CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bd•dd Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 23.09.2021, che, per [OSCURATO:PERSONA], ha dato conferma alla sentenza del Tribunale di Matera di condanna per i capi 8) e 20) ad un anno, due mesi di reclusione ed C 409 di multa; per gli altri due imputati, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera, previa assoluzione dai reati di cui ai capi 1), 3) e 7), ha rideterminato la pena: per [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque, mesi uno di reclusione ed C 660 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi dieci di reclusione ed C 450 di multa. Considerato che il motivo di ricorso unico proposto da [OSCURATO:PERSONA], di censura del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile per genericità, la parte limitandosi a lamentare la mancata inflizione della pena nel minimo alla luce del principio costituzionale di rieducazione della sanzione, senza considerare che, nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura prossima al minimo edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015). Considerato che il primo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte territoriale evidenziato la mancata allegazione di elementi di segno positivo utili ai fini del riconoscimento del beneficio, e condiviso la valutazione del primo giudice che aveva negato le predette circostanze valorizzando i precedenti specifici dell'imputato; e' noto l'univoco orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). La censura è comunque proposta in termini aspecifici, limitandosi la difesa a evidenziare la lontananza dei precedenti penali dell'imputato. Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], di denuncia della violazione di legge in relazione alla uniforme entità della sanzione presa in considerazione dai Giudici di merito nel calcolo interno alla continuazione, sia per i reati consumati che per quelli solo tentati, è inammissibile per genericità, dal momento che gli aumenti sono stati inflitti in misura minima, a fronte di condotte seriali, in difetto di manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio complessivo, neppure dedotto. Considerato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la nullità assoluta per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, è manifestamente infondato, dal momento che il decreto di nuova fissazione dell'udienza (in periodo pandemico) dinanzi alla Corte di appello, adottato il 27 aprile 2021, è stato notificato a mani dell'imputato presso la Casa circondariale di Bari il 09 luglio 2021, come da riscontro dell'[OSCURATO:PERSONA], pervenuto alla Corte di appello il 12 luglio 2021. Neppure coglie nel segno la deduzione veicolata con il secondo motivo della memoria depositata dal Difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui lamenta la mancata traduzione dell'imputato, giacchè in atti è rinvenibile l'ordine di traduzione disposto con provvedimento del 16/09/2021, per l'udienza del 23 settembre 2021 ( come da decreto di citazione del 17 aprile 2021, che risulta notificato alla Casa circondariale lo stesso 16/09/2021 ore. 15.24. ' Considerato che il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'inosservanza dell'art.56 cod. pen. per avere ignorato, nel calcolo della pena, la diminuzione per il tentativo, è di analogo tenore del corrispondente proposto nell'interesse dei [OSCURATO:PERSONA], cosicchè valgono le medesime osservazioni già svolte. Considerato che anche il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo al calcolo della pena per i singoli reati-satellite, è inammissibilmente formulato, risolvendosi in una lettura formalistica della recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021 Ud. (dep. 24/12/2021), Pizzone, Rv. 282269), dal momento che gli aumenti sono stati operati in misura minima e non rileva una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, peraltro, neppure dedotto. Con il citato arresto, l'autorevole Consesso di legittimità ha, infatti, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Rilevato che il ricorsi deve essere dichiaratq,inammissibill, con condanna dei ricorrenti ) al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i