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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08840/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 24 Aprile 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4 gennaio 2018, riduceva la pena inflitta all'imputata D'[OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di associazione a delinquere e vari delitti fine alla stessa ascritti, in anni 3, mesi 4 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, avv.to Carafa, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo errato il giudice di appello nell’omettere di valutare adeguatamente a detti fini la corretta condotta tenuta dall’imputata e la sostanziale ammissione degli addebiti da parte della medesima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero la Corte di appello di Napoli, con motivazione non censurabile nella presente sede di legittimità, ha rilevato come il beneficio richiesto non potesse essere concesso in ragione della molteplicità delle condotte accertate e del ruolo apicale rivestito dalla ricorrente nella consumazione dei fatti, con valutazione che, in quanto priva di qualsiasi illogicità o profilo di violazione di legge appare del tutto priva dei lamentati vizi.

Del resto va ricordato che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01).

E, nel caso in esame, il giudice di appello ha, con evidenza, ritenuto le considerazioni sulla gravità dei fatti e sul ruolo apicale svolto dall'imputata nelle fasi della consumazione prevalenti rispetto al comportamento processuale della stessa.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 24 Aprile 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4 gennaio 2018, riduceva la pena inflitta all'imputata D'[OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di associazione a delinquere e vari delitti fine alla stessa ascritti, in anni 3, mesi 4 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, avv.to Carafa, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo errato il giudice di appello nell’omettere di valutare adeguatamente a detti fini la corretta condotta tenuta dall’imputata e la sostanziale ammissione degli addebiti da parte della medesima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero la Corte di appello di Napoli, con motivazione non censurabile nella presente sede di legittimità, ha rilevato come il beneficio richiesto non potesse essere concesso in ragione della molteplicità delle condotte accertate e del ruolo apicale rivestito dalla ricorrente nella consumazione dei fatti, con valutazione che, in quanto priva di qualsiasi illogicità o profilo di violazione di legge appare del tutto priva dei lamentati vizi. Del resto va ricordato che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01). E, nel caso in esame, il giudice di appello ha, con evidenza, ritenuto le considerazioni sulla gravità dei fatti e sul ruolo apicale svolto dall'imputata nelle fasi della consumazione prevalenti rispetto al comportamento processuale della stessa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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