Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44798/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consi re [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 02/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 17/10/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità, fondata sulle inutilizzabili dichiarazioni dell'imputato riportate nel verbale di perquisizione e sequestro. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art.712 CP. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento per la continuazione, aspetto ritualmente devoluto al giudice d'appello.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, afferente a questione che neppure pare aver formato oggetto di specifiche deduzione in appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, non puntualmente contestata laddove imprecisa), devesi rilevare che in primo grado, con il consenso delle parti, è stato acquisito l'intero fascicolo del PM, e dunque anche il verbale di sequestro in questione.

Ma comunque, con riferimento alla pretesa inutilizzabilità assoluta ex art. 63 CPP delle dichiarazioni rilasciate in quella sede da colui che poi è divenuto indagato, il ricorso presenta un duplice profilo di aspecificità.

Da una parte non individua esattamente quali sarebbero le dichiarazioni inutilizzabili; dall'altra, non effettua la c.d. prova di resistenza, cioè neppure esamina il profilo della provenienza "aliunde" di quelle medesime informazioni.

Aspetto quest'ultimo invero dirimente, posto che la Corte territoriale evidenzia ripetutamente che il dato della disponibilità del mezzo e della carta di circolazione, in capo all'imputato, emerga da molteplici fonti probatorie, non certo dal solo verbale in questione.

Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi sui quali si fonda il giudizio di carenza di buona fede (le evidenti discrasie tra i dati riportati nella carta di circolazione e la marca e modello del mezzo di cui l'imputato aveva pacificamente la disponibilità).

Quanto al terzo motivo, lo stesso pure risulta manifestamente infondato.

La pena per il reato base è collocata nel minimo e pure l'aumento per continuazione è contenuto (mesi 2 di reclusione).

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di èuro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F PINT Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consi re [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 02/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 17/10/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità, fondata sulle inutilizzabili dichiarazioni dell'imputato riportate nel verbale di perquisizione e sequestro. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art.712 CP. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento per la continuazione, aspetto ritualmente devoluto al giudice d'appello. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, afferente a questione che neppure pare aver formato oggetto di specifiche deduzione in appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, non puntualmente contestata laddove imprecisa), devesi rilevare che in primo grado, con il consenso delle parti, è stato acquisito l'intero fascicolo del PM, e dunque anche il verbale di sequestro in questione. Ma comunque, con riferimento alla pretesa inutilizzabilità assoluta ex art. 63 CPP delle dichiarazioni rilasciate in quella sede da colui che poi è divenuto indagato, il ricorso presenta un duplice profilo di aspecificità. Da una parte non individua esattamente quali sarebbero le dichiarazioni inutilizzabili; dall'altra, non effettua la c.d. prova di resistenza, cioè neppure esamina il profilo della provenienza "aliunde" di quelle medesime informazioni. Aspetto quest'ultimo invero dirimente, posto che la Corte territoriale evidenzia ripetutamente che il dato della disponibilità del mezzo e della carta di circolazione, in capo all'imputato, emerga da molteplici fonti probatorie, non certo dal solo verbale in questione. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi sui quali si fonda il giudizio di carenza di buona fede (le evidenti discrasie tra i dati riportati nella carta di circolazione e la marca e modello del mezzo di cui l'imputato aveva pacificamente la disponibilità). Quanto al terzo motivo, lo stesso pure risulta manifestamente infondato. La pena per il reato base è collocata nel minimo e pure l'aumento per continuazione è contenuto (mesi 2 di reclusione). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di èuro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F PINT Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44798/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris