CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 16 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille- quattrocento di multa la pena - già condizionalmente sospesa - inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione. Si deduce che la Corte territoriale non ha sviluppato un adeguato apparato argo- mentativo, per rispondere alle censure formulate con l'atto di appello. 2.2. Vizio di omessa motivazione in relazione al diniego del beneficio di cui all'art.175 cod. pen.. Si rileva, in particolare, che era stata del tutto omessa la motivazione con riferi- mento al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonostante la formulazione di un esplicito motivo di appello. La Corte di merito, infatti, si è limitata a confermare tutte le statuizioni diverse dal trat- tamento sanzionatorio, senza argomentare sulla questione devoluta alla sua cogni- zione. 2.3. Con memoria del 12 ottobre 2022, la difesa della Cristu insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso, sottolineando che la pubblicità del reato compromette- rebbe il reinserimento sociale dell'imputata in considerazione della giovane età e della mera occasionalità della condotta delittuosa. Tale positiva valutazione era compro- vata dalla circostanza che la medesima si era astenuta dal commettere ulteriori reati. 3. Il ricorso è fondato limitatamente al punto concernente l'omessa concessione del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen. ed inammissibile nel resto. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'omessa risposta alle censure prospettate con l'atto di appello, è generico. Devono ritenersi generici, infatti, i motivi che si limitino a denunziare lacunosità della motivazione e carenza di valide argomentazioni in ordine alle doglianze già di- sattese in sede di merito, senza esporre le ragioni di censura e senza indicare i punti specifici, sui quali la decisione impugnata avrebbe omesso di motivare o avrebbe insufficientemente o erroneamente motivato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.La sentenza impugnata è effettivamente incorsa nel vizio di omessa motivazione in ordine alla doglianza formulata con l'atto di appello, con la quale si chiedeva la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del ca- sellario giudiziale previsto dall'art. 175 cod. pen.. Al riguardo, va rilevato che, con la sentenza di primo grado, era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di imputato incen- surato e privo di precedenti di polizia. Orbene, occorre rilevare che i presupposti per il riconoscimento del beneficio della non menzione sono diversi da quelli della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato. Non ricorrono, tuttavia, motivi ostativi alla formulazione - anche in relazione al beneficio della non menzione - di un giudizio positivo della personalità del Cristu in ragione dell'assenza di precedenti penali a suo carico. La non menzione, pertanto, può essere concessa nella presente sede di legitti- mità, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.. 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riguardo alla mancata concessione all'imputata della non menzione della condanna nel certifi- cato del casellario giudiziale, beneficio chq isØbne. Il ricorso va dichiarato inammis- sibile nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; non menzione che dispone. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così