CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 aprile 2018
Cassazione n. 33092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Ragusaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 aprile 2026, il Tribunale di Ragusa rigettaval’istanza di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestroprobatorio del Pubblico ministero del 30 marzo 2026, avente ad oggetto untirapugni in ferro. Riteneva infondata l’eccezione relativa alla carenza dimotivazione del provvedimento, avendo il Pubblico ministero motivatoadeguatamente con riferimento alla natura di corpo di reato del bene, nonchéalla necessità di mantenerne il sequestro per eventuali accertamentidattiloscopici o per eventuale esibizione dibattimentale, fermo restando chel’apposizione del provvedimento a margine del verbale di sequestro operato dallaPolizia Giudiziaria integrava una sorta di motivazione per relationem implicita alcontenuto dell’atto. Aggiungeva che, in ogni caso, il bene era oggetto di confiscaobbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2 cod. pen. sicché non poteva essererestituito.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Lamental’illogicità della motivazione con la quale il Pubblico ministero ha convalidato ilsequestro, non essendo necessario mantenere la disponibilità del bene al finedell’accertamento della sua titolarità e non essendo necessario esibire in giudizioil bene in quanto fotografato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv.273548-01, hanno affermato che «Il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cosecostituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, perquanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita perl'accertamento dei fatti».3. Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha fornito unamotivazione che, pur sintetica, è adeguata, avendo fatto riferimento allanatura di corpo di reato del bene, nonché alla necessità di mantenere ilsequestro ai fini probatori per la necessità di effettuare ulterioriaccertamenti di natura dattiloscopica o per esibirlo in giudizio. Si tratta dimotivazione che, diversamente da quanto obiettato dalla difesa, non èaffatto illogica. L’impossibilità di prevedere gli sviluppi processualicomporta la necessità di mantenere il corpo di reato per poterfronteggiare qualunque tipo di accertamento si renda necessario. D’altrocanto, non può l’indagato sostituirsi alla pubblica accusa nella valutazionedelle esigenze probatorie se non nei limiti della loro irragionevolezza che,tuttavia, non sussiste nel caso di specie, essendo quelli contemplati nelprovvedimento accertamenti in astratto prevedibili e possibili.4. In ogni caso, trattandosi di bene, il cui porto è vietato, lo stesso èsuscettibile di confisca obbligatoria e quindi non può essere restituito,indipendentemente dall’esito del processo.Deve, in proposito, essere ricordato chela misura di sicurezza patrimonialedella confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria exart. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152.Va, inoltre, rammentato, anche ai fini della corretta qualificazione giuridicache spetta al giudice di merito di attribuire al fatto, che "Integra lacontravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella dicui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato diun tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella diincrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo diesso, costituisce un'arma propria cd. bianca" (Sez. 1, n. 23840, Brassi,Rv. 281398 - 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]