CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29679/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 113. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 901/2018 depositata in data 19 marzo 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Alla luce degli esiti di una verifica fiscale a carattere generale conclusasi in data 19/04/2012 con la redazione e la notifica di un p.v.c., l’Agenzia Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRAP-IRES- IVA 2010 delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Bari notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. TVS030100556, con il quale contestava ricavi omessi e costi non deducibili e, pertanto, un maggior imponibile per € 41.322,91 ai fini IRES e IRAP e un maggior imponibile per € 30.150,00 ai fini IVA. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Bari; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Bari, con sentenza n. 241/2015, accoglieva il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Puglia; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 901/2018, depositata in data 19 marzo 2018, accoglieva l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 per la quale la società contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata sull’eccezione, sollevata dalla società, di illegittimità dell’atto amministrativo impugnato per avvenuta violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000, omettendo di indicare la norma giuridica in forza della quale è stato effettuato l’accertamento e i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Ufficio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato l’assenza di quegli elementi gravi, precisi e concordanti che giustificherebbero l’elaborazione in forma induttiva di una rettifica degli elementi contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata dalla società e ha attribuito, pur in presenza di una contabilità regolare, validità fattuale ad indizi e mere presunzioni semplici che, in quanto tali, non costituiscono un fatto noto dotato di certezza storica. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Mancata valutazione delle prove agli atti del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata a recepire gli indizi elencati dall’Ufficio nell’accertamento, ignorando le prove fornite dalla società e le contestazioni ai rilievi effettuate da quest’ultima. 2. Il primo motivo èinammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, esso risulta erroneamente dedotto in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che riguarda, invero, l’omesso esame di fatti da intendersi in senso storico – naturalistico che, se opportunamente esaminati, avrebbero dovuto portare ad un esito di verso nel giudizio. 2.1.Il motivo è, in ogni caso, infondato. Nel caso di specie, l’accertamento è stato condotto attraverso la rettifica di singoli componenti di reddito sulla base di specifiche incongruenze, pur partendo dalle scritture contabili esistenti. Tale modus operandi è inequivocabilmente riconducibile all’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e non all’accertamento induttivo “puro” di cui al comma 2, che consente all’Ufficio di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili. Si è, infatti, anche di recente ribadito che (Cass. 10/10/2025, n. 27141), in tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico-induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e, dunque, l’utilizzabilità ai fini dell’accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’Amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. 2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., nel qualificare espressamente l’accertamento come analitico-induttivo ai sensi della citata lett. d), ha implicitamente, ma chiaramente, rigettato l’eccezione, riconoscendo che la natura dell’atto era palese e che la contribuente era stata posta in condizione di difendersi compiutamente nel merito, come dimostra l’articolato contenuto dei ricorsi di primo e secondo grado. Inoltre, alcuna lesione del diritto di difesa si è verificata; non pare utile, al riguardo, a supportare la tesi della società il richiamo, operato in memoria, a Cass.21/05/2025, n. 13631, in quanto il mancato specifico richiamo della norma di riferimento nell’atto impositivo, quanto al tipo di accertamento posto in essere, alcun pregiudizio risulta aver apportato alla difesa della contribuente, essendo state ampiamente specificate nell’atto le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell’accertamento, come correttamente posto in rilievo dalla sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo è infondato. Costituisce principio consolidato di questa Corte (cfr. tra tante: Cass.16/07/2025, n. 19622; Cass. 19/01/2021, n. 736) che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi, è consentito all’Ufficio desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti –, l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente. 3.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte. Invero, con una motivazione della quale è agevole scorgere l’iter logico-giuridico, non si è limitata a un'affermazione di principio, ma ha fondato il proprio convincimento su una puntuale e analitica elencazione degli elementi indiziari emersi dal p.v.c., ritenendoli idonei, nel loro complesso, a costituire presunzioni dotate dei requisiti di legge. In particolare, la sentenza ha valorizzato quanto segue: “raffrontando i dati relativi alla presenza di camerieri, cuoco e maître, dalle ricevute emesse è risultato che in molti giorni dell’anno, nonostante la totale assenza di questi ultimi, è stata servita una quantità ragguardevole di pasti; dall’esame delle ricevute emesse, è emerso che il giorno 4.6.2010 è stata compilata una ricevuta del complessivo importo di euro 4.895,00 pagato a mezzo assegno; senonché, tale ricevuta risulta annullata e non registrata tra i corrispettivi benché risulti che, in data 7.6.2010, è stato effettuato il versamento di un assegno bancario di pari importo, non contabilizzato; dal raffronto tra le ricevute fiscali emesse e i corrispettivi registrati, è emersa la mancata contabilizzazione di questi ultimi per un importo pari ad euro 4727,36; a tacer della irregolarità nella gestione delle rimanenze e la genericità delle descrizioni sulle ricevute fiscali per cui la valutazione sinergica di tali elementi, che costituiscono fatti specifici e accertati in sede di verifica, supporta logicamente il giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, legittimando il ricorso al metodo analitico-induttivo”. 4. Il terzo motivo è inammissibile. 4.1. In base all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296). Nel caso in esame, pur essendo articolato il motivo come omessa valutazione delle prove, non si evince l’effettivo contenuto della censura, in primo luogo mancando ogni riferimento alle norme del codice di rito che si assumerebbero violate e, di poi, la ricorrente sembra dedurre specifiche violazioni della normativa TUIR di riferimento (e dunque errores in iudicando). 5. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma