CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 16704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026ANTONIAZZI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato1551GIOVANNI GUARINI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 52/2021 della CORTE D’APPELLO diTRENTO, depositata il 13/07/2021 R.G.N. 62/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1551/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di TreNnumteoro hdi ara ccolta generale 16704/2026respinto il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia dDait a pubblicazione 28/05/2026primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA]– iscritto alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n.335 del 1995, in quanto collaboratore presso una cooperativasino al 23 settembre 2015, data in cui il rapporto dicollaborazione era stato risolto – diretta ad ottenere ilriconoscimento del diritto all’anticipo pensionistico previstodall’art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016 (c.d. “APEsociale”), in relazione al quale l’istanza amministrativa era statadisattesa dall’Inps in quanto il richiedente non era un lavoratoresubordinato il cui rapporto di lavoro era cessato per effetto dilicenziamento.2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso l’Inps.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016,per avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto di MarcoAntoniazzi all’anticipo pensionistico pur trattandosi non già di unlavoratore subordinato il cui rapporto di lavoro era statointerrotto a seguito di licenziamento, bensì di un lavoratore aprogetto iscritto alla Gestione separata la cui attività eracessata.- 2 -2. La Corte d’appello ha affermato che la situazionNeu medroe rle gistro generale 31190/2021Numero sezionale 1551/2026lavoratore parasubordinato, collaboratore a progetto, chNeu maebrob dii ara ccolta generale 16704/2026cessato il rapporto è del tutto assimilabile a quella del lavoratorDeat a pubblicazione 28/05/2026subordinato licenziato.A sostegno di tale assunto la Corte ha rilevato che l’art. 1,comma 179, della l. n. 232 del 2016, attribuisce il diritto diusufruire dell’anticipo pensionistico anche a coloro che sonoiscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n.335 del 1995, purché si trovino in una delle condizioni previstedalle lett. da a) a d).Ha osservato che la formulazione letterale dell’art. 1, comma179, lett. a), cit., laddove indica tra le condizioni di accesso albeneficio in parola lo stato di disoccupazione derivante dallacessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, non puòdirsi ostativa al riconoscimento dell’anticipo pensionistico anchein favore del collaboratore, perché il recesso del committente èassimilabile al licenziamento e, in sostanza, ciò che conta è chela disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto non siaimputabile al lavoratore.Ha evidenziato, inoltre, che nel diritto positivo vi è unaprogressiva equiparazione, anche sul piano previdenziale, dellecollaborazioni personali al lavoro subordinato, come dimostrato,in particolare, dalla disciplina in tema di collaborazioniorganizzate dal committente.3. L’Inps critica la sentenza impugnata sottolineando,innanzitutto, che la cessazione della collaborazione non puòessere equiparata al licenziamento, trattandosi di istituti deltutto differenti e soggetti a discipline completamente diverse.Deduce, quindi, che la causale di accesso all’anticipopensionistico di cui all’art. 1, comma 179, lett. a), della l. n. 232del 2016, non può essere riferita ai collaboratori, mentre essi- 3 -possono accedere a tale beneficio in presenza delle cNauumserao lrie gistro generale 31190/2021Numero sezionale 1551/2026previste dalle lett. b) e c) dello stesso comma 179. Numero di raccolta generale 16704/2026Sostiene, infine, che non è vero che la tutela previdenziale dDeait a pubblicazione 28/05/2026lavoratori parasubordinati è assimilabile a quella dei lavoratoridipendenti, tant’è che per i primi la giurisprudenza di legittimitàesclude l’operatività della garanzia apprestata dall’art. 2116 c.c.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso in esame, laddove prospettaun’interpretazione dell’art. 1, comma 179, lett. a), della l. n.232 del 2016, secondo cui la condizione ivi prevista per l’accessoall’anticipo pensionistico andrebbe riferita esclusivamente ailavoratori iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive diessa e non a quelli iscritti alla Gestione separata, investaquestioni di indubbia rilevanza nomofilattica in ordine alle qualinon si rinvengono, in seno alla giurisprudenza di questa Corte,precedenti specifici. Reputa necessario, quindi, che tali questionisiano trattate in pubblica udienza, così da potersi giovare anchedella discussione e dell’apporto della Procura Generale. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per latrattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 4 -