CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 aprile 2022 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna del 23 gennaio 2019, irrevocabile il 27 giugno 2020. L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi (risarcimento del danno alla vittima del reato entro sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza) che non sono stati ottemperati dal condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce la impossibilità di pagamento per le disagiate condizioni economiche del condannato, e comunque l'avvenuto risarcimento mediante esecuzione forzata civile azionata del danneggiato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso; in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite della questione sulla rilevanza della inesigibilità dell'obbligo risarcitorio cui è subordinata la sospensione condizionale. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la inesigibilità dell'ottemperanza dell'obbligo cui il giudice della cognizione ha subordinato la sospensione condizionale della pena è circostanza che può, in effetti, essere apprezzata dal giudice dell'esecuzione nella decisione sulla revoca o meno della sospensione (Sez. 1, Sentenza n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano, Rv. 256385; Sez. 3, n. 32706 del 27/04/2004, Giardina, Rv. 229388). Nel caso in esame, però, la circostanza che l'esecuzione coattiva civile sia andata a buon fine (il condannato aveva uno stipendio ed era intestatario di un bene mobile registrato) dimostra la logicità della decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che l'obbligo risarcitorio non fosse inesigibile. Il successivo argomento difensivo contenuto nel motivo di ricorso, secondo cui l'avvenuto risarcimento mediante esecuzione forzata civile azionata del danneggiato dovrebbe integrare il risarcimento cui era subordinato il mantenimento del beneficio è parimenti manifestamente infondato, in quanto l'obbligo cui è subordinata la sospensione può essere ottemperato soltanto mediante un comportamento volontario del condannato, che non è sostituibile dalla procedura giudiziaria di esecuzione coattiva. La subordinazione del beneficio ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, normativamente indicato nei suoi elementi in virtù del principio di tassatività, ha la finalità, infatti, di consentire al condannato di dimostrare che egli è meritevole della sospensione della pena (Sez. 3, n. 32706 del 27/04/2004, Giardina, citata, in motivazione), e questa condizione può essere assolta solo mediante un comportamento volontario, non certo con una procedura coattiva. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso