CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11863/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale comeper legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calceall’atto di costituzione, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- controricorrente –nonchéNumero registro generale 5198/2024Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 11863/2026Data pubblicazione 29/04/2026INDUSTRIAL [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1807/2023,pubblicata in data 19 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CondelloRILEVATO CHE1. in data 10 maggio 2012 si apriva la successione di RaffaeleGiacometti e in data 30 maggio 2013 veniva pubblicato il testamentoolografo, con il quale il de cuius lasciava tutti i suoi beni, nella misuradel 50 per cento, alla figlia [OSCURATO:PERSONA], e, per il restante 50 percento, alla nipote [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], altrafiglia del de cuius, nulla disponendo in favore della coniuge (RosaMontedoro) e della figlia [OSCURATO:PERSONA]. Con dichiarazione contenutanello stesso atto di pubblicazione del testamento, le legittimariepretermesse rinunciavano al loro diritto di esperire azione di riduzionenei confronti delle eredi testamentarie e prestavano acquiescenza altestamento;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., creditrice di [OSCURATO:PERSONA], laNumero registro generale 5198/2024Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 11863/2026Data pubblicazione 29/04/2026conveniva in giudizio, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] ed EmanuelaMorelli, chiedendo, in via principale, di essere autorizzata adaccettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA], in nome ed in luogo dellarinunziante, ai sensi dell’art. 524 cod. civ., allo scopo di soddisfare ilproprio credito, e, in via subordinata, che venisse accertatal’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] di riduzione e, “in conseguenza della revoca della rinunciaall’azione di riduzione”, che venisse accertato il diritto della creditricedi surrogarsi alla propria debitrice, [OSCURATO:PERSONA], nell’esercitarel’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, al fine di potersisoddisfare sui beni della legittima; costituendosi in giudiziounitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la propriacarenza di legittimazione passiva;1.2. il Tribunale adito dichiarava inefficace nei confronti dellacreditrice ‹‹la rinunzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] all’esperimentodell’azione di petizione ereditaria e di riduzione testamentaria nellasuccessione di [OSCURATO:PERSONA]››, respingendo tutte le altredomande;1.3. la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame proposto,in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e quelli incidentali spiegati daIda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;ha, in particolare, ritenuto revocabile ex art. 2901 c.c. l’atto dirinunzia, rilevando che potesse configurarsi, alla stregua dei principienunciati da Cass. n. 23036/2023, una donazione indiretta, econsiderato sussistenti i presupposti per l’esperimento dell’azionepauliana; pronunciandosi, poi, sul motivo di appello afferente il difettodi legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], hadisatteso l’eccezione, ‹‹per la qualità delle stesse di beneficiarie deglieffetti dell’atto revocando›› ed in ragione della necessità che ladecisione fosse alle stesse opponibile;Numero registro generale 5198/2024Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 11863/2026Data pubblicazione 29/04/20262. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato“atto di costituzione avvocato e memoria ex art. 378 cod. proc. civ.”e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso;3. la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale leparti hanno depositato memoria;CONSIDERATO CHE1. con il primo motivo, articolato in due paragrafi (A e B), laricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., ‹‹violazione/falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 102c.p.c., 105 c.p.c. e degli artt. 524 e 2901 c.c.››;sostiene, sotto un primo profilo, che la Corte territoriale avrebbeerrato nel ritenere la legittimazione passiva in capo all’appellanteanche con riguardo all’azione ex art. 524 cod. civ., dal momento checon tale azione non si instaura un contraddittorio necessario neiconfronti dei terzi successivi chiamati ed accettanti l’eredità, né icreditori, prima di esercitare tale azione, sono tenuti ad interpellarli,spettando la legittimazione passiva al solo debitore rinunziante;sotto altro profilo, deduce che i giudici d’appello, affermando chela legittimazione passiva sussiste per essere la ricorrente beneficiariadegli effetti dell’atto revocando e per la necessità che la decisione siaad essa opponibile, avrebbero travisato la nozione di “legittimazionepassiva”, intesa come titolarità della posizione soggettiva passiva deldiritto fatto valere in giudizio, con quella di “interesse a partecipare algiudizio” che, potrebbe legittimarne l’intervento volontario nellostesso; fa, altresì, rilevare che, poiché oggetto dell’atto revocando èla dichiarazione unilaterale, di [OSCURATO:PERSONA], di rinuncia all’azione diriduzione, da essa non può derivare alcun atto dispositivo, men chemeno di natura patrimoniale;Numero registro generale 5198/2024Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 11863/2026Data pubblicazione 29/04/20262. con il secondo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza perviolazione/falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., la ricorrenterevocatoria dell’atto di rinuncia all’azione di riduzione, arrivando aravvisare una donazione indiretta; lamenta che la Corte avrebbetrascurato di rispondere alle doglianze formulate con l’atto di appellovolte ad escludere, sulla base dei principi enunciati da Cass. n.4005/13, che la rinuncia all’azione di riduzione potesse considerarsi3. la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni Unite sulle questioni rimesse dalla Secondasezione civile con l’ordinanza interlocutoria n. 23 del 2025; P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delleSezioni Unite sulle questioni rimesse dalla Seconda Sezione civile conl’ordinanza interlocutoria n. 23 del 2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 20 febbraio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]