CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 29907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 dicembre 1987, avverso l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Catania; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del primo giugno 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 10 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento emesso il 20 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., per aver posto in essere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo a minacce esercitate con il metodo mafioso, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale Agripet, a versare indebite somme di denaro. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per essere stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, pur avendo la persona offesa, in occasione delle sommarie informazioni rese il 29 novembre 2021, mai mosso alcuna accusa nei confronti dell'indagato, che sarebbe stato descritto in termini positivi, perché soggetto noto quale cliente abituale dell'attività della stessa persona offesa. Anche dal verbale di trascrizione del file audio, allegato alla C.N.R. agli atti, non sarebbe possibile enucleare un contributo dell'indagato alla commissione dell'estorsione, men che meno aggravata dal metodo mafioso. La mera presenza dell'indagato sul luogo, in cui si sarebbe consumata l'ipotesi accusatoria, non potrebbe in alcun modo costituire un grave indizio di colpevolezza a suo carico; 2) violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione, per non essere state puntualmente indicate le ragioni della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'inefficacia di misure meno afflittive nei confronti dell'indagato, soggetto incensurato ed estraneo ad ambienti criminali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che le censure, formulate dal ricorrente, sono prive di specificità. Il Tribunale del riesame ha affermato che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dai riscontri operati dagli inquirenti e dal contenuto della conversazione registrata dalla predetta persona offesa, era emerso che l'indagato non solo aveva partecipato attivamente alla conversazione intercorsa tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], ma aveva anche dato istruzioni a Licandro su come muoversi, una volta deciso con che modalità pagare, invitandolo a vedersi con il complice indagato, e, su espressa indicazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto i contatti con la persona offesa, curando l'aspetto esecutivo dell'estorsione "e, in effetti, il sabato dopo la conversazione di interesse era tornato al negozio di Licandro senza alcun motivo e in modo sibillino gli aveva detto che si sarebbero visti il 29: circostanza che senza dubbio conforta pienamente la tesi accusatoria avendo egli agito in pieno accordo con Indelicato, esponendosi personalmente". Siffatte argomentazioni, con cui si è posto in rilievo che l'indagato non si era limitato ad assistere passivamente alla conversazione tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], ma aveva dato un contributo attivo rilevante alla commissione del reato ascrittogli provvisoriamente, sfuggono ad ogni rilievo censorio, non essendo viziate da manifesta illogicità ed essendo in linea con i principi affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 43569 del 21/6/2019, Rv. 276990), secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore, idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. 1.2.1 I! Tribunale del riesame ha poi evidenziato che il riferimento ad altri interessati al pagamento e alla necessità di mandare a Natale un panettone a tutti valeva ad evocare contesti criminali organizzati, radicati sul territorio, così da potersi ritenere integrata anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. Così motivando, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, che è ferma nel ritenere che l'aggravante de qua ricorre nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva, in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa, e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento (Sez. 2, n. 35428 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273456; Sez. 2, n. 10467 del 10.2.2016, Rv 266654; Sez. 5, n. 28442 del 17/04/2009, Rv. 244333). 1.3 Anche il secondo motivo del ricorso non coglie nel segno. Il Tribunale del riesame ha ricordato che il delitto ascritto all'indagato è aggravato dall'art. 416 bis.1 cod. pen. e per esso, quindi, vige la presunzione relativa di pericolosità, non vinta nel caso in esame, atteso che l'indagato era coinvolto in associazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti e si era approcciato alla persona offesa con modalità sintomatiche di una concreta inclinazione a delinquere e di una pericolosità sociale elevata, la cui neutralizzazione impone l'applicazione della misura di massimo rigore. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e non contraddittorie, sfuggono ad ogni rilievo censorio. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in R