CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2025
Cassazione n. 34283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16949/20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura specialein calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Basilicata,n. 317/01/2021, depositata in data 20 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel24 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza l’avviso di accertamenton. TC03T101222, con Oggetto: -Avviso di accertamento - IRE S ed IRAP 2014 - Rottamazione quater- Cessazione della materia del contendere - Sopravvenuta carenza di interesse. il quale l’Agenzia delle entrate accertava, ai fini IRES ed IRAP per l’anno di imposta 2014, maggior reddito per Euro 45.464,00. L’accertamento traeva origine dal questionario n. Q00588/2017, con cui l’Ufficio aveva chiesto giustificazioni in merito alla variazione in diminuzione di Euro 221.980,00 riportata nella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2015. La società deduceva di essersi accorta solo nel 2014 dell’errore contabile commesso contabilizzando come sopravvenienza attiva non tassabile i bonus di fine gestione per i distributori di carburante non corrisposti dal 2002 al 2010. La CTP rigettava il ricorso. 2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Basilicata confermava la decisione di primo grado. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi adun motiv o . L’Ufficio resiste con controricorso , spiegando ricorso incidentale condizionato affidato adue motiv i . È stata fissata l’adunanza camerale per il 24ottobre 2025. In data 11/13 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 83, 88 e 109 del TUIR 917/86». In primo luogo, deduce una carenza motivazionale della sentenza impugnata; in secondo luogo, sostiene che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto tassabile la sopravvenienza attiva dichiarata in relazione all’anno 2014. 2. In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito, in data 24 giugno 2023, alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (cosiddetta rottamazione quater ), come comunicato dall’ente con doc. AT-09290202302263945180, e di essere in regola con i pagamenti; ha chiesto, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartell a oggetto della definizione agevolata e l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio. 3. Ad ogni modo la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere d ichiarando di aver aderito alla definizione agevolata , mostrando in tal modo inequivocabilmente di non avere più interesse alla pronuncia sul suo ricorso. 4. Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse della ricorrente. Il ricorso incidentale condizionato, con cui l’Ufficio lamenta la violazione dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 327, comma primo, cod. proc. civ., nonché il difetto assoluto di motivazione circa la violazione dei termini di impugnazione, deve ritenersi assorbito. 5.Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate aisensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. 6.Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casitipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tanteCass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale, assorbi