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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31614/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31124/2018R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 155/02/18, depositata il 22marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11ottobre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Accise -Energia elettrica -Imposte addizionali - Compatibilità con il diritto unionale -Questione.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 115/02/18 del 22 /0 3 /20 1 8 , la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 38 /0 3 /1 4 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito It alcementi) avverso il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica utilizzata nello stabilimento della società contribuente nel periodo gennaio20 10 - ottobre 2011 .

1.1. La CTR motivava il rigetto dell’appello di ADM e videnziando che: a) l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica era un tributo distinto e autonomo dalle accise; b) mancavano le finalità specifiche che rendevano tale addizionale compatibile con le prescrizioni della direttiva n. 2008/118/CE; c) il pagamento dell’addizionale non era, pertanto, dovuto, con conseguente diritto della società contribuente al rimborso.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. Italcementiresisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, § 1, let t. a), e § 2, della direttiva n. 2018/118/CE, dell’art. 4, § 2, della direttiva n. 2003/96/CE e dell’art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica un tributo autonomo rispetto alle accise.Cons. est.

G.M.

Nonno

1.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della direttiva n. 2008/118/CE e del d.l. n. 511 del 1988, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’assenza di finalità specifiche e, quindi, la incompatibilità dell’addizionale provinciale con la direttiva n. 2008/118/CE.

1.1. I motivi, che per ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono complessivamente infondati.

1.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare, «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime» (cfr. Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass. n. 27101 del 23/10/2019).

1.3. La sentenza della CTR si è pienamente adeguata al superiore principio di diritto, sicché va confermata.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

2.1. Poiché il ricorso è stato proposto in data antecedente alla formazione dell’indicato orientamento, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.Cons. est.

G.M.

Nonno P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31124/2018R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 155/02/18, depositata il 22marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11ottobre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Accise -Energia elettrica -Imposte addizionali - Compatibilità con il diritto unionale -Questione.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 115/02/18 del 22 /0 3 /20 1 8 , la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 38 /0 3 /1 4 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito It alcementi) avverso il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica utilizzata nello stabilimento della società contribuente nel periodo gennaio20 10 - ottobre 2011 . 1.1. La CTR motivava il rigetto dell’appello di ADM e videnziando che: a) l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica era un tributo distinto e autonomo dalle accise; b) mancavano le finalità specifiche che rendevano tale addizionale compatibile con le prescrizioni della direttiva n. 2008/118/CE; c) il pagamento dell’addizionale non era, pertanto, dovuto, con conseguente diritto della società contribuente al rimborso. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. Italcementiresisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, § 1, let t. a), e § 2, della direttiva n. 2018/118/CE, dell’art. 4, § 2, della direttiva n. 2003/96/CE e dell’art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica un tributo autonomo rispetto alle accise.Cons. est. G.M. Nonno 1.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della direttiva n. 2008/118/CE e del d.l. n. 511 del 1988, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’assenza di finalità specifiche e, quindi, la incompatibilità dell’addizionale provinciale con la direttiva n. 2008/118/CE. 1.1. I motivi, che per ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono complessivamente infondati. 1.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare, «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime» (cfr. Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass. n. 27101 del 23/10/2019). 1.3. La sentenza della CTR si è pienamente adeguata al superiore principio di diritto, sicché va confermata. 2. In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. Poiché il ricorso è stato proposto in data antecedente alla formazione dell’indicato orientamento, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate
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