CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20340/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19401 - 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 168 / 2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicatoil 20/1/2022; Ric. 2022 n. 19401 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 26/08/2020, [OSCURATO:SOCIETA]. propose domanda ex art. 3 l. 89/2001 per ottenere la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, al cui passivo era stata ammessa, iniziata il 12/09/1995 e conclusasi il 4/07/2019 con soddisfazione soltanto parziale del suo credito. IlConsigliere delegato d ella Corte di appello di Brescia rigettò il ricorso, ritenendo che la complessità della procedura consentisse di escludere l’irragionevole durata, seppure certamente di molto superiore al termine stabilito per legge. 1.1. Con decreto n. 168/2022 la Corte di appello di Brescia respinse l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] confermando che l’eccezionale e straordinaria complessità della procedura ne giustificasse la durata oltre il termine di sei anni di cui all’art. 2 comma 2-bis l. 89/2001 e affermando che l’art. 2 comma 2 della l.89/2001 consenta comunque di valutare la complessità del caso laddove precisa «nell’accertare la violazione»; escluse, infine, il risarcimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto i danni sofferti non eranostati provati e non era configurabile alcun danno in re ipsa. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e con il secondo motivo , [OSCURATO:SOCIETA]. ha prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 89/2001 in relazione all’art. 6 paragrafo 1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale Ric. 2022 n. 19401 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 3 - e agli artt. 111 e 117 Cost., sia pure denunciando il vizioin riferimento a due profili di censura: ha lamenta to, infatti, che l a Corte d’appello abbiaerroneamente ritenuto che il giudice di merito possa derogare al termine massimo di definizione del giudizio di sei anni sancito dall’art. 2 comma 2-bis l. 89/2001,qualora rilevi la particolare complessità del procedimento di fallimento o, comunque, di sette anni, nel caso in cui tale particolare complessità derivi da particolari indici; secondo il ricorrente, invece, è preclusa al giudice la valutazione di congruità di untermine oltre i limiti già stabilit i dal legislatore, pena l’inattuazione della ratiodelle disposizioni in materia; un allungamento della durata stabilita ex legesarebbe consentito soltanto nel caso di sussistenza di «circostanze particolari», che dovrebbero essere legate alle posizioni individuali dei richiedenti l’equa riparazione e non potrebbero mai consistere nella dedotta «particolare complessità»del procedimento. 2. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 89/2001 e dell’art. 2697 in relazione all’art. 6 paragrafo 1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt.111 e 117 Cost. per aver la Corte invertito l’onere della prova, attribuendo a [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere di illustrare i pretesi danni sofferti: in tema di equa riparazione, invece,il danno non patrimoniale costituisce una conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del principio della ragionevole durata del processo e pertanto si presumere fino a prova contraria, da offrirsi, in concreto, dall’Amministrazione resistente. 3. Tutti e tre i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Ai sensi dell'art.2, comma 2-bis della citata legge, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura Ric. 2022 n. 19401 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 4 - concorsuale si è conclusa in sei anni; questa è, pertanto, la soglia che deve essere ordinariamente rispettata. Questa Corte ha più volte ribadito, tuttavia, che secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDUsi può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale ai fini di un temperamento di un anno detta soglia (fino a sette anni) , ma è necessario valutare specificamente la sussistenza di particolari circostanze che rendano eccezionalmente compless a l a procedur a fallimentare presuppost a , quali il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, etc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, (cfr. Cass.26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020, Cass.13275/2022, ove indicazione di altri precedenti conformi). Ciò precisato, la presunzione di danno opera in favore del ricorrente, tant’è che il legislatore si è preoccupato di disciplinare le presunzioni di insussistenza che, tuttavia, in quanto previste iuris tantumdevono comunque essere oggetto di un accertamento specifico, da eseguire in concreto, in relazione allo sviluppo del procedimento. La Corte d’appello, dilatando oltre il termine ritenuto ragionevole, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la durata del giudizio non indennizzabile e invertendo l’onere probatorio sulla sussistenza del danno non ha correttamente applicato i principi consolidati suesposti. 3. Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato è cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, perché esamini la domanda attenendosi a quanto qui statuito e, decidendo in rinvio, regoli anche le spese di legittimità. P.Q.M. Ric. 2022 n. 19401 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 5 - La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Brescia,in diversa composizione, anche le spese di legittimità. Così deciso in R