CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 44199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore degli indagati, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, il quale insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 16/1/2023, il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 28/11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati - in concorso con altri - per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., per avere preso parte, in posizione di vertici, alla confederazione criminale denominata "clan [OSCURATO:PERSONA] - Minichini - Schisa - Aprea - Casella", integrando condotte di carattere organizzativo e direttivo della struttura federativa sovraordinata, oltre che dei rispettivi sodalizi; in Napoli e altri territori, dal mese di aprile 2016, con condotta perdurante. Nell'impugnata ordinanza si è illustrato che i sodali con funzioni direttive - nonostante le restrizioni detentive - avevano continuato a gestire la confe- derazione mediante la strumentalizzazione dei colloqui in carcere con i familiari: ciò era stato possibile anche a causa della mancanza di qualsiasi forma di isola- mento nei rapporti con l'esterno, grazie all'ampia disponibilità di telefoni cellulari introdotti in carcere ed utilizzati quotidianamente dai reclusi per comunicare con i familiari e per mantenere il continuativo controllo dell'organizzazione. 1.1. Le fonti indiziarie della partecipazione apicale dei fratelli Casella alla confederazione criminale sono state indicate nell'apporto informativo dei collabo- ratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA], ai quali si sono recentemente affiancati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nell'indicazione dei due indagati come partecipi della macro-organizzazione, con funzioni direttive ed organizzative per l'articolazione cosiddetta "aret a' barr" nel quartiere Ponticelli. Il clan Casella, la cui esistenza era stata attestata dal collaboratore Capasso e dai più recenti contributi dei neo-collaboratori, avrebbe aderito alla confederazione intorno agli anni 2017/2018, come ha riferito il collaboratore Schisa, specificando che ad es9P è affidata la gestione delle estorsioni in danno dei ladri di vetture e motorini. In generale, la confederazione gestisce le estorsioni in danno di tutti gli operatori economici del territorio, sia di carattere legale che illecito, i cui proventi confluiscono in una cassa comune gestita da [OSCURATO:PERSONA], detto "il cinese", e sono destinati al supporto economico dei sodali detenuti e al pagamento delle spese per le difese processuali. Invece, i proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti, che la famiglia Casella conduce dietro l'ASL di Ponticelli, restano nella disponibilità di ciascun gruppo. 1.2. Il Tribunale cautelare ha risposto ai rilievi difensivi che segnalavano l'impossibilità per il clan Casella di diventare componente della confederazione, non trattandosi di un gruppo autonomamente strutturato: sul punto si è rilevato che anche altri partecipi della confederazione provenivano da clan disciolti o addirittura non avevano mai fatto parte di alcun sodalizio; inoltre si è osservato che proprio l'adesione al macro-gruppo avrebbe potuto favorire il consolidarsi del clan Casella, dotandolo dei caratteri della forza di intimidazione e della capacità di assoggettamento sociale. Ancora, si è respinta l'eccezione per cui l'assoluzione degli odierni ricorrenti, pronunciata con sentenza del GUP di Napoli del 7/10/2019, dalle imputazioni associative possa fondare una sorta di preclusione a successive iniziative cautelari. Invero, sotto il profilo formale, detta sentenza non è ancora divenuta irrevocabile, essendo stata appellata dal Pubblico Ministero; e in termini sostanziali, l'impoverimento del materiale probatorio di quel processo, deter- minato dalla dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni, è stato ora colmato dalle recenti acquisizioni dichiarative dei collaboratori di giustizia, che riguardano il periodo ottobre 2019/settembre 2022, successivo non soltanto alle indagini del procedimento esitato nell'assoluzione, ma anche alla sentenza di primo grado. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore degli indagati, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 74 DPR n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Premessa una ricognizione critica degli apporti informativi dei collabora- tori di giustizia, definiti generici e non convergenti, e rilevato che, ad onta della intitolazione del primo motivo, le censure si dirigono verso l'effettiva imputazione cautelare ex art. 416 bis cod. pen. e non all'intestato reato ex art. 74 TU Stup., la tesi difensiva intende negare la sussistenza dell'associazione confederale o almeno la partecipazione ad essa dei due fratelli Casella, ciò desumendo dalle falle rievocative di alcuni dei collaboratori, nonché dalla mancata indicazione dei medesimi da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], escusso come teste nell'udienza dibattimentale del 6/12/2022. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si deducono violazione di legge penale e processuale, nonché mancanza e/o illogicità di motivazione, con riferimento al ruolo dirigenziale contestato ad entrambi gli indagati. In sintesi, si contesta la mancata verifica dell'effettivo esercizio del preteso ruolo di vertice attribuito ai fratelli Casella, che deve essere riconoscibile sia all'esterno che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati su motivi non consentiti dalla legge, in quanto riproduttivi di censure di natura fattuale già proposte in sede di merito e confutate dal Tribunale cautelare in termini corretti in diritto e rispondenti alla logica argomentativa. 1.1. Le censure rivolte alla ricostruzione della contestazione associativa tendono a scardinare l'organicità del complesso indiziario con la tecnica della parcellizzazione degli elementi di indagine, e con critiche generiche alle dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia. Pertanto, le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando effettivi vizi di legitti- mità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell'impugnata ordi- nanza letture alternative parziali che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine. Sul punto, va riaffermato che in materia cautelare non è possibile esten- dere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Invero, la risalente e consolidata esegesi di legittimità ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nella motivazione di tale pronuncia, si è premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e si è posto in evidenza che la motiva- zione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Ne consegue che la base indiziaria che attiene alla valutazione cautelare non coincide con quella necessaria ai fini dell'affermazione di responsabilità. 1.2. Nel caso di specie, le contestazioni riproposte in questa sede hanno trovato congrua e diffusa confutazione nell'impugnata ordinanza, laddove si è rilevato che grazie alle propalazioni di ben cinque collaboratori risulta accertata l'esistenza di un sodalizio criminale intestato alla famiglia Casella, capeggiato dagli odierni ricorrenti. Né potrebbe negarsi che i fratelli Casella abbiano attiva- mente preso parte alla macro-federazione di associazioni camorristiche operative nel territorio orientale di Napoli, rilevando che costoro erano stati assolti dalla imputazione associativa per la ritenuta insussistenza del clan Casella. Sul punto, l'impugnata ordinanza ha già congruamente osservato che nessun effetto preclusivo può riconoscersi a tale sentenza assolutoria - a prescindere dal fatto che pende impugnazione della pubblica accusa - in ordine alla esperibilità di ulteriori indagini integrative di quelle precedentemente svolte, e che nella specie si sono arricchite di nuove informazioni di ulteriori collaboratori di giustizia relativamente ad un periodo successivo a quello esaminato nella sentenza del 2019, precisamente il periodo dall'ottobre 2019 al settembre 2022. Del resto, l'impugnata ordinanza, valutando il contenuto della sentenza assolutoria, ha posto in luce che l'insussistenza dell'imputazione ex art. 416 bis cod. pen. era derivata dalla constatazione della carenza dell'elemento costitutivo del controllo del territorio, trattandosi di una compagine esordiente, in prece- denza costola del clan Sarno, ma era pur sempre stata accertata l'operatività del gruppo Casella nel settore del narcotraffico quale autonomo gestore di piazze di spaccio, così da porsi come entità in grado di partecipare alla macro-federazione. È stata altresì confutata l'ulteriore obiezione difensiva per cui l'adesione a detta federazione sarebbe stata possibile soltanto da parte di gruppi già orga- nizzati, osservando del tutto logicamente il Tribunale cautelare che anche altri indagati interessati dalla stessa indagine provenivano da clan disciolti ovvero non risultavano mai essere stati affiliati ad alcun sodalizio. Infine, si osserva che la vicenda della tentata estorsione collocata ad ottobre/novembre 2020 in danno di tale [OSCURATO:PERSONA], parcheggiatore abusivo, per la quale gli odierni indagati avevano subìto una nuova restrizione cautelare, 5 (5/ è stata parimenti considerata dal Tribunale del riesame, che ha osservato come in sede cautelare detta ordinanza era stata confermata e non impugnata per cassazione. Le successive vicende riguardanti il relativo processo di merito - in cui vi sarebbe stata ritrattazione dell'accusa nei confronti dei Casella da parte della persona offesa - sono ancora sub iudice e non possono che essere affidate alla complessiva valutazione dell'organo competente. Pertanto, la riproposizione di tale doglianza nel ricorso in esame deve dichiararsi inammissibile, per non avere considerato la congrua e corretta confutazione già esplicitata nell'impugnata ordinanza. 1.3. Il secondo motivo di ricorso è diretto a contestare il ruolo apicale attribuito ai fratelli Casella, che si assume non sorretto da convergenti dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia. Tale motivo è generico, non indicando quali sarebbero le discrepanze sul punto emergenti dalle propalazioni dei vari collaboratori, e comunque costruito in modo tale da non evidenziare nemmeno l'interesse a tale doglianza. In linea generale, resta valido il principio per cui «In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno» (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Pg in proc. Abbinante e altri, Rv. 271482; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487). Nel caso specifico, ci si limita ad osservare che i collaboratori compulsati hanno descritto i due fratelli come personaggi di spicco, per [OSCURATO:PERSONA] capi della famiglia Casella, per [OSCURATO:PERSONA] reggenti della medesima al pari del fratellastro [OSCURATO:PERSONA]. Il relativo motivo è dunque inammissibile. 2. In conclusione, i ricorsi risultano inammissibili, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de