CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 20789/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21987-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29 c/o la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del processo e riunione dei giudizi R.G.N. 21987/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorre nte - avverso la sentenza n. 347/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2016 R.G.N. 5119/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 marzo 2016 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato la improponibilità delle domande proposte, con ricorsi distinti successivamente riuniti, da [OSCURATO:PERSONA], dirigente veterinario della [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD (in prosieguo, anche: la Azienda) per il pagamento nell’anno 2008 e nell’anno 2009 della retribuzione di posizione, parte variabile aziendale. 2.La Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale sulla ricorrenza di un frazionamento abusivo del medesimo credito, posto che: le due domande proposte separatamente non solo inerivano ad un unico rapporto obbligatorio ma erano identiche, avendo entrambe ad oggetto la parte variabile della retribuzione di posizione, con la sola distinzione dell’anno di riferimento; il relativo diritto era maturato per entrambe al momento di deposito del primo ricorso introduttivo; identica era la causa petendi quanto a fondamento contrattuale e vicenda storica, consistente nel mancatopagamento della parte variabile della retribuzione di posizione benché con deliber a del direttore generale nr. 397/2008 fosse stato determinato l’importo spettante per l’anno 2007. 3. Aggiungeva che la diversa posizione difensiva inizialmente assunta dalla Azienda nel costituirsi in giudizio ― (l’Azienda per il 2008 eccepiva che l’80% dell’importo spettante era stato liquidato nel settembre 2010 e la quota restante era in attesa di eventuali conguagli; per il 2009 deduceva essere in corso i conteggi per una definizione bonaria)― non mutava la identità delle domande. 4. Il giudice dell’appello riteneva che il fatto che i due giudizi fossero stati riunti dal Tribunale non elideva l’abuso dello strumento processuale, che impediva la realizzazione del giusto processo ed era in contrasto con il principio di correttezza e buona fede. 5. Il bilanciamento degli interessi delle parti non poteva realizzarsi in sede di disciplina delle spese del processo, che non avrebbe rimediato all’abuso commesso.6.La scissione della obbligazione effettuata dal creditore nel proprio esclusivo interesse aveva comportato per il debitore l’onere di una duplice difesa. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui la [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione degli articoli 1175 e 1375 cod.civ., dell’articolo 111 Cost. e dei principi in tema di improponibilità della domanda nonché il difetto di motivazione , deducendo l’assenza dell’abuso del processo, sulrilievo che i due crediti separatamente azionati erano diversi, così come diverse erano le difese della Azienda. 2.Con il secondo mezzo si lamenta― ai sensi dell’articolo 360 nn.rr.3, 4 e 5 cod.proc.civ.― la violazione degli articoli 88, 273 e 274 cod.proc.civ. nonché la violazione ed erronea applicazione dei principi in tema di improponibilità della domanda, sostenendosi che la improponibilità delle domande non avrebbe potuto essere dichiarata,poiché il Tribunale aveva dispost o la riunione dei due giudizi. 3.Il secondo mezzo è fondato, con conseguente assorbimento del primo. 4.La sanzione per la violazione del divieto di frazionamento è quella dellaimproponibilità delle domande separatamente avanzate (cfr. in tal sensoCass. n. 19898/2018; Cass. n. 17019/2018 ; Cass. n. 28286/2011 ; Cass.n. 15476/2008, nonché in motivazioneCass. S.U. n. 4315/2020, che ha ritenuto inammissibileex art. 360 bis cod.proc.civ., n. 1, il motivo di ricorso con il quale si contestava, per un'ipotesi di abusivofrazionamento del credito , la soluzione del giudice di merito diimproponibilità delle domande separatamente avanzate). 5.Questa Corte (Cassazione civile, sez. II, 30/06/2021, nr.18567) ha già chiarito che la natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di indebitofrazionamento del credito, vale a dire la dichiarazione di improponibilità della domanda, non comporta un'efficacia preclusiva in un giudizio diverso rispetto a quello in cui detta dichiarazione è stata pronunciata sicché essa non impedisce di riproporre in giudizio la medesima domanda, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’articolo 104 cod.proc.civ. con tutte le altre domande relative ad analoghi crediti sorti nell’ambito della medesima relazione unitaria tra le parti. 6.Dalla natura meramente processuale del vizio consegue altresì che, nella sua rilevazione e dichiarazione , deve essere applicato il principio di strumentalità delle forme― sotteso alla regola del giusto processo, ex articolo 111 Cost. ed articolo 6 della CEDU― a tenore del quale le regole del processo vanno intese ed applicate non come valore assoluto ma in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli. 7.La Corte EDU ha a più riprese evidenziato che l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali risponde ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia, soprattutto se si tratta di regole prevedibili e di sanzioni prevenibili con l'ordinaria diligenza; è necessario, tuttavia, che la formalità sia sorretta da uno scopo legittimo e che esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito, così coordinando tra loro diritto di accesso ad un Tribunale riconosciuto dall'art. 6 § 1 della Convenzione, sicurezza giuridica e buona amministrazione della giustizia. Il diritto di accesso ad un giudice viene, invece, leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, già richiamata da Cass. SU nr. 2089/2020 e nr. 8312/2019 e da Cass. sez. lav. nr. 16166/2021). 8.La interpretazione accolta nella sentenza impugnata, secondo la quale la improponibilità delle domande separatamente proposte, relative a diritti di credito distinti maturati nell’ambito di un medesimo rapporto di durata, deve essere dichiarata anche all’esito della riunione dei plurimi giudizi inizialmente instaurati dal creditore, come mera sanzione dell’inziale abuso, non è conforme al principio del giusto processo. 9.Essa, all’opposto, frappone una barriera alla decisione del merito che non è funzionale allo scopo di buona amministrazione della giustizia posto a base delle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 4090 e nr. 4091 del 2017, consistente nella esigenza di evitare una duplicazione di attività istruttoria e ladispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale. 10. E’ evidente,infatti, che tali esigenze restano tutelate dalla successiva riunione dei giudizi. 11. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione affinché proceda, in adeguamento al principio di diritto sopra esposto, all’esame, nel merito, delle domande originarie. 12. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accol