Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43735/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza de129/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 24/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen..

Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen.; II) inosservanza o erronea applicazione della legge e insufficiente motivazione in riferimento all'art. 648 cod. pen.; III) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen..

I motivi sono inammissibili.

Le doglianze difensive del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto ineriscono a violazioni di legge basate sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al costante orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014,Faje, Rv. 258722 e Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, in quanto l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Quanto alle censure sulla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., si ripropongono profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti logico-giuridici.

Ed invero, la Corte territoriale ha chiarito come il dolo della ricettazione si potesse desumere dalle modalità dell'azione, dalle caratteristiche dei beni e dalla mancata prospettazione di chiarimenti da parte dell'imputato circa il regolare acquisto o ricezione dei beni in suo possesso.

In tal modo, la Corte di appello ha ampiamente motivato sul punto, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897) e la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

E, nel caso di specie, la circostanza che l'imputato stesse vendendo occhiali da sole, privi di custodie e di etichettatura nonché la mancata produzione di documentazione attestante la provenienza di beni che possono essere venduti esclusivamente da commercianti licenziatari dei titolari dei marchi, rappresentano quegli elementi indiretti da cui correttamente desumere la sussistenza del dolo - quantomeno nella forma eventuale - di ricettazione.

In tema di attenuanti generiche, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, condividendo la decisione del giudice di primo grado, ha sottolineato come non sussistessero le condizioni per concedere le attenuanti generiche invocate, anche chiarendo come le condizioni vita personale dell'agente, richiamate dalla difesa ai fini della concessione, non potessero essere positivamente valorizzate in quanto il reo, pur essendo straniero, era provvisto di regolare permesso di soggiorno.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza de129/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 24/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen.; II) inosservanza o erronea applicazione della legge e insufficiente motivazione in riferimento all'art. 648 cod. pen.; III) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. I motivi sono inammissibili. Le doglianze difensive del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto ineriscono a violazioni di legge basate sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al costante orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014,Faje, Rv. 258722 e Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, in quanto l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Quanto alle censure sulla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., si ripropongono profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti logico-giuridici. Ed invero, la Corte territoriale ha chiarito come il dolo della ricettazione si potesse desumere dalle modalità dell'azione, dalle caratteristiche dei beni e dalla mancata prospettazione di chiarimenti da parte dell'imputato circa il regolare acquisto o ricezione dei beni in suo possesso. In tal modo, la Corte di appello ha ampiamente motivato sul punto, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897) e la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). E, nel caso di specie, la circostanza che l'imputato stesse vendendo occhiali da sole, privi di custodie e di etichettatura nonché la mancata produzione di documentazione attestante la provenienza di beni che possono essere venduti esclusivamente da commercianti licenziatari dei titolari dei marchi, rappresentano quegli elementi indiretti da cui correttamente desumere la sussistenza del dolo - quantomeno nella forma eventuale - di ricettazione. In tema di attenuanti generiche, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso di specie, la Corte territoriale, condividendo la decisione del giudice di primo grado, ha sottolineato come non sussistessero le condizioni per concedere le attenuanti generiche invocate, anche chiarendo come le condizioni vita personale dell'agente, richiamate dalla difesa ai fini della concessione, non potessero essere positivamente valorizzate in quanto il reo, pur essendo straniero, era provvisto di regolare permesso di soggiorno. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 43735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris