CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 28920/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione per travisamento della prova ed in relazione alla valutazione delle prove poste alla base del giudizio di responsabilità - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte dì merito con motivazione logica; i dedotti motivi non assolvono, inoltre, la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fer'rni restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; e che, invece, le doglianze del ricorrente si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, con motivazione esente dalle dedotte censure; Rilevato che è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato, tramite p.e.c. del 17 giugno 2025, di cui non può tenersi conto, dato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; ril P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.