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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 30959/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28627-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente— contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente- avverso la sentenza n. 1454 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 30/11/2016; R.G. 28627/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva respinto l'appello erariale e l'appello incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la - sentenza n. 20/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Savona, che aveva accolto il ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro in relazione ad acquisto di un complesso immobiliare sito in parte nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in parte nel Comune di Varazze; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Savona dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6;

2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 5.5.2021.

Presidente fr omeni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28627-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente— contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente- avverso la sentenza n. 1454 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 30/11/2016; R.G. 28627/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva respinto l'appello erariale e l'appello incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la - sentenza n. 20/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Savona, che aveva accolto il ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro in relazione ad acquisto di un complesso immobiliare sito in parte nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in parte nel Comune di Varazze; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Savona dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6; 2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 5.5.2021. Presidente fr omeni
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