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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 29813/2022

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vv.to [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA], 89/B con domicilio telematico eletto presso l’indirizzo di posta certificata [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: accertamento sintetico . art. 38 d.p.r. n. 600/73 avverso la sentenza n. 1220/14della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 10/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con novemotivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia , di cui in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, erastata riformata la sentenza di primo grado e confermato l’avviso di accertamento con il quale , per l’anno 200 6 , erano stati accertati, con meto d o sintetico , a carico di [OSCURATO:PERSONA] della Torre , maggiori redditi (euro 122.546,47) rispetto a quelli dichiarati (euro 17.573,00).

2. Dalla narrativa della sentenza qui impugnata risulta che la Commissione tributaria provinciale di Lodi, con sentenza n. 180/01/12 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che con l'entrata in vigore del d. - l. n. 78 del 2010 l' A mm inistrazione finanziaria «potesse adottare uno solo dei due strumenti accertativi previsti dalla legge (redditometro o accertamento sintetico puro ), conformemente anche a quanto dispone la circolare ministeriale n.28 del 2011 ed avendo la stessa AF adotta to cumulativamente i due strumenti,riteneva che l'ufficio fosse incorso in una violazione di legge anulla rilevando che l'anno d'imposta fosse antecedente alla modifica normativa perché per il principio tempus regit actum, trattandosi di una norma di natura processuale, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento doveva applicare la normativa vigente in quel momento»(v. pag.1, nella parte “svolgimento del processo”).

3. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha ribaltatola decisione dei primi giudici sulla base delle seguenti considerazioni: a)«[…] l'articolo 22 del DL 78/2010 nel modificare l'art. 38 del dpr 600/73 introducendo l'alternatività dei due strumenti accertativi,ha altresì previsto, in modo chiaro e inequivocabile,che le nuove disposizioni avrebbero prodotto effetto a far data dall'anno d'imposta 2009.

Conseguentemente, trattandosi nel caso in questione di accertamento relativo all'anno 2006, tale nuova normativa non trova applicazione»; b) «né una diversa applicazione può basarsi sulle conclusioni a cui sono pervenute le sentenze di alcuni giudici di merito[…] con le quali si riconduce il nuovo redditometro agli accertamenti di tipo standardizzato»;c) non vi può essere «analogia con la possibilità di un utilizzo retroattivo degli studi di settore evoluti e di quelli integrati» poiché «il presupposto per un'applicazione retroattiva dello strumento di accertamento è comunque rappresentato dall'esistenza di una metodologia analogache consenta di ritenere sostanzialmente comparabili le procedure adottate».

Col primomezzo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nell’illegittimità nel merito dell'avviso di accertamento in relazione all'abnormità delle risultanze dei vecchi coefficienti presuntivi ed alla necessità di utilizzo della versione più evoluta dello strumento presuntivo».

Col secondo mezzo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, «per non aver ritenuto applicabile alla specie la versione più evoluta del redditometro».Col terzo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti « consistente nell’illegittimità dell’accertamento sintetico concretamente spirito dall'ufficio per avere cumulato un accertamento fondato sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva secondo gli efficienti di cui ai vecchi decreti ministeriali del 1992 ad un accertamento sintetico puro basato sulla somma delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta e specificamente con riguardo l'illegittima somma dei canoni di leasing pagati per il possesso di un'imbarcazione di metri 10,35 con le risultanze dei coefficienti presuntivi alla stessa applicati».

Col quarto mezzo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ. e 53 Cost.

«per aver cumulato le spese effettive costituite dai canoni di leasing alle spese presunte tramite l'applicazione dei coefficienti presuntivi».

Col quinto motivo ribadisce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nell’ illegittimità nel merito dell’avviso di accertamento con riferimento al l'insussistenza dell'incremento patrimoniale di euro 10.000 relativi al finanziamento soci in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl in forza della relativa restituzione nel medesimo anno d'imposta accertati».Anche col sesto motivo denuncia il vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nel l'omessa considerazione da parte dell'avviso di accertamento della provvista esente di euro 17.509,00».Col settimo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ.

«in relazione alle insussistenza di spese per incrementi patrimoniali ed alla presente provvista esente parzialmente accolta dall'Ufficio».

Con l’ottavodenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nell’ illegittimità nel merito dell’avviso di accertamento in relazione maggiori redditi di euro 111.902,00 dichiarati dal reale nucleo familiare del contribuente, non considerato dall'ufficio in sede di accertamento, redditi superiori alla soglia di accertabilità dei redditi dichiarati».Con l’ultimo motivo di ricorso (nono) [OSCURATO:PERSONA] della Torre denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ.

«in relazione alla maggiore provvista costituita dai redditi dichiarati dall’effettivo nucleo familiare».

4. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Occorre disporre l’acquisizione del fascicolo di ufficio , con rinvio a nuovo ruolodella presente causa P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Così deciso,in data 29 settembre 202 2 . [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv.to [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA], 89/B con domicilio telematico eletto presso l’indirizzo di posta certificata [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: accertamento sintetico . art. 38 d.p.r. n. 600/73 avverso la sentenza n. 1220/14della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 10/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con novemotivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia , di cui in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, erastata riformata la sentenza di primo grado e confermato l’avviso di accertamento con il quale , per l’anno 200 6 , erano stati accertati, con meto d o sintetico , a carico di [OSCURATO:PERSONA] della Torre , maggiori redditi (euro 122.546,47) rispetto a quelli dichiarati (euro 17.573,00). 2. Dalla narrativa della sentenza qui impugnata risulta che la Commissione tributaria provinciale di Lodi, con sentenza n. 180/01/12 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che con l'entrata in vigore del d. - l. n. 78 del 2010 l' A mm inistrazione finanziaria «potesse adottare uno solo dei due strumenti accertativi previsti dalla legge (redditometro o accertamento sintetico puro ), conformemente anche a quanto dispone la circolare ministeriale n.28 del 2011 ed avendo la stessa AF adotta to cumulativamente i due strumenti,riteneva che l'ufficio fosse incorso in una violazione di legge anulla rilevando che l'anno d'imposta fosse antecedente alla modifica normativa perché per il principio tempus regit actum, trattandosi di una norma di natura processuale, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento doveva applicare la normativa vigente in quel momento»(v. pag.1, nella parte “svolgimento del processo”). 3. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha ribaltatola decisione dei primi giudici sulla base delle seguenti considerazioni: a)«[…] l'articolo 22 del DL 78/2010 nel modificare l'art. 38 del dpr 600/73 introducendo l'alternatività dei due strumenti accertativi,ha altresì previsto, in modo chiaro e inequivocabile,che le nuove disposizioni avrebbero prodotto effetto a far data dall'anno d'imposta 2009. Conseguentemente, trattandosi nel caso in questione di accertamento relativo all'anno 2006, tale nuova normativa non trova applicazione»; b) «né una diversa applicazione può basarsi sulle conclusioni a cui sono pervenute le sentenze di alcuni giudici di merito[…] con le quali si riconduce il nuovo redditometro agli accertamenti di tipo standardizzato»;c) non vi può essere «analogia con la possibilità di un utilizzo retroattivo degli studi di settore evoluti e di quelli integrati» poiché «il presupposto per un'applicazione retroattiva dello strumento di accertamento è comunque rappresentato dall'esistenza di una metodologia analogache consenta di ritenere sostanzialmente comparabili le procedure adottate». Col primomezzo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nell’illegittimità nel merito dell'avviso di accertamento in relazione all'abnormità delle risultanze dei vecchi coefficienti presuntivi ed alla necessità di utilizzo della versione più evoluta dello strumento presuntivo». Col secondo mezzo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, «per non aver ritenuto applicabile alla specie la versione più evoluta del redditometro».Col terzo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti « consistente nell’illegittimità dell’accertamento sintetico concretamente spirito dall'ufficio per avere cumulato un accertamento fondato sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva secondo gli efficienti di cui ai vecchi decreti ministeriali del 1992 ad un accertamento sintetico puro basato sulla somma delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta e specificamente con riguardo l'illegittima somma dei canoni di leasing pagati per il possesso di un'imbarcazione di metri 10,35 con le risultanze dei coefficienti presuntivi alla stessa applicati». Col quarto mezzo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ. e 53 Cost. «per aver cumulato le spese effettive costituite dai canoni di leasing alle spese presunte tramite l'applicazione dei coefficienti presuntivi». Col quinto motivo ribadisce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nell’ illegittimità nel merito dell’avviso di accertamento con riferimento al l'insussistenza dell'incremento patrimoniale di euro 10.000 relativi al finanziamento soci in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl in forza della relativa restituzione nel medesimo anno d'imposta accertati».Anche col sesto motivo denuncia il vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nel l'omessa considerazione da parte dell'avviso di accertamento della provvista esente di euro 17.509,00».Col settimo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ. «in relazione alle insussistenza di spese per incrementi patrimoniali ed alla presente provvista esente parzialmente accolta dall'Ufficio». Con l’ottavodenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nell’ illegittimità nel merito dell’avviso di accertamento in relazione maggiori redditi di euro 111.902,00 dichiarati dal reale nucleo familiare del contribuente, non considerato dall'ufficio in sede di accertamento, redditi superiori alla soglia di accertabilità dei redditi dichiarati».Con l’ultimo motivo di ricorso (nono) [OSCURATO:PERSONA] della Torre denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ. «in relazione alla maggiore provvista costituita dai redditi dichiarati dall’effettivo nucleo familiare». 4. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 5. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Occorre disporre l’acquisizione del fascicolo di ufficio , con rinvio a nuovo ruolodella presente causa P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. Così deciso,in data 29 settembre 202 2 . [OSCURATO:PERSONA]
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