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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 27022/2022

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso 29099-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 29099 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G.29099/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito avente ad oggetto l'importo di Euro 3.773,75 a titolo di contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, per i redditi prodotti nell'anno 2009 e allo stesso ingiunti dall'INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la Corte territoriale ha accertato che, alla data della richiesta di pagamento, il credito, venuto a scadenza il 16.06.2010, era caduto in prescrizione, non trovando applicazione il d.P.C.M. del 10 giugno 2010 alle attività professionali non soggette agli studi di settore; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; , è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, D. Lgs. n. 241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), per avere, la Corte d'Appello, negato il differimento del termine per il versamento contributivo introdotto dal d.P.C.M. indicato in epigrafe, sull'erroneo presupposto che l'attività svolta dall'odierno controricorrente fosse estranea agli studi di settore; il motivo merita accoglimento; un recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 10273 del 2021), al quale va data in questa sede continuità, ha stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"; la stessa pronuncia, e quelle successive, hanno altresì chiarito come, a tal fine, la circostanza che il professionista rientri nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi, non rileva, atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. richiamato, il differimento del termine di pagamento concerne tutti « i contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., della L. n. 244 del 2007; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 29099-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 29099 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G.29099/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito avente ad oggetto l'importo di Euro 3.773,75 a titolo di contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, per i redditi prodotti nell'anno 2009 e allo stesso ingiunti dall'INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la Corte territoriale ha accertato che, alla data della richiesta di pagamento, il credito, venuto a scadenza il 16.06.2010, era caduto in prescrizione, non trovando applicazione il d.P.C.M. del 10 giugno 2010 alle attività professionali non soggette agli studi di settore; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; , è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, D. Lgs. n. 241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), per avere, la Corte d'Appello, negato il differimento del termine per il versamento contributivo introdotto dal d.P.C.M. indicato in epigrafe, sull'erroneo presupposto che l'attività svolta dall'odierno controricorrente fosse estranea agli studi di settore; il motivo merita accoglimento; un recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 10273 del 2021), al quale va data in questa sede continuità, ha stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"; la stessa pronuncia, e quelle successive, hanno altresì chiarito come, a tal fine, la circostanza che il professionista rientri nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi, non rileva, atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. richiamato, il differimento del termine di pagamento concerne tutti « i contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., della L. n. 244 del 2007; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così decis
Sentenza Cassazione n. 27022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris