da parte di questa Corte del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi in relazione ai principi di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse ai fini della censura (così da ult.

Cass. n. 3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili, per modo che la mancata indicazione del luogo del processo in cui l’atto è rintracciabile è sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato trascritto o meno nel corpo del ricorso (così Cass. n. 28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022); che, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente rimarcato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (così Cass.

S.U. n. 8950 del 2022), non pare al Collegio che tanto possa implicare la necessità di sottoporre a revisione il principio di diritto affermato da Cass. n. 28184 del 2020 e succ. conf., ove si osservi che la stessa sentenza della Corte europea dianzi cit., nell’accertare la violazione dell’art. 6, § 1, CEDU, non ha in alcun modo stigmatizzato la necessità che il ricorrente debba brevemente trascrivere i “passaggi pertinenti” del documento su cui si fonda il ricorso e operare il necessario “riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso”, ma ha semplicemente ritenuto che nel caso sottoposto al suo scrutinio, ad onta della declaratoria d’inammissibilità pronunciata da questa Corte, tali obblighi fossero stati rispettati (cfr. §§ 86-95 della motivazione); che, nel caso di specie, il ricorrente ha bensì trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto delle eccezioni riproposte nella memoria di costituzione in appello, ma non ha in alcun modo indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tale memoria sarebbe reperibile;che all’uopo non può rilevare la trasmissione presso questa Corte del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento nell’ambito del quale è stata emessa la pronuncia impugnata, essendo tale adempimento richiesto al diverso fine della procedibilità del ricorso e avendo Cass.

S.U. n. 22726 del 2011 fatto comunque salva l’esigenza di indicare specificamente, a pena d’inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c., l’esatta collocazione degli atti, dei documenti e dei dati necessari al loro reperimento (da evincersi, ovviamente, giusta la previsione di cui all’art. 36, penult. co., att. c.p.c., secondo il quale “nella facciata interna della copertina [del fascicolo di cancelleria] è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi”); che il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile; che il secondo motivo è infondato nella parte in cui pretende di ravvisare un’acquiescenza dell’INPS nel mero pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado, essendosi chiarito che il pagamento anche senza riserve delle spese processuali liquidate in una sentenza esecutiva non comporta alcuna acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto (Cass. n. 14368 del 2014), e affatto inammissibile nella parte in cui lamenta il difetto di specificità dei motivi di appello dell’INPS, non figurando nel ricorso per cassazione né la trascrizione delle parti del gravame rilevanti ai fini della censura né l’indicazione del luogo in cui il ricorso in appello sarebbe attualmente reperibile; che, con riguardo al terzo e al sesto motivo, va preliminarmente rilevato che i giudici territoriali non hanno condotto alcuna indagine circa la sussistenza o meno della subordinazione, ma piuttosto, rilevata la genericità del progetto (siccome risolventesi “inuna mera elencazione di mansioni tutte riconducibili all’attività di segreteria di uno studio legale”), hanno ritenuto irrilevanti le modalità di svolgimento del rapporto ai fini della sua qualificazione giuridica, condividendo il principio di diritto formulato da questa Corte con sentenza n. 12820 del 2016 secondo cui la mancanza di un progetto specifico determina l’automatica conversione della collaborazione in rapporto di lavoro subordinato; che, tanto premesso, le censure in esame risultano palesemente inammissibili per estraneità alla ratio decidendi della sentenza, avendo i giudici territoriali dichiaratamente escluso la rilevanza ai fini del decidere delle concrete modalità di svolgimento del rapporto e non ravvisandosi né nella sentenza impugnata né in Cass. n.12820 del 2016 alcun riferimento alle modifiche introdotte alla disciplina della collaborazione a progetto dall’art. 1, comma 24, l. n. 92/2012; che del pari inammissibili sono il quarto, il quinto e il settimo motivo, pretendendo il primo una rivalutazione del contenuto del progetto (peraltro, nemmeno debitamente trascritto) che non è punto consentita in questa sede di legittimità, introducendo il secondo una questione di fatto completamente nuova e difettando il terzo di specificità e autosufficienza in relazione alle modalità con cui sarebbero state veicolate in primo grado e riproposte in appello le contestazioni concernenti il quantum e all’indicazione del luogo in cui il ricorso di primo grado e la memoria di costituzione in appello sarebbero reperibili; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25827-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.25827/2017 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 716/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2017 R.G.N. 615/2016; udita la relazione dellacausa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.6.2017, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di contributi omessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], assunta con contratto di collaborazione a progetto in assenza di un progetto ritenuto valido; che avverso tale pronuncia lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sulle rimanenti eccezioni rimaste assorbite in primo grado e ritualmente riproposte in appello, concernenti il difetto di motivazione dell’avviso di addebito e il difetto di liquidità del credito; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari di merito svolte nella comparsa di costituzione in appello e concernenti l’acquiescenza dell’INPS alla pronuncia di primo grado, a suo dire desumibile dall’avvenuto pagamento delle spese legali liquidate dal primo giudice, e comunque l’inammissibilità del gravame avversario per difetto di specificità dei motivi; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere la Corte territoriale invertito l’onere della prova circa la sussistenza della subordinazione e non avere comunque valutato le emergenze istruttorie acquisite in primo grado, che deponevano univocamente per la sua insussistenza; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo e comunque travisamento della prova ex art. 115-116 c.p.c., nonché conseguente violazione degli artt. 61 e 69, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito omesso l’esame del contenuto del progetto allegato al contratto e averne comunque travisato la portata, ignorando in particolare l’art. 1, che individuava le fasi, il programma e gli obiettivi del progetto nonché i miglioramenti che la professionalità della lavoratrice avrebbe dovuto apportare all'organizzazione dello studio; che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 115, comma 2°, c.p.c., per non avere la Corte territoriale posto a base della decisione il fatto notorio costituito dalla progressiva esternalizzazione di talune attività proprie delle segreterie degli studi legali (accesso alla cancelleria, estrazione delle copie dei verbali delle udienze e dei provvedimenti giudiziari, ecc.); che,con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della legge n. 92/2012 per avere la Corte di merito recepito la giurisprudenza formatasi nell’imperio della nuova formulazione delle disposizioni concernenti il contratto a progetto; che, con il settimo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 2697 c.c. e, in subordine, dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato l’avviso di addebito anche relativamente all’importo dei contributi dovuti e delle sanzioni, nonostante che il quantum avesse formato oggetto di apposita contestazione sia in prime cure che in appello; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che la deduzione in questa sede di legittimità di un error in procedendo, che legittima l'esercizio da parte di questa Corte del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi in relazione ai principi di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse ai fini della censura (così da ult. Cass. n. 3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili, per modo che la mancata indicazione del luogo del processo in cui l’atto è rintracciabile è sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato trascritto o meno nel corpo del ricorso (così Cass. n. 28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022); che, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente rimarcato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (così Cass. S.U. n. 8950 del 2022), non pare al Collegio che tanto possa implicare la necessità di sottoporre a revisione il principio di diritto affermato da Cass. n. 28184 del 2020 e succ. conf., ove si osservi che la stessa sentenza della Corte europea dianzi cit., nell’accertare la violazione dell’art. 6, § 1, CEDU, non ha in alcun modo stigmatizzato la necessità che il ricorrente debba brevemente trascrivere i “passaggi pertinenti” del documento su cui si fonda il ricorso e operare il necessario “riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso”, ma ha semplicemente ritenuto che nel caso sottoposto al suo scrutinio, ad onta della declaratoria d’inammissibilità pronunciata da questa Corte, tali obblighi fossero stati rispettati (cfr. §§ 86-95 della motivazione); che, nel caso di specie, il ricorrente ha bensì trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto delle eccezioni riproposte nella memoria di costituzione in appello, ma non ha in alcun modo indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tale memoria sarebbe reperibile;che all’uopo non può rilevare la trasmissione presso questa Corte del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento nell’ambito del quale è stata emessa la pronuncia impugnata, essendo tale adempimento richiesto al diverso fine della procedibilità del ricorso e avendo Cass. S.U. n. 22726 del 2011 fatto comunque salva l’esigenza di indicare specificamente, a pena d’inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c., l’esatta collocazione degli atti, dei documenti e dei dati necessari al loro reperimento (da evincersi, ovviamente, giusta la previsione di cui all’art. 36, penult. co., att. c.p.c., secondo il quale “nella facciata interna della copertina [del fascicolo di cancelleria] è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi”); che il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile; che il secondo motivo è infondato nella parte in cui pretende di ravvisare un’acquiescenza dell’INPS nel mero pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado, essendosi chiarito che il pagamento anche senza riserve delle spese processuali liquidate in una sentenza esecutiva non comporta alcuna acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto (Cass. n. 14368 del 2014), e affatto inammissibile nella parte in cui lamenta il difetto di specificità dei motivi di appello dell’INPS, non figurando nel ricorso per cassazione né la trascrizione delle parti del gravame rilevanti ai fini della censura né l’indicazione del luogo in cui il ricorso in appello sarebbe attualmente reperibile; che, con riguardo al terzo e al sesto motivo, va preliminarmente rilevato che i giudici territoriali non hanno condotto alcuna indagine circa la sussistenza o meno della subordinazione, ma piuttosto, rilevata la genericità del progetto (siccome risolventesi “inuna mera elencazione di mansioni tutte riconducibili all’attività di segreteria di uno studio legale”), hanno ritenuto irrilevanti le modalità di svolgimento del rapporto ai fini della sua qualificazione giuridica, condividendo il principio di diritto formulato da questa Corte con sentenza n. 12820 del 2016 secondo cui la mancanza di un progetto specifico determina l’automatica conversione della collaborazione in rapporto di lavoro subordinato; che, tanto premesso, le censure in esame risultano palesemente inammissibili per estraneità alla ratio decidendi della sentenza, avendo i giudici territoriali dichiaratamente escluso la rilevanza ai fini del decidere delle concrete modalità di svolgimento del rapporto e non ravvisandosi né nella sentenza impugnata né in Cass. n.12820 del 2016 alcun riferimento alle modifiche introdotte alla disciplina della collaborazione a progetto dall’art. 1, comma 24, l. n. 92/2012; che del pari inammissibili sono il quarto, il quinto e il settimo motivo, pretendendo il primo una rivalutazione del contenuto del progetto (peraltro, nemmeno debitamente trascritto) che non è punto consentita in questa sede di legittimità, introducendo il secondo una questione di fatto completamente nuova e difettando il terzo di specificità e autosufficienza in relazione alle modalità con cui sarebbero state veicolate in primo grado e riproposte in appello le contestazioni concernenti il quantum e all’indicazione del luogo in cui il ricorso di primo grado e la memoria di costituzione in appello sarebbero reperibili; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r
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