CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2021
Cassazione n. 38116/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BOZZETTO Paolo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/11/2019 dalla Corte di Appello di Trieste visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25/11/2019 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 05/03/2018, qualificato il reato di furto art. 624 bis cod. pen. ascritto all'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 648 comma secondo cod. pen. rideterminava la pena inflitta. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bozzetto eccependo la violazione di legge circa la modifica dell'imputazione, in violazione del diritto di difesa ed in contrasto con le emergenze processuali, essendo stato rinvenuto il bene di provenienza furtiva (una bicicletta) in un cortile di pertinenza dell'abitazione in comune con il fratello. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (ex multis Cass. sez. 5, sent. n. 36157 del 30/04/2019 - dep. 16/08/2019 - Rv. 277403). Nel caso di specie, è comunque contestato il possesso di cosa di provenienza furtiva, con la conseguenza che - esclusa la prova della partecipazione al reato presupposto - gli elementi fattuali che hanno dato fondamento logico alla ricostruzione operata dalla corte territoriale risultano contenuti nel capo d'imputazione, senza alcun pregiudizio sul diritto di difesa. Quanto all'accertamento di responsabilità, trattasi di rilievi di merito, incentrati su un'alternativa lettura delle risultanze istruttoria, a fronte dell'obiettivo possesso della bicicletta, in assenza di giustificazioni a riguardo. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] --"Ì pedali D