CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Lecce, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio, aggravato dalla futilità dei motivi, commes:so ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione evidenzia che le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa sono, soggettivamente ed oggettivamente, credibili anche in ragione dei riscontri oggettivi derivati dall'attività di indagine e della ampia convergenza con la ricostruzione fornita dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce del materiale investigativo raccolto, può, pertanto, ritenersi dimostrato, con il livello di certezza richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., che Marzano, agendo in concorso con altre persone, aveva aggredito Margiotta, reo di avere incrociato il suo sguardo all'interno di un bar, colpendolo, insieme ai complici, con atti sempre più violenti, schiaffi, pugni, calci, alla spalla e al volto, dapprima all'interno del locale e poi all'esterno, quando la vittima era caduta a terra. L'aggressione che, valutata con i criteri enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, era idonea ed inequivocabilmente diretta a cagionare la morte di Margiotta, era cessata solo perché quest'ultimo era riuscito a darsi alla fuga, recandosi presso la caserma dei Carabinieri così da sottrarsi all'inseguimento • dai suoi aggressori che, lungi dal desistere, avevano cercato di raggiungerlo, anche servendosi di un'automobile. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Marzano, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge, segnatamentie degli artt. 56, 575 e 61 n. 1 cod. pen., 292, comma 1 lett. C e c bis) e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Sostiene il ricorrente che il Tribunale non ha adeguatamente superato la doglianza difensiva sull'assenza di autonoma motivazione nell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Risulta dagli atti il totale appiattimento dell'organo giurisdizionale sulle valutazioni espresse dalla Pubblica accusa. L'ordinanza impugnata non è riuscita ad integrare, rinsaldandolo, l'apparato argomentativo; anzi ha riproposto le identiche emergenze indiziarie di colpevolezza esposte dal Giudice per le indagini preliminari. Ha desuntoia "furia omicidiaria" attribuita a Marzano/da elementi fattuali non dotati di forza dimostrativa. Ha valutato le condizioni di salute di Margiotta senza considerare l'inziale referto rilasciato dal Pronto soccorso, che, a distanza di tre ore dal fatto, non conteneva alcuna indicazione né sulla perdita di coscienza da parte della persona offesa né su lesioni significative, che sonovfnerse solo e successivamente. Ha trascurato che le dichiarazioni della persona offesa presentano tratti non lineari: Margiotta non solo ha indicato diversamente, in sede di sommari t informazioni alla polizia giudiziaria ed in sede di querela, le zone del corpo attinte dai calci e dai pugniírna non ha fornito alcuna spiegazione su come sia riuscito a dileguarsi e dirigersi verso la caserma dei carabinieri nonostante le conseguenze patite a causa della violenta aggressione e nonostante gli inseguitori avessero il vantaggio di utilizzare un'autovettura. Ha illogicamente ricostruito la condotta tenuta da Marzano e dai complici immediatamente successiva all'aggressione come volta all'inseguimento della vittima, anziché a guadagnarsi la fuga Ha desunto il dolo alternativo da elementi contrastanti con il compendio investigativo e comunque con argomentazioni illogiche: la direzione dei colpi verso zone vitali non è significativa, una volta dato per accertato che l'agente aveva diretto la sua azione verso ogni parte del corpo, la valorizzazione dell'inseguimento successivo all'aggressione è irrilevante posto che, in ragione della vicinanza della caserma dei carabinieri e della diversità dei mezzi utilizzati dai protagonisti, è più plausibile la tesi sostenuta dall'indagato di essersi allontanato a bordo dell'autovettura non per inseguire Margiotta per darsi alla fuga e far perdere le sue tracce nel più breve tempo possibile. Al contrario, nella ricostruzione del dolo in termini di animus necandi non ha attribuito adeguata rilevanza al dato pacifico che il ricorrente aveva fatto solo uso della forza fisica, agendo "a mkni nude". 2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, segnatamente degli artt. 292, comma 1, e 274, comma 1 lett. C), e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura restrittiva. Il Tribunale non solo non ha specificamente motivato sull'esigenza cautelare di cui all'art. 273 lett. a) cod. proc. pen., ma non si è nemmeno occupato del profilo della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva se non valorizzando pendenze processuali ancora sub ludice, peraltro riferite a fatti illeciti commessi in epoca risalente, il 2012, e comunque arrestatisi nel 2018, e la futilità dei motivi. A quest'ultimo proposito, non ha, però, preso in considerazione le dichiarazioni dell'indagato, il quale aveva spiegato di essere intervenuto contro la persona offesa per reagire ad atti di molestia contro la sua convivente e comunque dopo l'impiego della forza fisica ai suoi danni. Versione confermata dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], il quale ha parlato di un battibecco tra Marzano e Margiotta. L'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari è stata giustificata con l'impiego di formule stereotipate. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo propone censure in parte generiche e non consentite, nel resto infondate. 1.1. Non supera il vaglio di ammissibilità il rilevo sull'assenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del pubblico ministero, invero solo astrattamente predicata in assenza di elementi di s'Porto specifici. La giurisprudenza di questa Corte al riguardo ha chiarito che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'obbligo di cui all'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01). 1.2. L'apparato argonnentativo a sostegno della decisione impugnata è immune dai denunciati vizi logici. Il Tribunale, in puntuale risposta alle obiezioni della difesa in larga parte riproposti in questa sede, ha esplicitato sia le ragioni in base alle quali ha considerato attendibile la versione dei fatti di causa fornita dalla persona offesa, ravvisandole principalmente nell'ampia convergenza con la ricostruzione operata dal testimone oculare Negro, sia le ragioni per cui, sul piano giuridico, la condotta dell'imputato deve essere sussunta nella fattispecie incriminatrice del tentato omicidio. A quest'ultimo proposito, ha osservato che, in applicazione del criterio della prognosi postuma formulata con riferimento alla situazione che si presentava all'agente ex ante, quindi, al momento del compimento degli atti ed a prescindere dagli effetti raggiunti, l'azione lesiva portata avanti da Marzano e dai concorrenti ha i connotati oggettivi per essere qualificata come "idonea e diretta in modo non equivoco" a cagionare la morte della persona offesa. Si è, infatti sviluppata, con un crescendo di violenza, attraverso l'impiego di mezzi suscettibili di produrre l'evento, quali calci, pugni e schiaffi, sferrati, in direzione di zone vitali (in particolare la testa poggiata a terra) ed in concomitanza da quattro persone riunite, le quali avevano proseguito anche quando la vittima era rovinata a terza e non poteva opporre alcuna forma di resistenza. Sul versante dell'elemento soggettivo - proseguono i giudici salentini - Marzano non aveva agito con il dolo di cagionare lesioni, ma con il dolo alternativo di uccidere ovvero con la consapevolezza e la volontà di cagionare indifferentemente anche l'evento lesivo morte perché solo tale forma di atteggiamento soggettivo spiega, nel loro complesso, la reiterazione ed intensità dei colpi sferrati, le zone corporee prese di mira ed attinte nonché la prosecuzione dell'aggressione con l' inseguimento della vittima quando era stata ampiamente raggiunto l'obbiettivo di ledere l'integrità fisica di quest'ultima, ormai Cino stato di semi - coscienza, visibilmente ferita e sanguinante. Oltre ad essere plausibili in fatto, le argomentazioni del provvedimento impugnato sono corrette in diritto. E' principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza delranimus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01) e il dolo alternativo che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402 - 01). 2. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari è parimenti infondato. Il pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione del reato, da solo sufficiente a giustificare l'applicazione della misura coercitiva, è stato desunto, in sintonia con la previsione di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., oltre che dalle modalità del fatto ragionevolmente ritenute sintomatiche della totale incapacità dell'indagato di autolimitarsi e dell'assenza di freni inibitori, dalla personalità di Marzano, come delineata dalle pendenze giudiziarie a cominciare dalla condanna in primo grado ad anni 12 di reclusione per tentato omicidio e detenzione di armi. D'altra parte, è stato condivisibilmente affermato che "ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali" (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069 - 01). I/ 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna