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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14106/2025

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i impugnazione.

E difatti quando la sanzione accessoria è predeterminata e obbligatoria la giurisprudenza ne afferma pacificamente l’applicabilità con il rimedio dell’incidente di esecuzione, senza che vi siano termini legati ai mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Pg, Rv. 277547 – 01; Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Pg, Rv. 274453 – 01).

Né può ricavarsi alcuna preclusione dall’espiazione della pena principale, che non vale ad esaurire gli effetti del giudicato, al quale l’ulteriore sanzione deve accedere; l’espiazione della pena non estingue il reato e non esaurisce gli effetti penali della condanna.

Inoltre, quanto agli ulteriori profili di interferenza con il procedimento disciplinare evocati dalla difesa, va ricordato che «in caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna)» (Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019, dep. 2020, Bonomo, Rv. 278118 - 02).

Infine infondata è la doglianza che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al giudice militare, visto che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuzione competente, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, tra giudice ordinario e giudice militare, deve prevalere sempre la competenza del giudice ordinario.

Tanto più nel caso di specie in cui si verte in un’ipotesi di un unico provvedimento emesso da giudice ordinario, rispetto al quale in sede esecutiva deve essere applicata una sanzione accessoria 3 F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7

i impugnazione. E difatti quando la sanzione accessoria è predeterminata e obbligatoria la giurisprudenza ne afferma pacificamente l’applicabilità con il rimedio dell’incidente di esecuzione, senza che vi siano termini legati ai mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Pg, Rv. 277547 – 01; Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Pg, Rv. 274453 – 01). Né può ricavarsi alcuna preclusione dall’espiazione della pena principale, che non vale ad esaurire gli effetti del giudicato, al quale l’ulteriore sanzione deve accedere; l’espiazione della pena non estingue il reato e non esaurisce gli effetti penali della condanna. Inoltre, quanto agli ulteriori profili di interferenza con il procedimento disciplinare evocati dalla difesa, va ricordato che «in caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna)» (Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019, dep. 2020, Bonomo, Rv. 278118 - 02). Infine infondata è la doglianza che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al giudice militare, visto che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuzione competente, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, tra giudice ordinario e giudice militare, deve prevalere sempre la competenza del giudice ordinario. Tanto più nel caso di specie in cui si verte in un’ipotesi di un unico provvedimento emesso da giudice ordinario, rispetto al quale in sede esecutiva deve essere applicata una sanzione accessoria 3 F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7
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