CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 08904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18020/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]. 9 , presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N . 2 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 352 /20 1 7 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1400/2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18020/201 Cron. Rep. Ud.03/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 352 del 2017, ha respinto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro, che aveva rigettato la domanda proposta dal la lavoratrice, ex dipendente regionale, volta al ricalcolo (previa inclusione nella base di computo la tredicesima mensilità)dell'indennità supplementare prevista dall'articolo 7 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 2005 in caso di adesione all'esodo incentivato; 2. la Corte territoriale fondava la decisione sulla valutazione di fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., sollevata in primo grado e non esaminata dal Tribunale, e riproposta ex art. 346 cod. proc. civ. dalla difesa dell’Ente locale , evidenziando che non era stato inoltrato alcun atto interruttivo tra il dì di cessazione del rapporto di lavoro (i.e., 2.12.2005 ) e la notifica del ricorso introduttivo, risalente al 27.9.2011; 3. tale non poteva considerarsi la nota prot. n. 18507 del 10.9.2008, con cui la Regione dava atto della rettifica di alcune discordanze riscontrate nella liquidazione del dovuto, perché in essa espressamente si negava che nel calcolo dell’incentivo andasse computata la tredicesima mensilità, donde la non configurabilità della nota in menzionein termini di ricognizione di debito ex art. 2944 cod. civ.; 4. per la cassazione della sentenza la Sorrentino ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, cui la Regione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo la Sorre ntino denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 416 (recte, art. 436) cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile l’eccezione di prescrizione benché fosse stata formulata con memoria depositata in Cancelleria oltre il termine di rito. La Regione, ricevuta notifica del ricorso in data 21.1.2016, con indicazione della prima udienza di discussione in data 7.2.2017, si era costituita solo il 6.2.2017; 2. con il secondo motivo lamenta ‒ ai s ensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ‒violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ.: con l’espressione «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro» si fa riferimento al Tfr e non già all’indennità di esodo, che avrebbe natura di corrispettivo per la risoluzione anticipata del rapporto, dal che consegue l’applicazione del regime della prescrizione ordinaria decennale; aggiunge che, per effetto del contratto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il diritto azionato aveva perso la natura di credito di lavoro, configurandosi invece come un diritto la cui fonte era un atto di transazione con effetto novativo; le somme dovute dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], pertanto, erano oggetto di un'obbligazione di pagamento che soggiace alla prescrizione decennale; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e violazione «del principio di certezza del diritto»; la sentenza impugnata determina una disparità di trattamento tra ex-dipendenti regionali esodati, avendo la Corte distrettuale «in altre occasioni» riconosciuto le somme de quibusa soggetti che si trovavano in condizioni analoghe a quelle della Sorrentino, avendo avanzato le loro pretese oltre il quinquennio daldì di sottoscrizione del contratto di risoluzione; 4. con il quarto, ed ultimo, motivo si duole che la Corte , erroneamente applicando l’art. 2948 cod. civ., avrebbe pretermesso la disamina degli «innumerevoli motivi di appello sottoposti al suo vaglio»; 5. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti tre; al di là dell’erroneo riferimento nella rubrica all’art. 360 n. 3 (e non al n. 4) cod. proc. civ., la doglianza, che nella sostanza si traduce nella deduzione di un error in procedendoche consente invero al giudice di legittimità la verifica del fatto processuale, si appalesa fondata; come si evince dalla lettura degli atti del giudizio di merito, cui questa Corte ha accesso come giudice del “fatto processuale” (Cass.27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952),in appello la Regione [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con memoria difensiva depositata in data 6.2.2017, e dunque il giorno prima dell’udienza di discussione fissata per il 7 febbraio 2017 (fatto peraltro non contestato dalla Regione nel controricorso se non in termini del tutto vaghi e generici); sicché l’eccezione di prescrizione, come formulata nella fase d’appello, in quanto non ritualmente riproposta ex art. 346 cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere ritenuta dalla Corte calabrese rinunciata; costituisce infatti ius receptum che nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 2-,18 settembre 2020, n. 19571; Cass., Sez. U, 1° febbraio 2012, n. 1417; Cass. Sez. L, 7 settembre 2007, n. 18901); 6. il ricorso va, quindi, accolto limitatamente al primo motivo, mentre restano assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diCatanzaro in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del g