CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/6/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 7/11/2013 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa. 2. Propone ampio ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 125, comma 3, 546 cod. proc. pen., 101, commi 1 e 2, 111, comma 6, Cost.; 6 Cedu. La Corte di appello avrebbe completamente omesso di motivare quanto al primo motivo di gravame, con il quale si lamentava l'affermazione di responsabilità, alla luce di plurimi elementi (a muovere dall'annullamento della misura cautelare per carenza di gravi indizi); nessun passaggio della sentenza, infatti, riguarderebbe tale decisivo profilo, neppure per implicito, così emergendo un palese vizio della motivazione; - la violazione di legge ed il plurimo vizio motivazione emergerebbero, poi, anche dal tenore meramente apparente, illogico e contraddittorio della motivazione. In primo luogo, quanto alle condizioni economiche del ricorrente (ed alla conseguente disponibilità di danaro per acquistare lo stupefacente), si lamenta che questi non avrebbe mai dichiarato di non essere possidente e di sbarcare il lunario, ma soltanto di essere disoccupato e di svolgere, saltuariamente, lavori da muratore; risulterebbe evidente, dunque, il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Collegio di appello. La stessa sentenza, peraltro, avrebbe omesso del tutto l'esame degli elementi valorizzati dalla difesa con riguardo alle condizioni economiche, quali, in particolare, le dichiarazioni della sorella dell'imputato e la documentazione prodotta. La motivazione sul punto, peraltro, sarebbe anche contraddittoria, atteso che, per un verso, evidenzierebbe una condizione economica del [OSCURATO:PERSONA] assimilabile alla povertà, e, per altro verso, negherebbe la circostanza attenuante dell'art. 62, n. 4 cod. pen. in ragione dei lauti guadagni che lo stesso otterrebbe dalla propria attività illecita; - analoghe censure, poi, sono mosse alla sentenza quanto al diniego della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello non avrebbe compiuto una valutazione complessiva della vicenda e, soprattutto, non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a custodire la sostanza, senza compiere attività di spaccio o commercio (nelle quali, infatti, non sarebbe mai stato coinvolto). Sotto altro profilo, ancora, la motivazione risulterebbe viziata nella parte in cui nega l'ipotesi lieve alla luce dell'"attività avviata" di spaccio; questo elemento, peraltro del tutto apodittico, non sarebbe infatti in sé incompatibile con il comma 5 in esame, come da giurisprudenza di questa Corte. L'unico dato evidenziato dalla sentenza - il quantitativo di sostanza - sarebbe peraltro errato, in quanto legato al peso lordo della stessa marijuana (214 grammi), non al netto (13,5 grammi). Infine, la motivazione sarebbe viziata anche in punto di dosi medie ricavabili (514): il Giudice, infatti, avrebbe raggiunto il risultato dividendo il quantitativo lordo per il grado minino di efficacia drogante (0.25 grammo), che, tuttavia, è utile soltanto a verificare quando una sostanza comincia ad assumere efficacia stupefacente. Questo errore, peraltro, ne avrebbe poi prodotto un altro, quale l'indicazione del possibile profitto in circa 5000 euro (514 dosix10 euro a dose), così da negare la circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen. con argomento viziato (oltre che con la contraddizione sopra richiamata); - violazione di legge e vizio di motivazione, ancora, sono contestati con riguardo alla prescrizione del reato, che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare, ricorrendone i presupposti (ed alla luce della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014), come peraltro richiesto anche dal Procuratore generale e dalla difesa via PEC; anche sul punto, la sentenza non conterrebbe alcuna motivazione, così imponendosi a questo Collegio la relativa declaratoria; - infine, le stesse censure sono mosse quanto al trattamento sanzionatorio, che il Giudice di appello avrebbe determinato senza tener conto della citata pronuncia della Corte costituzionale, che imporrebbe la distinzione tra droghe leggere e pesanti. La pena, dunque, dovrebbe esser rideterminata nel minimo, con possibilità di riconoscerne anche la sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 4. La Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] - trovato in possesso di 214 grammi di marijuana - con motivazione del tutto congrua, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. 5. In particolare, e richiamando anche la sentenza di primo grado, il Collegio ha innanzitutto ribadito che la responsabilità dell'imputato era evincibile da plurimi ed oggettivi fattori, quali: a) il quantitativo di sostanza rinvenuta (214 grammi di marijuana), dalla quale ricavare 514 dosi medie singole, non compatibili con un uso soltanto personale; b) le modalità di occultamento della stessa, nel comodino della camera da letto in uso al ricorrente; c) il costo della marijuana in sequestro, presumibilmente elevato - attesa la quantità - e poco compatibile con le disagiate condizioni economiche dell'imputato, come dallo stesso riferite; d) il mancato rinvenimento di strumenti atti a confezionare "spinelli". Alla luce di tali elementi, la Corte di appello ha dunque riconosciuto la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], senza dunque incorrere in quella omissione argomentativa che il primo motivo di ricorso lamenta: sebbene, infatti, la motivazione sembri muovere dall'esame della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la stessa deve esser letta anche nella prima parte, che richiama e condivide del tutto la pronuncia del Tribunale, così come in quella successiva, in tema di circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., così risultando - complessivamente - la chiara e ragionata conferma della decisione del Tribunale.6. L'evidente richiamo a quest'ultima decisione, peraltro, rende infondato anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle condizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], valorizzate nell'ottica della capacità (o meno) di acquistare solo per sé 214 grammi di marijuana, a 400 euro. La Corte di merito, infatti, ha espressamente ripreso (pag. 5) gli argomenti già spesi dal primo Giudice, che avevano analizzato il profilo in maniera diffusa, sottolineando che: a) l'imputato aveva riferito di essere disoccupato, e di arrangiarsi con occasionali lavori da muratore (lo "sbarcare il lunario" della sentenza di appello); b) nulla aveva confermato la persistente disponibilità di una liquidazione (pari a 5.000 euro) ricevuta nel 2010 (rispetto a fatti del marzo 2013), né la percezione di 350 euro mensili da parte dei familiari, dei quali, peraltro, si sconosceva ogni eventuale reddito; c) le parole della sorella al riguardo non avevano trovato conferma, riguardando un generico aiuto economico che il padre (e, prima, la defunta madre) avrebbero dato al figlio nel tempo. Nessuna confusione tra disoccupazione ed incapienza patrimoniale, dunque, ma un argomento rigoroso fondato anche sugli elementi offerti dallo stesso imputato. Ebbene, con l'atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a ribadire gli stessi argomenti in fatto già esaminati dal Tribunale, e a richiamare i medesimi elementi, senza tuttavia incidere sulla motivazione resa; così da non rendere necessaria un'espressa motivazione sul punto da parte della Corte di appello, data l'inammissibilità del motivo di gravame. 7. Con riguardo, poi, alla ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza di secondo grado si è espressa in termini negativi, sottolineando che il quantitativo rinvenuto era decisamente significativo (pari a 514 dosi singole), a testimoniare un'attività di spaccio "assolutamente avviata" e non rudimentale; con tale argomento, dunque, la Corte di appello ha compiuto quella valutazione complessiva che la lettera del comma 5 in esame richiede (su mezzi, modalità, circostanze, quantità, qualità), così sottraendosi alle censure - peraltro di puro merito, quindi non consentite - che il ricorso propone. Con particolare riguardo alla quantità di marijuana, peraltro, non può esser qui compiuta una valutazione del rapporto lordo/netto, né si può accedere alla tesi (peraltro smentita dal capo di imputazione) secondo cui sarebbe stato solo il primo Giudice a quantificare le dosi ricavabili dall'ammontare sequestrato, risultando il dato, piuttosto, come emerso dagli accertamenti tecnici effettuati. 8. In ordine, di seguito, alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., questa è stata negata alla luce del profitto ricavabile dalla cessione di 514 Id dosi medie; considerando 10 euro a dose, infatti, i Giudici del merito sono giunti alla somma di oltre 5.000 euro, di certo non qualificabile come di speciale tenuità. 9. Con riguardo, di seguito, al trattamento sanzionatorio, la relativa censura è invece fondata.9.1. La Corte di appello ha infatti confermato tout court una condanna - relativa alla detenzione di droga "leggera" - per la cui determinazione il primo Giudice aveva preso le mosse da una base di sei anni di reclusione e 27.000 euro di multa, pari al minimo edittale allora previsto per la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Successivamente alla pronuncia di primo grado (del 7/11/2013), è però intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito con modificazioni dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49, così rimuovendo le modifiche da essi apportate - tra gli altri - all'articolo 73, d.P.R. n. 309 del 1990; sono ritornati in tal modo applicabili, quindi, i commi primo e quarto della stessa norma per come dettati prima del suddetto intervento del 2005, e dunque ha recuperato vigenza l'irrogazione di una pena più mite per i reati attinenti alle cd. droghe leggere (da due a sei anni di reclusione, oltre a multa, anziché da sei a venti anni di reclusione, oltre a multa) e di una pena più severa per le cd. droghe pesanti (la reclusione salita al range otto-venti anni, così sostituendo quella appena richiamata da sei a venti anni). 10. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, dunque, avrebbe dovuto verificare la perdurante congruità della pena-base in allora irrogata (nel minimo edittale) con l'attuale disciplina normativa (che renderebbe la stessa pena pari al massimo edittale); in assenza di valutazioni sul punto, si imporrebbe allora l'annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Tuttavia, il Collegio osserva che, nelle more, sono maturati i termini di cui agli artt. 157-161 cod. pen., dovendosi disporre, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza r