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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15281/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43976/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del GIJP del Tribunale di Brindisi di condanna per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 61 n. 2 cod. pen.;

2. Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione di legge penale in relazione ai criteri legali di valutazione della prova, contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova - non è manifestamente infondato in quanto il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sulla questione del protocollo informatico estratto da ausiliario di polizia giudiziaria, che testimonierebbe il deposito dell'istanza in data 15 gennaio 2016, circostanza che potrebbe avere implicazioni sull'intero costrutto accusatorio;

3. Rilevato che la non manifesta infondatezza del ricorso impone di prendere atto dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale, donde va emessa sentenza di annullamento senza rinvio; in particolare, il delitto ex art 479 cod. pen. si è prescritto in data 18 settembre 2023 e il delitto ex art. 476 cod. pen. in data 17 settembre 2013, tenendo conto del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei e dei 60 giorni di sospensione legati al rinvio per impedimento dell'imputata dal 24 gennaio al 17 ottobre 2022.

4. Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un rinvio al giudice di merito, rinvio precluso dall'intervenuta prescrizione del reato.

5. Considerato che non vi è stata condanna al risarcimento del danno.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 27 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43976/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del GIJP del Tribunale di Brindisi di condanna per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 61 n. 2 cod. pen.; 2. Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione di legge penale in relazione ai criteri legali di valutazione della prova, contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova - non è manifestamente infondato in quanto il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sulla questione del protocollo informatico estratto da ausiliario di polizia giudiziaria, che testimonierebbe il deposito dell'istanza in data 15 gennaio 2016, circostanza che potrebbe avere implicazioni sull'intero costrutto accusatorio; 3. Rilevato che la non manifesta infondatezza del ricorso impone di prendere atto dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale, donde va emessa sentenza di annullamento senza rinvio; in particolare, il delitto ex art 479 cod. pen. si è prescritto in data 18 settembre 2023 e il delitto ex art. 476 cod. pen. in data 17 settembre 2013, tenendo conto del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei e dei 60 giorni di sospensione legati al rinvio per impedimento dell'imputata dal 24 gennaio al 17 ottobre 2022. 4. Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un rinvio al giudice di merito, rinvio precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. 5. Considerato che non vi è stata condanna al risarcimento del danno. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 27 ma
Sentenza Cassazione n. 15281/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris