CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35592/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARILIA di NARDO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.657, comma quarto, cod. proc. pen., per il riconoscimento del periodo di custodia cautelare - dal medesimo sofferto dal 18 ottobre 2020 al 6 agosto 2022 - dalla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione che egli sta espiando in relazione al reato associativo di cui al capo A) della sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale in data 27 aprile 2016, a seguito di annullamenti con rinviDdisposti dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2011 (divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2019) nell'ambito del procedimento penale n.4290/2005 r.g.n.r. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato osservando che non è possibile riconoscere come fungibile il periodo sopra indicato, poiché esso è antecedente alla consumazione del delitto associativo (reato permanente ex art. 416-bis cod. pen.) contestato all' Attinà come commesso sino al mese di maggio del 2010. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.657 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione. Evidenzia che il periodo di custodia cautelare oggetto dell'istanza, anche se non rientra nell'ambito del processo per il quale egli è stato condannato, riguardava certamente una contestazione per reato di carattere associativo. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi probatori sulla base dei quali ha escluso che la condotta partecipativa all'associazione di stampo mafioso si fosse protratta oltre il periodo di custodia cautelare. 2.2. Il ricorrente, infine, solleva questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt.3, 24 e 111 Cost. rispetto alla limitazione prevista dal quarto comma dell'art.657 cod. proc. pen. per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, stante la disparità di trattamento tra chi ha sofferto la custodia cautelare senza titolo dopo la commissione di un altro reato e chi (come il ricorrente) l'ha subita contestualmente per violazione della medesima disposizione incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.Anzitutto deve ricordarsi che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che nel giudizio di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). 2.1. Ciò posto, va evidenziato che dal provvedimento impugnato risulta che l'istanza originaria era fondata sul fatto che da alcuni passaggi della sentenza di condanna emessa nell'ambito del procedimento n.4290/2004 r.g.n.r. per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. - in quanto ritenuto facente parte di un'associazione di stampo mafioso, operante in territorio calabrese, oltre che in Domodossola e in Svizzera in epoca antecedente e prossima al mese di aprile 2002 e sino al mese di maggio 2010 - si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] era stato un sodale ancora prima del 2000. Pertanto, dall'ordinanza non risulta che le questione sollevate dal ricorrente in questa sede siano state oggetto dell'originaria domanda; inoltre, il ricorrente non lamenta l'omesso esame delle medesime ad opera del giudice dell'esecuzione. 2.2. In ogni caso, deve ricordarsi che in ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione (Sez. 1, Sentenza n. 40329 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 257600 - 01; fattispecie relativa a delitto di associazione di tipo mafioso). Pertanto, considerato che la carcerazione preventiva oggetto della originaria domanda è precedente rispetto al reato permanente per il quale l'Attinà è stato condannato in via definitiva / il giudice dell'esecuzione non doveva indicare ulteriori elementi essendo assorbente il sopra indicato elemento temporale. 3. Manifestamente infondata risulta, poi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente; invero, la disposizione impugnata non è lesiva del principio di eguaglianza e di ragionevolezza giacché la rilevata disparità di trattamento normativo in materia di fungibilità della pena tra coloro che hanno sofferto custodia cautelare dopo la commissione di altro reato e coloro che l'hanno subita prima trova la sua giustificazione nella rilevanza giuridica delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare una disciplina differenziata. Non può, infatti, imputarsi alla pena inflitta per un determinato reato la carcerazione sofferta precedentemente alla sua consumazione, essendo assurdo che nuovi fatti illeciti trovino la loro sanzione in una pena già espiata, ne potendosi ammettere che questa possa precedere il reato in modo da incoraggiarne, anziché sconsigliarne, la ripetizione attraverso la precostituzione di una riserva di impunità a favore del soggetto anteriormente detenuto, mentre la ratio della pena - come mezzo di giustizia retributiva e di emenda - vuole che essa segua e non preceda l'azione del colpevole. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur