CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10018/2026
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attosul dolo dell’imputata e verificare, dunque, se ed in quale misura ella abbia inteso correttamente la volontà contrattuale espressa dalla pubblica amministrazione committente, nonchése abbia intenzionalmente voluto disattenderla, nella consapevole zza della differenza tecnica e qualitativa del prodotto da lei offerto rispetto a quello poi effettivamente fornito. Sul punto, la produzione diun’attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto non costituisce condotta univocamente sintomatica di un intento decettivo, trattandosi di condotta logicamente compatibile anchecon la volontà dell’imputata di offrire comunque al committente un riscontro di equivalenza tecnica delprodotto fornito rispetto a quello ordinato, tanto più se effettivamente vi fossero state – ma anche questa è materia per il giudice di merito – le rassicurazioni in tal senso da parte degli intermediarie le clausole di assunzione di rischiorichiamate in ricorso. 5. Gli accertamenti supplementari su i profili appena de lineati potrebbe ro avere delle ricadute anche sul giudizio di colpevolezzaper il reato di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992, dovendo la sentenza essere annullata con rinvio, di conseguenza, anche peril capo relativo . In relazione a tale imputazione, però, onde circoscrivere all’essenziale la cognizione del giudice di rinvio, va rilevata, anzitutto, l’inammissibilità per genericità del le ce nsure difensive d’insufficiente determinatezza del la contestazionee di non avvenuta immissione in commercio delle mascherine , le qualisi fermano all’enunciazione e non sono sorrette da alcuna spiegazione . Privo di fondamento è, poi, l’assunto per cui la condotta dell’imputata non avrebbe rilievo penale, come dovrebbe evincersi dal fatto che la Camera di commercio le avrebbe applicato una sanzione amministrativa , a norma de l secondo comma, lett. c), dell’art. 14, d.lgs. n. 475 del 1992. A prescindere dal fatto che anche tale affermazione si risolve nella semplice enunciazione del dato, va rilevato che quest’ultima disposizionepunisce con una sanzione amministrativa i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 11 del regolamento DPI n. 2016/425 del 9.3.2016 del Parlamento e del Consiglio europeo: obblighi, tuttavia, di tipo formale e comunicativo, che riguardano essenzialmentela fase precedente all’immissione nel mercato dei d.p.i. od il loro ritiro, qualora il vizio del prodotto siadivenuto notoa tali soggetti successivamente ad essa. Il comma 1del medesimo art. 14, invece, punisce con l’arresto l’avvenuta immissione nel mercato, da parte del fabbricante o dell’importatore, di d.p.i.non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del predetto regolamento europeo. Né vi può essere dubbio – non deducendolo, in verità, neppure il ricorso – sul fatto che le mascherine rientrino tra tali d.p.i., in particolare tra quelli di terza categoria, di cui al punto 3.10.1. didetto allegato, dedicato a quelli destinati alla protezione dell'apparato respiratorioda agenti esterni. Infine, si deve tener presente che, trattandosi di una contravvenzione, diversamente da quanto accade per la frode di cui all’art. 356, cod. pen., assume rilevanza penale anche la condotta semplicemente colposa(art. 42, ultimo comma, cod. pen.). Entro i confini sin qui delineati, dunque, sarà compito del giudice di merito accertare e spiegare se ilgiudizio di colpevolezza dell’imputata, anche per questo reato, dovrà essere rivisto o confermato.Va rilevato, infatti, che, trattandosi di fatto accaduto dopo il 1° gennaio 2020, trova applicazione l’art. 344-bis, cod. proc. pen., per cui l’eventuale reato non è soggetto ad estinzioneper prescrizione. 6.Ovviamente,da quanto s’è detto discende l’assorbimento dell’ultimo motivo di ricorso, in tema di mancato riconoscimento della non punibilità dell’imputata per particolare tenuità del fatto, sul quale è perciò superfluo trattenersi. P.Q.M Annulla con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio a altra sezione dellaCorte d'appello di T r i e s t e .