CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2025
Cassazione n. 32484/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25335-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25335/2021 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RIS C OSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 571/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 573/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con la sentenza n. 571/2021 depositata in data 24/05/2021 la Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi aveva rigettato l’opposizione proposta dalla stessa società avverso una intimazione di pagamento notificatale in data 23/04/2014 per l’importo di euro 39.070,48. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. articolando tre motivi di ricorso. Sia l ’INPS che l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituiti in giudizio per chiederela reiezione del ricorso . 3. Con memoria depositata in data 05/08/2025 [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi, rottamazione –quater art. 1, commi da 231 a 252, della legge 197/2022 e ha dichiarato di rinuncia re al ricorso in cassazione, chiedendo la compensazione delle spese di lite. 4. L’INPS, quale controricorrente, con la memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ., non ha aderito alla rinuncia della parte ricorrente e ha chiesto la condanna del rinunciante al pagamento delle spese di giudizio. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 23/10/2025. Considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto tre motivi di ricorso avverso la sentenza impugnata e si duole, con il primo motivo, della violazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c. nella quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata affermando l’esistenza di un giudicato tra le parti in senso sfavorevole alla società odierna ricorrente. Con il secondo e il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione dell’art. 2953 c.c. e insiste nella eccezione di prescrizione della pretesa contributiva respinta dalla Corte territoriale. 2. Assume, tuttavia, rilievo in via preliminare la memoria depositata in data 05/08/2025 con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ( c.d. “rottamazione quater” art. 1 commi da 231 a 252, ai sensi della legge 197/2022). 3. La società ricorrente non ha depositato in atti prova dell’integrale pagamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi all’origine della controversia. La parte ricorrente con la nota depositata in atti in data 05/08/2025 ha, nondimeno, dichiarato di rinunciare al ricorso. 4. L’INPS, costituito quale parte controricorrente, non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass.28/05/2020, n. 10140). In questo caso la sentenza di merito impugnata ha respinto l’impugnazione del ricorrente avverso la cartella esattoriale, sicché l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato di una sentenza inequivocabilmente favorevole alla parte controricorrente senza che residui dubbio alcuno circa il diritto controverso. 5. Le spese vanno liquidate nei confronti dell’INPS, nella misura indicata in dispositivo, in ragione del principio secondo il quale: quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass.22/05/2020, n. 9474 del 22/05/2020). 6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055) 7. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. ss. u. 19/07/2024 n. 20018). P.Q.M dichiara estinto il giudizio; condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], spese liquidate in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettar